Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo per motivi di incompatibilità in difetto della preventiva audizione dell’interessato e, comunque, senza che questi sia stato messo in condizione di conoscere le contestazioni che gli vengono mosse ed ostative all’iscrizione e senza, dunque, poter far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità, sia in ragione della specifica previsione dell’art. 31 R.D.L. n. 1578/33 sia più genericamente, per la disciplina posta dalla Legge n. 241/90 (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 24 ottobre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento cautelare – Impugnazione – Ammissibilità – Scrutinio di merito – Esclusione.
Alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50, r.d.l. n. 1578/33, deve ritenersi ammissibile il ricorso al CNF avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’Ordine stabilisca d’iniziare il procedimento disciplinare a carico di un avvocato, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo ex art. 111 Cost., un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento de quo. Tale ricorso diviene tuttavia inammissibile allorquando l’esame che con esso viene richiesto dal ricorrente non attenga verifica della sussistenza o meno dei necessari presupposti della delibera impugnata, ma postuli un esame di merito, che in tale fase è senz’altro precluso al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 febbraio 2009).
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Avvocato – Tenuta albi – Registro praticanti Avvocati – Cancellazione – Immediata esecutività – Esclusione – Impugnazione – Effetti – Trasferimento ad altro Ordine
Il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti non è immediatamente esecutivo ed in pendenza della relativa impugnazione il praticante conserva iscrizione, anzianità ed abilitazione maturati. Ciò accade anche in sede di trasferimento ad altro registro e l’Ordine che tale registro tiene è tenuto a riconoscere al praticante iscrizioni, anzianità e abilitazione conservati in pendenza di impugnazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 9 giugno 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto
E’ configurabile una situazione di conflitto d’interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l’avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest’ultimo sostenuta, con ciò violando sia l’art. 37 c.d.f., laddove risultino sfruttate dall’incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell’attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e l’assunzione del nuovo incarico nei confronti dell’ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.
Le violazioni dell’art. 37 can. I c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (contenuto nel 2° comma) e dell’art. 51 C.D.F. ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell’avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 37 c.d.f. non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l’avvocato che, nell’assumere un mandato successivo, abbia violato l’art. 37, c.d.f. può anche commettere la violazione sanzionata dall’art. 51 c.d.f. quando assuma il nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come recita la nuova formulazione dell’art. 51 c.d.f., a seguito della modifica introdotta con delibera del CNF del 27 gennaio 2006) e quando egli si avvalga di notizie apprese nel corso del recedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 marzo 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 38 co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 ed art. 5 CDF – Violazione
Coerentemente a quanto stabilito dall’art. 38 r.d.l. n. 1578/1933, il primo comma dell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → prescrive che l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. La logica di questo assunto è evidente. Il contegno dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi ed immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale. Per questo il n. 2 del citato art. 5 assoggetta l’avvocato a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense. Non può pertanto sottrarsi ad un giudizio di indecorosità e di oggettiva aggressione all’immagine della classe forense il comportamento del professionista le cui espressioni usate verso una collega in un pubblico contesto risultino oggettivamente ed impudicamente licenziose oltre ogni limite di buona educazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. MAURO), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Dipendente pubblico – Fattispecie – Responsabile unità operativa del contenzioso ipo-catastale di un Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio – Esclusione
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento (fattispecie relativa alla denegata iscrizione richiesta da soggetto abilitato che svolgeva attività di lavoro dipendente quale responsabile dell’unità operativa del contenzioso ipo-catastale di un Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Istanza di iscrizione – Silenzio del C.d.O. – Natura – Silenzio inadempimento – Decisione tardiva non satisfattiva del C.d.O. – sopravvenuta improcedibilità del ricorso ex art. 31 co.6 R.D.L. n. 1578/33
In tema di natura e di effetti del silenzio serbato dal Consiglio dell’Ordine territoriale in ordine alla domanda di iscrizione, deve escludersi, in via di principio, che l’art. 31, comma 3 del R.D.L. n. 1578/1933 abbia inteso sottrarre all’Organo territoriale, una volta inutilmente decorso il termine di tre mesi, il potere di provvedere in merito all’istanza dell’interessato. L’inerzia del Consiglio territoriale, invero, si rapporta alla categoria generale del silenzio inadempimento, il quale non consuma la potestà di decidere dell’ente. Va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso interposto avverso il silenzio del locale Consiglio dell’Ordine, e preordinato a compulsare l’intervento sostitutivo del C.N.F. ai fini della decisione sul merito dell’stanza di iscrizione, a seguito della successiva deliberazione del C.O.A., la quale, ancorché tardiva e non satisfattiva dell’interesse sostanziale del ricorrente, deve dirsi pienamente effettiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Citazione a giudizio – Circostanziata menzione degli addebiti – Omissione – Violazione diritto di difesa e pienezza contraddittorio – Sussistenza
Qualora, in violazione dell’art. 48 del R.d. n. 37/74, il decreto di citazione a giudizio notificato all’incolpato non contenga la circostanziata menzione degli addebiti, poi partitamente indicati soltanto nella decisione finale del C.O.A., va accolto il ricorso avverso quest’ultima proposto dal professionista nel caso in cui l’anzidetta circostanza, pur non impedendo all’incolpato di difendersi rispetto alla situazione genericamente ascrittagli (nella specie, di eccessiva esposizione di compensi professionali), non gli abbia consentito di mettere a fuoco una difesa specifica e puntuale nel merito delle singole voci poi discusse ed affrontate dalla decisione impugnata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 10 giugno 2008)
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Avvocato – Norme deontologiche – Comportamento privato – Violazione deontologica – Presupposti
Il comportamento privato tenuto dal professionista integra violazione dei canoni deontologici qualora lo stesso assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 20 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine di notifica ex art. 50 L.P. – Natura – Ordinatoria – Inosservanza – Nullità – Esclusione
Il termine ordinatorio di quindici giorni ex art. 50 comma 1, r.d.l. n. 1578/1933, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante e non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi e il loro deposito nella detta segretaria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare, per quanto stigmatizzabile, è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 20 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131