Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che fornisce alle proprie praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, acquistate da propri clienti). Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020 Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI