Va rigettata l’istanza di sospensione del procedimento dinanzi al C.N.F. in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea cui il giudice interno (nella specie il G.d.P. di Cortona), ai sensi dell’art. 234 TCE, abbia rimesso questione pregiudiziale in ordine all’asserita illegittimità comunitaria della l. n. 339/2003 sotto il particolare ma non esclusivo profilo della violazione dei diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part-time ridotto, allorquando, come nella specie, la questione si presenti ictu oculi inammissibile, poiché svincolata dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratta), nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 27 settembre 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti – Mancata prestazione giuramento ex art. 12 l.p. – Cancellazione – Ricorso sottoscritto personalmente dal professionista straniero – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità – Questione di illegittimità costituzionale – Violazione libertà religiosa – Violazione art. 54 co. 2 Cost. – Infondatezza
Deve ritenersi inammissibile il ricorso, proposto dal professionista straniero il quale eserciti stabilmente in Italia la professione con il titolo professionale di origine avverso la delibera con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dalla Sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti, che risulti personalmente sottoscritto dal ricorrente – non potendo quest’ultimo esercitare da solo la professione – e che difetti dell’ulteriore requisito dell’intesa con un professionista abilitato prescritto dall’art. 7 del d.lgs. n. 96/01.
Il giuramento previsto dall’art. 12 l.p. costituisce condizione per l’esercizio dell’attività professionale e, in difetto della sua osservanza, il professionista deve ritenersi privo dello jus postulandi.
Il giuramento prescritto dall’art. 12 l.p. è privo di significato religioso, essendo la relativa formula, sotto tale profilo, agnostica. Va pertanto esclusa la rilevanza e la fondatezza dei rilievi di costituzionalità della suddetta norma sollevati con riferimento agli artt. 19, 20 e 21 Cost., dovendosi escludere che la prestazione di giuramento richiesta agli esercenti della professione forense possa contrastare con il diritto di professare la fede o il proprio pensiero o incidere sul diritto di associarsi liberamente per ragioni di culto o di religione.
È infondata la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 12 l.p., sollevata per asserito contrasto con l’art. 54, comma 2, Cost., in quanto tale norma, ad onta della indubbia funzione di pubblico interesse cui è intesa la professione di avvocato, indica, ma non limita, i casi in cui la legge ne impone la prestazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 6 luglio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Valutazione degli indizi – Mancanza di prova certa – Assoluzione
Il procedimento logico di valutazione degli indizi, al fine di verificare la relativa rispondenza a parametri valutativi idonei a pervenire alla affermazione di responsabilità dell’incolpato, si articola in due momenti, il primo orientato ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e precisione degli indizi ed il secondo implicante l’esame globale ed unitario della fattispecie, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria e l’insieme può assumere l’unitario e pregnante significato dimostrativo, per il quale può affermarsi la prova logica del fatto.
Il ricorrente va prosciolto dalla contestata violazione deontologica perché il fatto non sussiste allorquando risulti fortemente dubbia la prova che i fatti si siano realmente verificati così come descritti e contestati con il capo di incolpazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 giugno 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di dignità e decoro – Violazione – Sottoscrizione autografa o apocrifa – Mancanza di prova certa – Esclusione
Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta. (Fattispecie in cui la prova della mancanza di autografia delle sottoscrizioni attestanti la partecipazione ai corsi di formazione ai fini del compimento della pratica professionale non è stata ritenuta raggiunta in virtù della discordanza tra perizia grafologica e comparazione visiva). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 97
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di dignità e decoro – Diritto di critica nei confronti del C.d.O. – Limiti
Il diritto di critica nei confronti dell’organo istituzionale (di appartenenza o non) deve essere esercitato nei limiti dell’obiettiva continenza, contemperato con la tutela dei diritti e delle libertà altrui nonché coordinato con i vari interessi di rango pubblicistico e costituzionalmente tutelati da leggi speciali come l’ordinamento della professione di avvocato. Tale diritto, pertanto, non può essere esercitato con espressioni che, a prescindere dal significato letterale e dai loro sinonimi, risultano, per il contesto nel quale si inseriscono, obiettivamente offensive e ingiuriose. (Nella specie, il CNF ha ritenuto che non valesse ad escludere la lesività e la rilevanza disciplinare della condotta la circostanza che l’esponente non avesse rivelato a terzi il contenuto della missiva offensiva indirizzata al C.d.O. e che, conseguentemente, nessun danno all’immagine e all’onorabilità del Consiglio territoriale fosse nella specie riscontrabile, rilevando a tal fine non tanto l’immagine dell’organo forense, quanto piuttosto il fatto che il ricorrente avesse assunto un atteggiamento contrario alla dignità ed al decoro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 luglio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Violazione doveri di lealtà e correttezza – Abuso del rapporto fiduciario – Sanzione – Misura – Adeguatezza – Comportamento successivo dell’incolpato – Rilevanza
La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, quali il rapporto fiduciario col cliente e quello di colleganza col legale avversario, ben può essere ridotta nella misura qualora, il comportamento dell’incolpato, iniziato in parte nel corso del procedimento e completato successivamente, indichi un riallineamento alla correttezza della condotta. (Nella specie il CNF, prendendo atto per un verso della non particolare rilevanza delle somme trattenute e per altro verso dell’avvenuto risarcimento integrale del danno sia nei confronti delle parti sia verso il collega, ha ridotto la sanzione della sospensione per mesi sei nella misura minima di due mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 18 giugno 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Trasferimento di stupefacente a cliente detenuto in carcere – Sanzione – Adeguatezza – Sospensione cautelare presofferta – Rilevanza
Pone in essere una condotta connotata da grave rilevanza disciplinare l’avvocato che, in forza del rapporto professionale, procuri droga per un cliente clandestinamente introducendola in carcere, atteso che un tale comportamento risulta riprovevole sia in senso oggettivo, in relazione alla detenzione ed al trasferimento di stupefacente, sia sotto il profilo soggettivo, a causa della violazione delle regole carcerarie compiuta con la copertura della funzione difensiva e dunque con abuso del rapporto professionale, in tal modo ledendo non la sola considerazione dell’avvocato che agisca nella dimensione personale e privata, ma altresì l’immagine complessiva della funzione e dell’intera categoria professionale. (Nella specie, il CNF, in considerazione del lungo periodo di sospensione cautelare già sofferto che ha imposto al ricorrente una ben lunga astensione dall’esercizio della professione, del carattere occasionale della condotta nel contesto di una lunga attività professionale e dell’assenza di qualsivoglia precedente, ha ridotto la sanzione della radiazione in quella più mite della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 7 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Riassunzione del procedimento – Art. 297 c.p.c. – Applicabilità – Esclusione
L’art. 297 c.p.c. non risulta applicabile al procedimento disciplinare, che ha natura pubblicistica, ma opera esclusivamente nell’ambito del giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti. Né, d’altra parte, alcuna norma dell’ordinamento professionale prevede un termine per la riassunzione, essendo lasciata la facoltà di riattivare il procedimento all’ufficio o all’istanza della parte che vi abbia interesse. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 7 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Rinuncia – Cessazione materia contendere
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia alla trattazione del ricorso proposto avverso la decisione di sospensione in via cautelare dall’esercizio della professione forense adottato dal C.d.O. (Dichiara non luogo a provvedere per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 1 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Contestuale abilitazione all’esercizio di altra professione protetta – Doveri di lealtà e correttezza – Rilevanza
L’avvocato che, pur risultando contemporaneamente abilitato a svolgere la professione di commercialista, si relazioni con un collega avvocato in sede di trattative e di stipula di un contratto senza dichiarare di agire in una diversa qualità professionale, è tenuto al rispetto delle regole deontologiche della categoria forense, tanto più che le norme deontologiche riguardano non solo I’esercizio della professione, ma stabiliscono modelli di comportamento da rispettare anche al di fuori dello svolgimento della attività difensiva in senso stretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 92