Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega a cui era stato indirizzato il proprio assistito se il cliente abbia egli stesso provveduto al pagamento o se l’avvocato dimostri di essersi inutilmente attivato affinché lo stesso vi provvedesse, come disposto dal nuovo testo dell’articolo 30 c.d.f.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BIANCHI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Maggio 2006
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