Categoria: Giurisprudenza CDD

  • CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELLA CONGRUITA’ DEI COMPENSI RICHIESTI DAL COLLEGA DOMICILIATARIO – PAGAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE – INCONFIGURABILITA’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 43 CDF

    Non commette alcun illecito disciplinare l’avvocato che, esercitando il proprio diritto rispetto alle richieste di pagamento del domiciliatario, ritenute esose, introduce giudizio civile di opposizione a D.I. per, poi, provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Giudice.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 35 del 7 ottobre 2020

  • ESPOSTO NON DOCUMENTATO – OMESSA ADESIONE DELL’ESPONENTE ALLA CONVOCAZIONE INNANZI IL CDD – PROSCIOGLIMENTO DELL’INCOLPATO – NECESSITA’

    Il generico addebito, nell’esposto nei confronti di un Avvocato, di condotte disciplinarmente rilevanti non accompagnato dalla prova dei fatti, comporta il proscioglimento del segnalato tanto più se l’esponente non compare dinanzi il CDD, benché convocato, per chiarire i fatti e documentarli.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 33 del 7 ottobre 2020

  • DISTINTE INFRAZIONI DISCIPLINARI- UNICITA’ DELLA SANZIONE – CRITERI

    Allorquando il comportamento dell’avvocato violi distinte norme del CDF con azioni specifiche, anche distanziate nel tempo, ma, pur tuttavia, riconducibili ad un disegno illecito unitario, la sanzione disciplinare, oltre a dover essere unica, non può essere la conseguenza di una sommatoria delle varie sanzioni previste per le singole violazioni, ma il frutto di una valutazione complessiva della condotta, desumibile dalla sussistenza del dolo e dalla sua intensità, dal grado della colpa, dal comportamento precedente e successivo al fatto, dalle circostanze in cui sono avvenute le violazioni, dall’assenza di precedenti disciplinari, dal pregiudizio subito dal cliente.
    (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto l’incarico di patrocinare una causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, pur non essendo iscritto nel relativo Albo, aveva predisposto un ricorso nel quale aveva costituito come codifensore altro avvocato abilitato, senza avvertire il cliente, non aveva iscritto a ruolo la causa, lasciando intendere al cliente che il giudizio fosse pendente, aveva omesso qualsiasi ulteriore, corretta informativa)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 10 del 5 febbraio 2020

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI STESSI FATTI PENALMENTE SANZIONATI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM – INCONFIGURABILITA’

    In caso di procedimento disciplinare per i medesimi fatti sanzionati penalmente non è configurabile la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione al principio del ne bis in idem stanti le diverse natura e finalità della sanzione disciplinare e di quella penale (cfr. Sent. CEDU Italia/Grande Stevens + altri).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbrai0 2021

  • INAPPLICABILITA’ DEL PRINCIPIO DI FUNGIBILITA’ DELLA PENA AL DI FUORI DELL’IPOTESI DISCIPLINATA DALL’ART. 62 L.P..

    L’art. 62 L.P. delinea l’ambito di operatività, in sede disciplinare, del principio di fungibilità della pena di cui all’art. 647 c.p.p., di tal che non è possibile ritenere fungibili tra loro la misura cautelare della detenzione domiciliare e la sospensione cautelare adottata in sede disciplinare ostandovi, peraltro, anche la diversa natura delle due misure (la prima di tipo penale e la seconda di tipo amministrativo seppur giustiziale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbrai0 2021

  • SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DETENTIVA CON ALTRA OBBLIGATORIA – INAMMISSIBILITA’ IN SEDE DISCIPLINARE DELLA ISTANZA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE

    La richiesta di revoca della sospensione cautelare motivata dall’avvenuta sostituzione, in sede penale, della misura cautelare detentiva con altra meno afflittiva non è accoglibile stante l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbrai0 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE – DIVIETO DI USO DI ABBREVIAZIONI EQUIVOCHE – VIOLAZIONE NORME DEONTOLOGICHE – SUSSISTENZA

    Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che utilizzi il titolo di avvocato, mediante l’abbreviazione “Avv.”, in luogo della sua effettiva qualifica professionale per esteso, ovvero “Praticante Avvocato”, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, anche in ragione della tutela dell’affidamento che la collettività ripone nella figura del professionista.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Serafino), decisione n. 15 del 27 gennaio 2021

  • OMESSA FATTURAZIONE DEI COMPENSI – ILLECITO DEONTOLOGICO DI CARATTERE ISTANTANEO

    L’omessa fatturazione dei compensi è un illecito di carattere istantaneo e la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla data dell’avvenuto pagamento.
    (In applicazione del principio di cui in massima è stata dichiarata, ai sensi dall’art. 51 RDL n. 1578/1933, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare per l’omessa fatturazione di compensi, corrisposti il 16.11.2012 ed il 18.1.2013, segnalata con esposto acquisito agli atti del COA territoriale in data 28.5.2018).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 61 del 25 novembre 2020

  • VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA – INCONFIGURABILITA’

    L’Avvocato, nel proporre azioni risarcitorie, deve osservare il dovere di diligenza imposto dal CDF nella valutazione della veridicità dei fatti. Non viola il dovere di diligenza solo se, nonostante l’adozione di idonee cautele, non emergano elementi che possano ingenerare in lui il sospetto della falsità dei fatti posti a fondamento della domanda.
    (In applicazione del principio di cui in massima, l’incolpato, assolto in sede penale dalle imputazioni di cui agli artt. 640, 372 e 485 c.p. con la formula <<perché il fatto non costituisce reato>>, è stato prosciolto in ragione dell’assenza di circostanze di fatto idonee ad indurgli il sospetto della falsità dei sinistri stradali scaturigini di azioni risarcitorie proposte nell’interesse dei clienti).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 49 del 25 novembre 2020

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO – GRAVITA’ – ELEMENTI ATTENUANTI

    Ai fini dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio, sono stati ritenuti correttamente rilevanti il comportamento collaborativo dell’incolpato ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto dell’indagine penale; l’inesperienza legata alla sua giovane età; la sofferta misura cautelare, su supposte esigenze in seguito ritenute esistenti, ad una misura cautelare eseguita a distanza di anni dai fatti in assenza delle relative esigenze cautelari nonché il periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense sofferto.
    (Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a ridimensionare la gravità della condotta dell’incolpato a cui veniva applicato il richiamo verbale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Gargiulo), decisione n. 44 del 6 giugno 2020