La revoca della rinuncia agli atti del giudizio effettuata dalla ricorrente nelle proprie memorie integrative non può assumere rilevanza alcuna nel procedimento prettamente giurisdizionale che si svolge dinanzi al C.N.F. In tale sede, infatti, la rinuncia agli atti del giudizio segue la disciplina ordinaria di cui agli artt. 306 ss. c.p.c., i quali non prevedono l’ammissibilità di alcuna revoca della rinuncia, vieppiù inammissibile quando questa, come nel caso di specie, ha già prodotto i suoi effetti anche con il nuovo provvedimento di cancellazione adottato dal C.d.O. su conforme istanza della ricorrente.
La previsione contenuta nell’art. 44, co. 4, D.Lgs. n. 546/1992, che ai fini dell’efficacia della rinuncia richiede la sottoscrizione anche del difensore, non risulta applicabile nel giudizio innanzi al C.N.F., in quanto espressamente dettata solo ed esclusivamente per i procedimenti instaurati dinanzi alla giurisdizione tributaria esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Disciplina applicabile – Norme processuali civili – Revoca della rinuncia agli atti del giudizio – Inammissibilità – Applicazione art. 44 co. 4 D.Lgs. n. 546/1992 – Esclusione.
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Natura – Amministrativa – Procedimento dinanzi al CNF – Natura – Giurisdizionale – Conseguenze – Disciplina applicabile.
Mentre il procedimento che si svolge dinanzi al C.d.O. ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura ed alle funzioni svolte dall’organo, quello che si svolge davanti al C.N.F., che è un giudizio di impugnazione delle decisioni adottate dal primo Collegio, ha vera e propria natura giurisdizionale e si conclude con sentenza impugnabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A tale ultimo procedimento, pertanto, proprio in ragione della sua natura prettamente giurisdizionale, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Ratio – Violazione.
La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → mira ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Mancata consegna schede testamentarie – Violazione.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che a seguito della morte del testatore, in violazione della disciplina posta dall’art. 620 c.c., ometta di consegnare ad un notaio per la pubblicazione le schede testamentarie detenute, giacchè tale norma, nel prevedere un siffatto obbligo, non consente al depositario di esimersi dalla pubblicazione dei testamenti sul presupposto di una sua valutazione in ordine alla loro eventuale intervenuta revoca per disposizioni successive. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Rilevanza – Esclusione.
Va esclusa la disapplicazione della legge n. 339/2003, e con essa l’invalidità della delibera di cancellazione adottata dall’Albo degli Avvocati in applicazione della citata normativa, per asserito contrasto della stessa legge con i principi di uguaglianza e di proporzionalità delineati dall’art. 5 comma 3 TCE. La legge n. 339/03 non viola il principio di proporzionalità enunciato dall’art. 5 TCE, poiché la restaurata incompatibilità per il tramite della citata disciplina non mira ad elidere soltanto possibili specifici conflitti di interesse, ma piuttosto un permanente stato di confusione tra l’interesse di una singola amministrazione pubblica (e, quindi, complessivamente l’interesse pubblico perseguito) e quello del soggetto estraneo alla P.A. che si affida come cliente all’avvocato, il quale deve anteporre quell’interesse ad ogni altro (anche al proprio). Ne consegue che la soluzione di non lasciare al Giudice disciplinare del caso singolo la valutazione ex post, ma di elidere il conflitto in radice mediante la sanzione della incompatibilità, si appalesa senz’altro proporzionata all’alto scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 18 giugno 2010, n. 36
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Principi di uguaglianza e di proporzionalità – Violazione – Esclusione.
Il giudizio introdotto innanzi al C.N.F. dall’avvocato dipendente pubblico part-time, che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03, non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e, dunque, meramente astratta) nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 18 giugno 2010, n. 36
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia ex art. 234 TCE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. – Esclusione.
Il giudizio introdotto innanzi al C.N.F. dall’avvocato dipendente pubblico part-time, che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03, non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e, dunque, meramente astratta) nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 18 giugno 2010, n. 36
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Avvocato – Norme deontologiche – Incompatibilità ex art. 3 co. 1 R.d.l. n. 1578/33- Amministratore di s.r.l. – Poteri di gestione e rappresentanza – Rilevanza – Illecito deontologico – Sussistenza – Inattività della società – Irrilevanza.
Conformemente alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 3 co. 1 R.d.l. n. 1578/33, il quale statuisce la incompatibilità dell’esercizio della professione con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, l’attività incompatibile non va riferita al concreto compimento di atti di commercio, ma al profilo soggettivo della carica rivestita (nella specie di amministratore di una s.r.l.) che comporta l’idoneità a compiere tali atti, profilo al quale, pertanto, deve essere riferito il carattere di effettività dei poteri di gestione o di rappresentanza. Va conseguentemente esclusa ogni rilevanza, nel senso di escludere l’incompatibilità, alla condizione di inattività nella quale eventualmente versi la società, trattandosi di condizione effimera, priva di stabilità poiché soggetta a condizioni di mercato, che non priva la società della sua qualità di impresa, nè la sottrae agli adempimenti e ai controlli previsti dalla legge, e che pertanto è da ritenere meramente contingente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca del mandato – Dovere di formalizzare la revoca all’udienza successiva – Sussistenza – Mancata comparizione – Illecito deontologico – Sussistenza.
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, a seguito dell’avvenuta revoca del mandato, ometta di comparire in giudizio alla successiva udienza senza formalizzare a verbale né la stessa revoca né la sua sostituzione con altro difensore, ponendo in essere pertanto un comportamento incompatibile con i doveri di diligenza e correttezza inerenti al mandato. Il difensore revocato, invero, lungi dal potersi ritenere legittimato a disinteressarsi dal successivo corso del giudizio, deve dare atto della revoca nel verbale di udienza al fine di rendere consapevoli il giudice e le controparti di un evento che influisce sulle vicende processuali, ed ha altresì il dovere di accertare che nel giudizio intervenga il legale che l’ha sostituito e di avvertire la parte che non compirà ulteriori attività, tanto più quando la nomina del difensore avvenga nell’ambito del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di diligenza, lealtà e correttezza – Ammissione al gratuito patrocinio per l’esercizio di azione giudiziaria – Esercizio di diversa azione – Illecito deontologico – Sussistenza – Procura alle liti rilasciata a margine dell’atto di citazione – Irrilevanza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che agisca in giudizio per una causa diversa da quella per la quale il cliente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine deve ritenersi irrilevante la sottoscrizione apposta dal cliente stesso sulla procura alle liti rilasciata a margine e non in calce all’atto di citazione, poiché quest’ultima non implica la conoscenza dei contenuti dell’atto, né la possibilità della parte di valutare adeguatamente le scelte tecnico-processuali dell’avvocato per le note asimmetrie informative che caratterizzano nella generalità dei casi il rapporto professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35