In assenza di una previsione normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O., può essere affettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e ai fini della valida costituzione del collegio giudicante non è necessaria la precostituzione della prova della avvenuta convocazione di tutti i suoi membri, quando, peraltro, essendo il C.d.O. un organo […]