Va rigettato poiché infondato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 31, comma 6, R.D.L. n. 1578/1933, sul presupposto della mancata pronuncia del C.O.A. in ordine alla istanza di iscrizione all’albo degli avvocati presentata dal ricorrente, laddove tale circostanza sia smentita dagli atti del procedimento da cui risulti invece che, entro il termine di tre mesi di cui al comma 4 del citato art. 31, l’istanza è stata rigettata con una decisione espressa. (Rigetta il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Napoli, 31 luglio 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso per revocazione – Proposizione avverso verbali dibattimentali – Inammissibilità – Querela di falso civile – Improponibilità
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto non avverso sentenze, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ma nei confronti di verbali del processo. Va altresì ritenuta improponibile il ricorso per la querela di falso civile riferita a verbali di causa, potendo questa essere proposta solo se relativa a documenti prodotti in giudizio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 16 luglio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto all’Albo degli Avvocati – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto da colui che risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 16 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 81
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme – Violazione
Atteso che l’avvocato mandatario, oltre agli obblighi civilistici di rendiconto, è altresì soggetto a quelli deontologici di lealtà, correttezza e probità, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in difetto di autorizzazione, disponga di una somma di denaro dell’assistito destinandola a sé, a nulla rilevando l’eventuale pretesa creditoria dell’avvocato ai fini della sussistenza di un pur fondato diritto di compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MASCHERIN), sentenza del 21 luglio 2009, n. 80
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario – Mancato pagamento – Richiesta di compenso maggiore – Illecito disciplinare
Viola l’art. 43 can. III c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →, l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 18 giugno 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 79
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità
Atteso che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, deve ritenersi inammissibile il ricorso che mancando della specificazione delle ragioni e dei motivi di impugnazione della decisione dell’organo territoriale, si limiti brevemente a vaghe enunciazioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 13 luglio 2009, n. 78
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Esercizio della facoltà di difendersi in proprio – Rilevanza – Illecito deontologico
Ancorchè il professionista, nell’ambito della propria attività, possa ed anzi debba esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur avvalendosi della facoltà di difendersi in proprio, nel corso di una controversia giudiziaria usi espressioni offensive nei confronti di un collega, e ciò in violazione dell’art. 20 c.d.f., perché non consone alla correttezza e al decoro che l’incarico di cui è investito il difensore per sua natura comporta e perché lesivo dei doveri di lealtà, correttezza, dignità e probità a cui ciascun professionista è tenuto, nonché lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense; con la ulteriore precisazione che il fatto di difendersi in proprio, lungi dal costituire un’attenuante né tanto meno un’esimente, costituisce semmai un’aggravante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2009, n. 77
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi
L’avvocato non può tutelare contemporaneamente due parti nella stessa vicenda, né può assumere il mandato difensivo contro un soggetto che egli rappresenti o difenda in altro giudizio, dando così luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei fondamentali doveri di correttezza, probità e lealtà. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2009, n. 76
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Atti interruttivi
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare, il decorso del termine di prescrizione può essere interrotto con effetti istantanei non solo con l’atto che dà avvio al procedimento disciplinare, ma anche con tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva probatoria, come ad esempio l’interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento, ovvero decisoria, secondo il modulo dell’art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo ancorchè diretti a riconoscere e contestare il diritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2009, n. 76
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Informazione professionale non veritiera – Omesso controllo contenutistico – Illecito deontologico – Sussistenza
Viene meno ai doveri di verità, probità e correttezza professionale, nonché alle disposizioni di cui all’art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →, l’avvocato che ometta il controllo sul contenuto di un un articolo giornalistico nel quale per scopi elogiativi venga inesattamente attribuita allo studio associato l’esperienza professionale decennale propria dell’incolpato che della struttura faccia parte, sostanziandosi il mancato controllo della verità dell’informazione nella lesione dell’affidamento della collettività, la quale costituisce la finalità delle limitazioni deontologiche portate alla libertà informativa nell’interesse generale del corretto svolgimento della funzione svolta dall’avvocatura nella società. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 23 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 luglio 2009, n. 75