La prescrizione dell’azione disciplinare, nella ipotesi di condotta dell’incolpato perdurante nel tempo e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. In caso di appropriazione di somme non riconosciute dalla cliente e rifiuto di restituzione delle stesse pur in presenza di contestazione, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dalla data di cessazione della condotta, che si protrae nel tempo in conseguenza di una intenzionale attività commissiva dell’agente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 giugno 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Necessità di verificarne il possesso da documentazione non ancora conseguita – Iscrizione con riserva – Delibera priva carattere definitività – Impugnabilità – Esclusione.
E’ inammissibile il ricorso proposto dal P.G. avverso la delibera con cui il C.d.O. abbia iscritto nel relativo Registro la praticante con riserva di verificare il possesso del requisito della condotta specchiatissima ed illibata dalle certificazioni chieste ma non conseguite all’epoca della decisione, trattandosi di delibera priva del carattere di definitività in quanto adottata come meramente anticipatoria di taluni effetti della iscrizione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 16 novembre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una della parti e successivamente assista la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto ad impugnare la suddetta transazione per asserito vizio della volontà della cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 novembre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Incarico G.O.T. – Esercizio professione nella medesima circoscrizione – Illecito – Sussistenza.
Costituisce condotta disciplinarmente rilevante l’esercizio della professione di avvocato da parte del professionista che rivesta l’incarico di G.O.T. presso la sezione distaccata dello stesso Tribunale in cui svolga le funzioni di Giudice Onorario ed abbia, nella medesima circoscrizione, uno studio legale in associazione con altri avvocati. (Il CNF, nella specie, in considerazione della tipologia della violazione, nonché della circostanza che la ricorrente aveva spontaneamente ed immediatamente rassegnato le proprie dimissioni dalla Magistratura, ha ritenuto di sanzionare la condotta in forma più lieve, riducendo, per l’appunto, la sanzione disciplinare irrogata della censura in avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 aprile 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Deposizione del denunciante – Mancato riscontro ulteriori elementi oggettivi – Insufficienza – Mancanza di prova certa – Assoluzione.
La sola dichiarazione del denunziante, ancorché sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi non può da sola essere posta a convincimento del giudicante, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dello svolgimento dei fatti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 11 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 176
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Iniziative inutilmente vessatorie – Illecito deontologico.
Costituisce illecito deontologico il comportamento del legale che, invece di esigere il pagamento di un debito rappresentato da assegno circolare, promuova azioni esecutive pur dinanzi alla disponibilità dell’istituto di credito ad effettuare il pagamento richiesto, così denotando chiaramente di volere perseguire non tanto il soddisfacimento del credito ma l’esercizio di azioni vessatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Audizione dell’incolpato – Termine 10 gg. ex art. 45 R.D.L. n. 1578/33 – Interpretazione.
L’art. 45 del R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela il diritto di difesa attiva dell’incolpato. Ai fini del realizzarsi della seconda condizione, pertanto, i 10 gg. devono intercorrere tra il momento della notifica dell’atto di citazione e il momento in cui all’incolpato sia data la facoltà di rappresentare le ragioni a sua difesa, tenendosi presente, altresì, che l’incolpato, in qualsiasi momento del giudizio, ha il diritto di chiedere di essere ascoltato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, e non presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine territoriale che ha emesso la pronuncia avverso cui si ricorre, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 169
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto all’Albo degli Avvocati – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.
Dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è legittimato a stare in giudizio, senza la rappresentanza e l’assistenza di difensore iscritto nell’albo speciale, esclusivamente il professionista iscritto nell’albo degli Avvocati. Ne consegue che il Praticante Avvocato, sia che risulti iscritto nello specifico registro, sia che risulti cancellato dal relativo registro, non è abilitato a stare in giudizio davanti al CNF, ne a redigere in proprio il relativo ricorso, in quanto privo dello jus postulandi, con conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 169
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Indebito trattenimento di somme – Mancata restituzione – Interversione del possesso – Appropriazione indebita – Configurabilità.
Pone in essere un illecito deontologico l’avvocato che non solo non adempia l’obbligo negoziale di restituire al promissario acquirente la somma da questi versata a titolo di acconto in vista della stipula del definitivo – comportamento nel quale sempre va ravvisata una evidente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro sanciti dall’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → in relazione all’obbligo, prescritto dall’art. 59 dello stesso codice, di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritta e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense – ma che altresì continui a detenere, nonostante la contraria volontà espressa dalla controparte, la somma da quegli versata a titolo di acconto prezzo per un trasferimento immobiliare mai avvenuto per fatto e scelta dell’incolpato, con la conseguenza che l’interversione del possesso operata dall’incolpata in ordine alle somme ricevute deve far ritenere che non già si tratti di semplice inadempimento di una obbligazione di natura civile ma di vera e propria appropriazione indebita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 giugno 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 165