Viola i doveri di dignità e decoro e va sanzionato con la misura della censura il comportamento del legale che, in pendenza di un procedimento giudiziario, invii al C.t.u. una missiva personale con la quale, contestandone l’operato al di fuori del giudizio, trascenda in espressioni offensive, apprezzamenti gratuiti e critiche professionali, in tal modo venendo altresì meno al dovere di autonomia ed indipendenza che caratterizzano l’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza CdO – Decisione interinale sussistenza – Impugnazione – Inammissibilità del ricorso.
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento non definitivo con cui il C.d.O. abbia respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’incolpato, atteso che il CNF può occuparsi, in via principale ed esclusiva, di questioni attinenti alla competenza solo allorché sia già sorto tra due o più Ordini un conflitto di competenza in merito alla trattazione di un procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 16 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 12 novembre 2008, n. 151
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato sospeso dall’esercizio professionale – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente in assoluto sprovvisto di ius postulandi per essere sospeso, al tempo della relativa proposizione, dall’esercizio della professione forense, non potendo lo stesso, in quanto privato di ogni correlativa funzione, difendersi personalmente innanzi al CNF e sottoscrivere da solo i relativi ricorsi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
L’assunzione della contemporanea difesa di due soggetti portatori di interessi obiettivamente configgenti (nella specie, il fallimento ed una controparte del fallimento medesimo), determina l’esteriorizzazione di una situazione ambigua e violativa dei doveri professionali dell’avvocato, il quale deve astenersi dall’assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti (art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →), nonché – più in generale – informare la propria condotta ed attività professionale ai parametri comportamentali della lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →).
L’illecito ex art. 37 c.d.f., norma che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, prescinde, per la relativa configurazione, dalla ricorrenza di un danno, dando rilievo unicamente alla condotta dell’avvocato. La circostanza, in concreto, dell’assenza di un pregiudizio può al più rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 14 marzo 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 149
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico.
Il professionista che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte e vada incontro ad una situazione di insolvenza caratterizzata da numerosi protesti di titoli di credito emessi manda dispersa la fiducia che dovrebbe essergli ontologicamente riservata ed arreca un vulnus gravissimo alla immagine dell’intera classe forense, così ponendo in essere una condotta deontologicamente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 10 novembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Riunione procedimenti a carico dello stesso incolpato – Discrezionalità CdO.
In tema di riunione di procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, rientra nella discrezionalità del C.d.O. svolgere i procedimenti in modo unitario o separarli ed irrogare per uno di essi la sanzione allorquando la questione appaia matura per la decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 10 novembre 2006).
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Mancata preventiva audizione interessato – Illegittimità delibera.
Atteso che, ai sensi degli artt. 37 del r.d.l. n. 1578/33 e 45 del r.d. n. 37/34, come modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40, la cancellazione dall’albo per motivi di incompatibilità non può essere adottata dal C.d.O. senza la preventiva audizione dell’interessato, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, va annullata la delibera adottata dal Consiglio territoriale in mancanza del rispetto delle suddette prescrizioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 6 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 147
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Esercizio azione giudiziaria per il pagamento di crediti professionali senza previa rinuncia al mandato – Illecito deontologico – Sussistenza.
E’ configurabile l’illecito disciplinare per violazione dell’art. 46 c.d.f.Art. 46 cod. prev. – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.Leggi il testo completo → qualora l’avvocato intenti un’azione giudiziaria contro il proprio rappresentato senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito (nella specie, il ricorrente aveva mantenuto la difesa del proprio cliente dopo averlo diffidato stragiudizialmente al pagamento di un suo credito per prestazioni professionali e dopo aver dato corso nei suoi confronti a procedura monitoria ed a procedura esecutiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 146
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale ex art. 3, comma 4, lettera b), l.p.f., – Requisiti – Esclusività.
Il simultaneo svolgimento, ancorché in parte temporaneo, di attività legale e di attività amministrativa non consente di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomia della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa (nella specie, il CNF ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati ex art. 3, comma 4, lettera b), l.p.f., poiché al ricorrente, assegnato all’ufficio legale del Comune, erano stati affidati altri incarichi amministrativi, quali la dirigenza dei settori organizzativi del personale, del demanio marittimo e del commercio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 31 ottobre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Violazione del dovere di diligenza – Illecito – Sanzione – Misura.
Ferma restando la responsabilità dell’avvocato la cui condotta integri violazione dei doveri di diligenza nell’adempimento del mandato di cui all’art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo → e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, di cui all’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due inflitta dal COA può essere contenuta in quella dell’avvertimento allorché l’illecito possa ritenersi non particolarmente grave, sia per l’entità della somma consegnata dalla cliente sia perché l’omissione abbia avuto ad oggetto un adempimento fiscale dal quale non è derivato alcun danno alla cliente, se non l’applicazione di una modestissima sanzione (nella specie, il ricorrente non aveva provveduto alla registrazione del decreto ingiuntivo richiesto dalla cliente nonostante quest’ultima avesse corrisposto la relativa somma necessaria per provvedere a tale specifico adempimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 144