L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente anche in ordine ai costi delle prestazioni ed è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi pretesi, come risulta dagli artt. 40 e 43 del cod. deontologico forense, oltre ai doveri di probità, lealtà e correttezza stabiliti in linea generale dagli articoli 5 e 6 dello stesso codice. Pone pertanto in essere una condotta disciplinarmente rilevante il professionista che richieda ed ottenga dal proprio cliente il pagamento di un compenso per l’attività svolta in sede di transazione con la Compagnia assicuratrice, nonostante quest’ultima abbia già corrisposto al medesimo legale e per lo stesso titolo un compenso adeguato, in tal modo procedendo ad una duplicazione della richiesta di compenso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 novembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità
L’art. 60 del r.d. n. 37/34 consente innanzi al C.N.F. la difesa personale ma, nel caso di difesa affidata ad altro professionista, prescrive che questi sia abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori. Dalla difesa personale è tuttavia escluso il praticante, per essere il C.N.F. un Giudice collegiale, laddove l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica di questo, in virtù dell’art. 7 co. 1, l. n.479/99. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto esclusivamente dal praticante, in quanto soggetto privo di jus postulandi innanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 giugno 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di atti inerenti al mandato – Sanzione – Adeguatezza
La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei irrogata al professionista dal C.d.O. a seguito dell’accertato omesso compimento di atti inerenti al mandato va ritenuta eccessiva e sproporzionata allorquando i fatti contestati, al di là della loro permanenza, siano risalenti nel tempo, il danno presunto arrecato al cliente sia di non rilevante entità e l’incolpato non abbia precedenti di sorta, né risultino altri addebiti successivi, ed abbia altresì tenuto nel corso della vicenda disciplinare un contegno processuale improntato a correttezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 8 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 luglio 2010, n. 57
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura disciplinare – Esclusione – Termine di durata – Inapplicabilità
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare, ma un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio di natura, appunto, cautelare. Essa pertanto non è soggetto a termine di durata, a differenza della sanzione disciplinare della sospensione di cui all’art. 40 n. 3 L.P. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 8 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Sindacato C.d.O. – Contenuto
Il C.d.O., ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revoca della sospensione cautelare disciplinare, deve effettuare una valutazione basata non certo su un giudizio prognostico di un futuro comportamento ma sul persistere o no dei presupposti che sono stati posti a fondamento della misura, esaminando gli elementi di novità presentati dall’istante, sul quale incombe l’onere di provare che quei presupposti siano venuti meno medio tempore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 8 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Misure cautelari penali – Diversità – Venir meno esigenze cautelari misure restrittive libertà personale – Automatico venir meno esigenze cautelari giustificative sospensione cautelare – Esclusione
Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell’Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 8 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura
La sospensione cautelare a tempo indeterminato non ha natura di sanzione, poiché costituisce un provvedimento amministrativo non giurisdizionale a carattere provvisorio con il quale si realizzano ed anticipano le garanzie per l’ipotesi che, nella sede disciplinare, la colpevolezza sia accertata e dichiarata, senza tuttavia valutare o presumere la colpevolezza del giudicabile, lasciando così inviolato il principio costituzionale della presunzione di innocenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 8 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento – Impugnazione – Censure dirette ad ottenere un’anticipata valutazione di merito – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare, quando le censure proposte siano chiaramente dirette ad ottenere una anticipata, ma per ciò stesso non consentita, valutazione di merito sulla fondatezza dell’accusa, prima ancora che su di essa si sia pronunciato il giudice di primo grado. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 55
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare all’apertura del procedimento – Diritto di difesa – Pienezza della tutela – Esclusione – Ratio
Il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato all’incolpato (per il tramite delle garanzie previste dagli artt. 45 del r.d.l. n. 1578/1933 e 47 del r.d. n. 37/1934) soltanto nel corso del procedimento disciplinare, e non anche nella fase anteriore alla sua formale apertura nella quale non esiste ancora una incolpazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 55
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Esercizio d’ufficio da parte del C.d.O. – Potere-dovere – Provenienza della notizia o dell’esposto – Irrilevanza
Ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare è irrilevante la provenienza della notizia o dell’eventuale esposto. Il C.d.O., invero, ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare, che può essere costituita anche dalla denunzia di una persona non direttamente coinvolta nella situazione illecita posta in essere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 55