Atteso che, ai sensi degli artt. 37 del r.d.l. n. 1578/33 e 45 del r.d. n. 37/34, come modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40, la cancellazione dall’albo per motivi di incompatibilità non può essere adottata dal Consiglio territoriale senza la preventiva audizione dell’interessato, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, va annullata la delibera adottata dal C.O.A. in mancanza del rispetto di tali prescrizioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 19 marzo 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Dipendente pubblico – Impiego part time – Sussistenza.
Deve ritenersi legittima la cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità ex l. n. 339/03 del dipendente pubblico a tempo parziale già iscritto all’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 1 co. 56 ss. della l. n. 662/1996, atteso che il divieto ripristinato dalla legge n. 339/03, conformemente alle argomentazioni della Corte costituzionale (sent. n. 390/06), va ritenuto coerente con la caratteristica, peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo, dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 5 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 12 ottobre 2009, n. 90
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti
In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 ottobre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Revoca
E’ illegittima, e va pertanto annullata, la delibera con cui il C.O.A. rigetti l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione cautelare, laddove il Collegio si sia limitato ad un generico riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, senza illustrare gli elementi di novità sulla persistenza della gravità dei fatti contestati e sullo stato del procedimento penale contro il ricorrente e senza altresì fornire documenti ed argomenti sulla sussistenza o meno dello strepitus fori, sugli echi della vicenda giudiziaria, sulla diffusione o meno di notizie su tale vicenda, nonché sull’eventuale danno correlato al decoro e alla dignità della classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 9 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Presupposti
La sospensione cautelare non può essere disposta, al fine di salvaguardare l’Ordine Forense dalla menomazione di prestigio che può derivare all’intera categoria, per il solo fatto dell’assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti, atteso che il provvedimento amministrativo previsto dal 3° comma dell’art. 43 L.P. ha natura non di sanzione disciplinare ma cautelare e, pur in presenza di un procedimento penale a carico dell’avvocato, non può essere automatico, ma frutto di ponderata e motivata decisione discrezionale da parte del C.d.O. con riferimento ad entrambi i requisiti richiesti per l’emissione del provvedimento stesso, ossia la gravità delle incolpazioni e il cd. strepitus fori, inteso quest’ultimo quale turbamento e clamore suscitati nell’opinione pubblica, con inevitabile riverbero sull’intera classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 21 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 25 settembre 2009, n. 87
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Omessa indicazione conclusione difensori – Invalidità – Esclusione
L’omessa indicazione delle conclusioni dei difensori non determina l’invalidità della decisione disciplinare, giacchè tali indicazioni non sono normativamente previste. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 21 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 25 settembre 2009, n. 87
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti
Devono ritenersi insussistenti i presupposti del provvedimento di sospensione cautelare adottato dal C.O.A., con conseguente accoglimento della relativa impugnazione, qualora i fatti addebitati al professionista, oltre a risultare da sentenza di primo grado non passata in giudicato, non siano tali da comprometterne l’immagine di fronte all’opinione pubblica, né vi sia prova che la vicenda abbia avuto ampio risalto nella stampa o abbia altrimenti acquisito una rilevante risonanza negativa esterna, così difettando sia lo “strepitus fori”, ovvero il clamore in grado di gettare discredito sulla classe professionale, sia il connesso allarme sociale, tanto più quando, come nella specie, notevole sia il lasso di tempo trascorso dal momento dei fatti contestati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 16 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 14 settembre 2009, n. 86
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca della procura generale alle liti – Successivo continuato utilizzo – Illecito disciplinare
L’utilizzo ripetuto e continuato, da parte del professionista, della procura generale alle liti pur dopo che la stessa gli sia stata revocata dal cliente, in quanto contegno diretto a rappresentare falsamente l’esistenza in capo a sé di poteri che invece difettano totalmente, costituisce un comportamento violativo sia di precise norme positive, quali gli artt. 83, 84 e 88 c.p.c., sia degli essenziali principi di lealtà e correttezza, di dignità e decoro, sanciti dagli art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, così incidendo negativamente sulla propria reputazione professionale ed altresì arrecando disdoro all’intera classe forense (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua ed adeguata alla gravità della condotta tenuta dall’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 15 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 24 luglio 2009, n. 85
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Intervenuta scadenza del termine – Provvedimento di cancellazione – Natura – Atto dovuto – Previa audizione dell’interessato – Esclusione
Atteso che la durata del patrocinio è espressamente prevista dalla legge ed il suo venir meno non incide sullo status di praticante derivante dall’iscrizione al Registro speciale, al quale il praticante continua a rimanere iscritto, il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio per decorrenza del termine dell’abilitazione non deve essere assunto nel contraddittorio con l’interessato, essendo la preventiva audizione dell’interessato prevista nella sola ipotesi disciplinata dagli artt. 24, co. 3, e 31, co. 3, del R.D. n. 1578/33 relativa ai casi di diniego di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità e di condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 3 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. FLORIO), sentenza del 24 luglio 2009, n. 84
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Intervenuta scadenza del termine – Cancellazione – Impugnazione provvedimento C.d.O. – Esclusione
Il provvedimento con cui il C.d.O. dispone la cancellazione del praticante dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio per decorrenza del termine dell’abilitazione non è impugnabile, sia perché non espressamente previsto tra gli atti soggetti ad impugnazione dinanzi al C.N.F. dal R.D. n. 1578/1933, sia perché tale delibera costituisce atto dovuto, in funzione del mero accertamento della decorrenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio della facoltà di patrocinare davanti all’Autorità Giudiziaria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 3 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. FLORIO), sentenza del 24 luglio 2009, n. 84