Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Art. 33 Codice Deontologico Forense – Restituzione di documenti

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato è deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 codice deontologico forense e 66 del r.d. l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa né può subordinarne la restituzione ad alcuna condizione.
    Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare è irrilevante la sussistenza di una causa di giustificazione o non punibilità, “essendo sufficiente a configurare la violazione l’elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie (ex multis, cfr. CNF 27-9-2018 n. 112, CNF 27-9-2019 n. 110).
    Fattispecie nella quale l’avvocato incolpato aveva giustificato la mancata restituzione di atti e delicati documenti afferenti una complessa vicenda giudiziaria, non già per subordinarla al pagamento dei propri onorari, ma per la ricorrenza di concrete circostanze addotte a favore della medesima cliente e della sua figlia minore, quali quelle di evitare una sovraesposizione mediatica in una vicenda di riconoscimento della paternità riguardante un noto personaggio pubblico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Flagiello, rel. Gargiulo), decisione n. 1 del 16 febbraio 2023

  • AMMISSIONE DI RESPONSABILITA’ E RAVVEDIMENTO DELL’INCOLPATO – REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL’ATTENUAZIONE DELLA SANZIONE

    L’incolpato che si determina, successivamente all’autonomo accertamento delle condotte contestategli, ad ammettere la propria responsabilità non può beneficiare di una riduzione della sanzione in presenza di fatti estremamente gravi e di un pentimento rivolto, in un’ottica solipsistica, alle conseguenze negative che le sue azioni hanno avuto sul piano personale piuttosto che al danno arrecato all’immagine della professione forense ed alle persone coinvolte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 7 del 16 febbraio 2023

  • SUSSUNZIONE DELLE CONDOTTE SOTTO LE PREVISIONI DEL CDF

    Il Giudice disciplinare deve accertare la sussumibilità delle condotte assunte dall’incolpato sotto le previsioni del C.D.F. e non già provvedere alla esatta qualificazione giuridica della fattispecie di reato da esse integrata.
    (In applicazione del principio di cui in massima, la Sezione ha ritenuto irrilevanti, ai fini del decidere, la distinzione penalistica tra il reato p. e p. dall’art. 317 c.p. e quello p. e p. dall’art. 319 quater c.p. nonché la dedotta, da parte dell’incolpato, assenza del metus publicae potestatis quale elemento costitutivo del reato di concussione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 7 del 16 febbraio 2023

  • DERUBRICAZIONE DEL REATO – IRRILEVANZA IN SEDE DISCIPLINARE

    In sede disciplinare rileva la condotta tenuta dall’incolpato in quanto sussumibile nelle violazioni deontologiche contestategli e ciò a prescindere dalla sua rilevanza penale o dalla sua sussumibilità in talune piuttosto che in altre fattispecie incriminatrici. Conseguentemente, la derubricazione del reato contestato in altro meno grave non assume alcun rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità deontologica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 7 del 16 febbraio 2023

  • UTILIZZABILITA’ NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLE FONTI DI PROVA FORMATE IN SEDE PENALE –PRESUPPOSTI E LIMITI

    Gli atti dell’indagine penale, regolarmente acquisiti al fascicolo disciplinare, ben possono essere utilizzati dal Giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento e ciò, in assenza di contestazioni da parte dell’incolpato, quand’anche formati in violazione delle regole procedimentali che sovrintendono l’acquisizione della prova in sede penale, purché tale acquisizione sia avvenuta nel rispetto di norme imperative o in modo conforme all’ordine pubblico o al buon costume.
    (In applicazione del principio di cui in massima la Sezione, in assenza di eccezione da parte dell’incolpato, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura della Repubblica prima del decreto autorizzativo del G.I.P.)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 7 del 16 febbraio 2023

  • VIOLAZIONE ART. 30 CDF

    L’Avvocato che, privo di qualsiasi titolo giustificativo, si appropria di somme di denaro delle parti assistite commette illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 30 CDF (già art. 44 CDF previgente), indipendentemente dal fatto che tale condotta venga perseguita in sede penale o civile.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 64 del 16 maggio 2022

  • INADEMPIMENTO DEL MANDATO PROFESSIONALE

    La sistematica assenza dalle udienze del difensore di fiducia, non rispondente ad una strategia difensiva, che dovrebbe essere comunque comunicata e concordata con il cliente, costituisce grave inadempimento del mandato professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 63 del 16 maggio 2022

  • NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    Ai fini della irrogazione della sanzione è compito del Giudice disciplinare accertare la sussistenza dell’illecito deontologico contestato all’incolpato, il quale non è gravato dall’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare specificamente gli addebiti che gli vengono mossi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 62 del 16 maggio 2022

  • ELEMENTI RILEVANTI NELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Nella determinazione del trattamento sanzionatorio devono essere presi in considerazione l’esito positivo della messa alla prova, il percorso rieducativo intrapreso, la manifestata consapevolezza del disdoro arrecato all’immagine della classe forense con le condotte contestate, l’ammissione di responsabilità e l’assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 56 del 9 maggio 2022

  • NATURA AMMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – PRECLUSIONI

    La natura amministrativa del procedimento disciplinare preclude al Giudice deontologico la possibilità di avvalersi di una consulenza grafologica al fine di verificare l’autenticità della firma del segnalato in calce al documento contestato. (In applicazione del principio di cui in massima la Sezione, ritenuto di non poter disporre una CTU, è pervenuta al proscioglimento dell’incolpato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 55 del 5 maggio 2022