Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 febbraio 2009).
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Avvocato – Tenuta albi – Albo Avvocati – Cancellazione – Ricorso – Sopravvenuta richiesta di cancellazione da parte della ricorrente – Cessata materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione del ricorso concernente la validità ed efficacia della deliberazione di cancellazione assunta d’ufficio dal C.d.O. qualora, dopo l’impugnazione di tale decisione, lo stesso ricorrente proponga domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati. (Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza d’interesse al ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 18 dicembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle Magistrature superiori – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente con il ministero di un difensore privo dell’iscrizione all’Albo per il patrocinio dinnanzi alle Magistrature Superiori, necessaria ai sensi dell’art. 60, co. 4 del R.D. n. 37/34 per l’assistenza in giudizio nei procedimenti innanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 15 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 236
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Deposito tardivo – Inammissibilità del ricorso.
A seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50 co. 2, R.D.L. n. 1578/33, che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento del quale si chiede la riforma, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 marzo 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Impugnabilità – Ricorso tardivo – Inammissibilità.
E’ inammissibile poiché tardivo il ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare allorquando, al momento della pronunzia della Suprema Corte che ha ritenuto ammissibile l’impugnativa della delibera di apertura di procedimento disciplinare (Sez. Un., sent. n. 29294/08), il termine per l’impugnazione sia già spirato, non potendo avere la pronuncia della Sezioni unite effetto retroattivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 31 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 229
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Avvocato – Tenuta degli albi – Istanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati – Silenzio – Impugnazione – Ricorso sottoscritto dal solo praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Presentazione del ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità.
E’ inammissibile sotto un duplice profilo il ricorso al CNF sottoscritto personalmente dal solo praticante avvocato, privo come tale di jus postulandi, ed altresì presentato direttamente al CNF, e non invece depositato ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/34 presso la segreteria del C.O.A che ha emesso, o come nel caso di specie, omesso la pronunzia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Milano serbato su istanza di iscrizione nell’Albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 228
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Diniego iscrizione – Misura afflittiva – Applicabilità principio ne bis in idem in sede di reiscrizione – Esclusione – Accertamento sussistenza requisito del CNF – Autonomia – Distanza nel tempo della condotta oggetto di valutazione – Rilevanza – Gravità illecito – Verifica nel caso concreto.
Il diniego di iscrizione all’Albo degli avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata non costituisce una misura afflittiva tale da rendere operante la regola del divieto del “ne bis in idem”, per essere stata una stessa condotta già in precedenza disciplinarmente e penalmente sanzionata, e conseguentemente precludere una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di (re)iscrizione ex art. 17 n. 3, r.d.l. n. 1578/33.
Il requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata può essere autonomamente accertato e valutato dal C.N.F. anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal C.d.O. a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte dopo quest’ultima, atteso che il C.N.F. è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità.
Benché la distanza nel tempo dei comportamenti da assumere a base della valutazione di sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata depone in linea di massima in senso negativo, devono cionondimeno ritenersi rilevanti condotte anche non prossime alla data in cui la valutazione deve essere eseguita, quando, per la gravità dell’illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore. Va pertanto escluso il requisito in questione quando, come nella specie, le condotte siano connotate dal carattere non episodico bensì reiterato, a riprova di un modus operandi antinomico rispetto a norme giuridiche e regole deontologiche, il loro autore aveva al tempo delle stesse un’età tale da consentirgli di apprezzarne compiutamente il disvalore e le conseguenze ed i comportamenti censurati siano di rilevante gravità, tali da incidere negativamente sull’affidabilità del professionista (nella specie, quest’ultimo in più occasioni aveva falsamente attestato di ricevere procura alle liti da parte di soggetti, uno dei quali addirittura deceduto in precedenza, che mai gli avevano conferito mandato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 12 febbraio 2009). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Impugnabilità – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità.
Anche le delibere di apertura del procedimento disciplinare, che a seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50 R.d.L. n. 1578/1933 possono essere impugnate innanzi al CNF conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite civili della Cassazione (sent. n. 29294/08), partecipano del regime disciplinare delle “decisioni” di cui all’art. 50 co. 1 cit., onde anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione ai fini dell’impugnazione, come appunto previsto dal secondo comma della suddetta norma. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 9 febbraio 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Deposito tardivo – Inammissibilità del ricorso.
Va dichiarato inammissibile poiché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato così come previsto dall’art. 50 co.2 del R.D.L. n. 1578/33, con conseguente preclusione dello scrutinio di merito delle doglianze del ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 1 dicembre 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Delibera di ammissione al patrocinio legale – Impugnazione della delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti pendente in Cassazione – Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio – Esclusione.
Va rigettato il ricorso avverso la delibera del C.O.A. di iscrizione nel Registro dei praticanti ammessi al patrocino legale proposto dal p.g. in ragione della pendenza in Cassazione della impugnazione a suo tempo proposta avverso la sentenza del CNF che abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione contro la delibera di iscrizione del medesimo praticante al registro dei praticanti avvocati, trattandosi di sentenza esecutiva ex lege, nè essendo stata proposta alla Suprema Corte istanza di sospensione della esecutività, come pure avrebbe potuto farsi ai sensi dell’art. 56 co. 4, R.d.l. n. 1578/33. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 12 febbraio 2009).