La responsabilità del professionista che si avvale di altri per l’espletamento di attività che rientrano nel suo mandato è responsabilità che si giustifica quale manifestazione dell’obbligo di controllo del comportamento altrui, né, in senso contrario, può in alcun modo rilevare il difetto di suità della condotta (art. 3 c.d.f.), atteso che volontarietà non significa che la volontà deve presidiare la produzione dell’effetto, quanto piuttosto il se dell’atto. (In applicazione di tale principio, il C.N.F. ha ritenuto che il demandare a terzi l’attività di parcellazione costituisce piena e consapevole manifestazione dell’esistenza di una volontà di porre in essere una sequenza causale che, in potenza, può dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, quali, nello specifico, l’esposizione di importi eccessivi e per giunta nemmeno corrispondenti all’attività professionale effettivamente espletata). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 13 aprile 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Art. 37, I canone, c.d.f. – Concretezza e attualità del conflitto – Necessità
Tranne il caso previsto dal canone II dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, nel quale soltanto non occorre verificare se la situazione di conflitto di interessi – rilevando anche quello potenziale – abbia avuto modo di manifestarsi in concreto, in tutti gli altri casi il conflitto, per avere rilevanza disciplinare, deve essere concreto ed attuale e, pertanto, l’affermazione della relativa responsabilità è risultato cui si perviene dopo aver riscontrato in che modo, attualmente e concretamente, il conflitto si sia manifestato. (Nella specie il C.N.F. ha riformato sul punto la decisione del Consiglio territoriale che non aveva osservato un tale criterio di giudizio per aver ritenuto la rilevanza anche solo potenziale del conflitto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 13 aprile 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Provvedimento di archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza. Sfuggono conseguentemente alla competenza giurisdizionale del C.N.F. gli altri provvedimenti emessi dal C.d.O., tra i quali i provvedimenti di archiviazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 11 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Provvedimento di archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
Attesa la tassatività degli atti impugnabili dinanzi al C.N.F. – che riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei C.d.O. ed i conflitti di competenza -, deve ritenersi inammissibile, in difetto di una apposita previsione normativa, il ricorso proposto avverso il deliberato di archiviazione dell’esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 11 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Provvedimento di archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Provvedimento di non luogo a procedere – Natura decisoria – Esclusione – Impugnazione – Inammissibilità
Ai sensi dell’art. 50 l.p., l’impugnazione è consentita solo avverso le “decisioni” che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di non luogo a procedere, comunemente definito di “archiviazione”, in quanto privo del carattere di “decisorietà”. Tale provvedimento, invero, non rappresenta la conclusione di un procedimento disciplinare celebrato nella osservanza del principio del contraddittorio e dopo l’espletamento di una fase istruttoria ed un regolare dibattimento, ma, al contrario, precede la iniziativa disciplinare e, anzi, la arresta in limine, senza tuttavia creare, proprio in ragione della mancanza di quel carattere, preclusioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 17 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 ottobre 2010, n. 80
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza procedimento penale – Sospensione procedimento disciplinare – Presupposti – Identità dei fatti – Necessità – Decorso del termine di prescrizione – Preclusione
Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo. La natura necessaria della sospensione del procedimento disciplinare preclude, pertanto, il decorso del termine di prescrizione e la conseguente estinzione della potestà punitiva del Consiglio dell’Ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Termine ex art. 51, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 – Prescrizione – Atti interruttivi – Ammissibilità
Il termine previsto dall’art. 51 della legge professionale è di prescrizione e non di decadenza, sicché devono ritenersi ammissibili atti interruttivi (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Pena interdittiva accessoria sentenza penale di condanna – Natura disciplinare – Esclusione – Preclusione azione disciplinare – Esclusione
La cancellazione dall’Albo degli avvocati, disposta come conseguenza di pena accessoria irrogata all’esito di un giudizio penale, integra una fattispecie autonoma di cancellazione, non di natura disciplinare, che presuppone la sola esistenza di una sentenza definitiva che infligga all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione di avvocato e non impedisce come tale l’esercizio dell’azione disciplinare destinata a concludersi – come nella specie – con l’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Omessa istanza di ricusazione – Violazione dell’obbligo di astensione – Invalidità della decisione – Esclusione
Nel procedimento disciplinare, in difetto di una rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non integra vizio della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79