L’utilizzo ripetuto e continuato, da parte del professionista, della procura generale alle liti pur dopo che la stessa gli sia stata revocata dal cliente, in quanto contegno diretto a rappresentare falsamente l’esistenza in capo a sé di poteri che invece difettano totalmente, costituisce un comportamento violativo sia di precise norme positive, quali gli artt. 83, 84 e 88 c.p.c., sia degli essenziali principi di lealtà e correttezza, di dignità e decoro, sanciti dagli art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, così incidendo negativamente sulla propria reputazione professionale ed altresì arrecando disdoro all’intera classe forense (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua ed adeguata alla gravità della condotta tenuta dall’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 15 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 24 luglio 2009, n. 85