Categoria: Giurisprudenza CDD

  • DICHIARAZIONE, CONTENUTA IN SCRITTO DIFENSIVO, DI AVVENUTA REGISTRAZIONE DI UN COLLOQUIO TELEFONICO RISERVATO TRA COLLEGHI – VIOLAZIONE DELL’ART. 38 CDF

    L’Avvocato che, in uno scritto difensivo ed allo scopo di stigmatizzare il mancato rispetto – da parte del Collega di controparte – degli impegni assunti nell’ambito di trattative per la definizione bonaria del giudizio, riferisce di aver registrato un colloquio riservato tra loro intercorso viola i generali doveri di correttezza e lealtà di cui agli artt. 9 e 19 CDF, nonché l’art. 38 CDF, poiché la registrazione non autorizzata di un colloquio riservato fra colleghi, al pari della sua utilizzazione, non è mai consentita. La dichiarazione confessoria della violazione di una fondamentale norma deontologica e di un basilare principio etico, resa all’A.G., pone slealmente in imbarazzo il collega di controparte, lede l’immagine dell’Avvocatura e mina il decoro e l’autorevolezza della funzione.
    Laddove fosse provata la mancata registrazione, l’Avvocato che la millanta incorre comunque nella violazione degli artt. 9 e 16 CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Malinconico, rel. Ausiello), decisione n. 86 del 7 luglio 2022

  • MISURA INTERDITTIVA DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – ESIMENTE – VIOLAZIONE ARTT. 9, 12, 27, 33 CDF VIGENTE – SUSSISTENZA

    L’avvocato, nel periodo nel quale è sospeso dall’esercizio della professione, non è esentato dall’obbligo di fornire al cliente le informazioni dovute in adempimento del mandato ricevuto, incorrendo, in caso di omissione, nelle violazioni di cui agli artt. 9, 12, 27 e 33 del Codice Deontologico vigente.
    (Nel caso di specie l’avvocato destinatario della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi non aveva informato il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli né gli aveva inviato copia degli atti e dei documenti richiesti)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Giannico), decisione n. 74 del 10 maggio 2022

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 66 CDF – FATTISPECIE

    Pone in essere un comportamento violativo dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità , decoro, diligenza e competenza nell’esercizio della professione forense nonché del divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte l’Avvocato cessionario di un credito che agisce nei confronti della debitrice ceduta con plurime e parallele procedure espropriative innanzi diverse AA.GG.OO., pur nella consapevolezza dell’opponibilità da parte dell’esecutata di crediti in compensazione ed in assenza di particolari esigenze difensive, al fine di ottenere comunque l’accantonamento di somme, conseguendo il relativo risultato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 50 del 21 giugno 2021

  • DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ , DECORO ED INDIPENDENZA – SUSSISTENZA

    Viola il divieto di accaparramento di clientela nonché i doveri di dignità e decoro della professione l’Avvocato che assume incarichi per il tramite di un procacciatore e costituisce aggravante il fatto di ottenere, suo tramite, il rilascio da parte del cliente di un mandato in bianco dietro promessa, a quest’ultimo, di un compenso.
    (Nel caso di specie il professionista, a mezzo del procacciatore otteneva dal cliente, sulla promessa di ricevere “un bel regalo”, la firma di un foglio in bianco)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Trimonti), decisione n. 70 del 26 maggio 2022

  • DIVIETO EX ART. 25 CO. 2 CDF – SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA DI PATTO DI QUOTA LITE

    Il patto di quota lite sottoscritto in data anteriore all’abrogazione del divieto intervenuto ex L. 248/2006, essendo comunque violativo dei previgenti artt. 2233 co 3 c.c. e 45 CDF, integra l’illecito previsto dall’art. 25 co. 2 CDF in vigore, non solo perché il predetto divieto è stato reintrodotto dall’art. 13 co. 4 L. 247/2012, ma anche perché la precedente abrogazione non elide l’antigiuridicità delle condotte pregresse, rientrando la violazione deontologica nel genus degli illeciti amministrativi per cui non trova applicazione il principio del favor rei, bensì quello del tempus regit actum.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 46 del 13 aprile 2022

  • Non può essere sanzionato deontologicamente dal CDD un comportamento commesso prima o dopo l’iscrizione all’albo (ma solo valutato dal COA ai fini della condotta irreprensibile necessaria per l’iscrizione e la permanenza nell’albo)

    L’esercizio dell’azione disciplinare presuppone che le condotte deontologicamente rilevanti siano commesse da appartenenti all’Ordine Forense. Conseguentemente non può procedersi disciplinarmente nei confronti di un Avvocato, condannato per reati commessi quando era studente universitario, rientrando nelle competenze del COA la verifica della sussistenza dei requisiti, previsti dagli artt. 37 comma 1, 17 e 42 RDL n. 1578/1933, applicabile ratione temporis, per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo professionale.
    (Nel caso di specie il COA, preso atto della pendenza di due procedimenti penali a carico del richiedente, ne aveva deliberato l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, aprendo contestualmente un procedimento disciplinare transitato al CDD. In applicazione del principio di cui in massima, la Sezione ha pronunciato decisione di non luogo a procedimento disciplinare).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 120 del 21 novembre 2022

  • ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO – EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    L’archiviazione del procedimento penale ex artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. non esplica i suoi effetti nell’ambito del procedimento disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti, stante la sua inidoneità ad escludere in radice la configurabilità delle violazioni contestate.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Fimiani, rel. Cuomo), decisione n. 85 del 6 luglio 2022

  • OMESSO ESPLETAMENTO DELL’INCARICO – RICHIESTA COMPENSI

    L’Avvocato che non dà esecuzione all’incarico conferitogli e non aderisce alla richiesta di restituzione dell’anticipo ricevuto, provvedendo solo successivamente alla segnalazione dell’illecito disciplinare, si rende responsabile della violazione degli artt. 26 comma 3 e 29 comma 3 CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 83 del 5 luglio 2022

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 9 CDF

    L’avvocato che accetta l’incarico nella consapevolezza, celata al cliente, della carenza delle condizioni minime per il suo utile espletamento si rende responsabile della violazione dei doveri sanciti dall’art. 9 CDF.
    (Nel caso di specie l’incolpato aveva accettato incarico, teso all’ottenimento da parte dell’assistito del permesso di soggiorno temporaneo, nonostante avesse contezza della non titolarità, da parte di costui, dei requisiti utili all’avvio della relativa pratica amministrativa).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 83 del 5 luglio 2022

  • DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ CODICE PREVIGENTE – VIOLAZIONE – CASISTICA

    L’Avvocato che, avendo acquisito notizie su un procedimento penale in fase istruttoria al quale è estraneo, le trasmette alla stampa viola i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 5 CDF previgente, recando tale condotta danno alla prosecuzione delle indagini ed all’immagine dell’Avvocatura.
    (Nel caso di specie è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi tre)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Amodio), decisione n. 35 del 5 aprile 2022