La condotta del professionista che, riscosse le somme per conto dei propri assistiti, non ne renda conto né si attivi per conseguire il consenso degli interessati ai fini della asserita compensazione con il proprio credito di natura professionale, presenta i connotati della continuità ed è, per tale sua natura, destinata a protrarsi nel tempo fino al momento in cui si verifichi la restituzione delle somme contestate o si perfezioni il consenso alla compensazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue che, non potendo ritenersi cessata la condotta contestata, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare non inizia a decorrere. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 17 maggio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 e 23 C.D.F.
Pone in essere un comportamento contrario agli art. 20 c.d.f. e art. 23 c.d.f.Art. 23 cod. prev. – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I. L’avvocato è tenuto a rispet…Leggi il testo completo →, suscettibile di essere sanzionato con l’avvertimento, il professionista che, in una nota indirizzata a mezzo fax alla collega avversaria, insinui sia pur sottilmente che la condotta di quest’ultima possa assumere rilevanza penale anche sotto il profilo morale del concorso nel fatto asseritamente antigiuridico della controparte assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Saluzzo, 19 maggio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Pluralità di violazioni – Sanzione – Misura – Grave stato di bisogno – Rilevanza.
Ancorché il mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall’avvocato configuri indubbia e grave violazione delle norme che disciplinano il decoro professionale, tanto più quando, come nel caso di specie, il fatto omissivo non costituisce un episodio isolato ma si inscriva entro una pluralità di condotte di inadempimento ripetute e protratte, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato non può essere totalmente trascurata ma, al contrario, in un doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tenuta nella dovuta considerazione, non potendo non assumere rilevanza la circostanza di aver agito il professionista in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, ma anzi consentendo una valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 3 marzo 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 11 novembre 2009, n. 115
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Avvocato – Norme deontologiche – Pluralità violazioni – Sanzione – Misura.
Va ritenuta adeguata la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi inflitta al professionista che abbia accumulato in un’azione continuativa plurime violazioni delle norme deontologiche, arrecando non lieve e mai ristorato danno al cliente e compromettendo, per effetto della lesione di molteplici principi del corretto comportamento dell’avvocato, l’immagine stessa dell’avvocatura nel contesto sociale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 9 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 114
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Atti impugnabili – Decisione C.d.O. su istanza di ricusazione – Esclusione.
Il sistema degli artt. 54 e 56 dell’Ordinamento professionale forense esclude l’impugnabilità dinanzi al C.N.F. della deliberazione sulla ricusazione adottata dal Consiglio territoriale, non potendo condurre ad una diversa conclusione l’art.53, ultimo comma, delle norme integrative e di attuazione dell’ordinamento professionale di cui al r.d. n.37/34. Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni adottate dal C.N.F. in sede di impugnativa della deliberazione del C.O.A. che abbia deciso in punto di ricusazione, altresì escluso dalle richiamate norme, neppure può ritenersi ammissibile ai sensi dell’art.111 Cost., atteso che la natura di organo amministrativo del Consiglio territoriale qualifica come amministrativi sia il procedimento incidentale di ricusazione dei componenti di detto organo, sia la relativa deliberazione, escludendo pertanto che tale deliberazione – ancorchè poi riesaminata dal CNF al solo fine di dichiarare l’inammissibilità della impugnazione – abbia il carattere della decisorietà su posizioni di diritto soggettivo (carattere necessario, unitamente a quello della definitività, ai fini della ricorribilità dei provvedimenti ai sensi del citato art.111 Cost.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 2 settembre 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Avvocato struttura legale banca – Attività e compiti gestionali – Incompatibilità.
Va ravvisata la sicura situazione di incompatibilità con l’iscrizione nello speciale elenco degli avvocati addetti ad Uffici legali di Enti locali e Istituti di diritto Pubblico annesso all’Albo, nel caso in cui il professionista venga trasferito dall’ufficio legale centrale di una banca in una struttura diversa per collocazione territoriale e per dipendenza gerarchica nell’ambito della quale assuma la cura, oltre agli aspetti strettamente legali, anche di quelli gestionali, così venendo meno i requisiti di autonomia oggettiva e soggettiva richiesto dalla norma professionale ex art. 3 co. 4 lett. b), R.D.L. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 26 marzo 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle Magistrature superiori – Inammissibilità.
Ai sensi degli artt. 1,7 e 33 del r.d.L. n. 1578/1933 e 60 R.D. n. 37/1934, va ritenuto inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto avverso la decisione del Consiglio territoriale che risulti sottoscritto da un difensore che non figuri iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio innanzi alla Magistrature superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 27 novembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata comparizione dell’incolpato -Impedimento – Assolutezza.
Ai fini del rinvio dell’udienza del procedimento disciplinare per impedimento del professionista, la sia pur certificata sindrome gastroenterica che l’incolpato alleghi ai fini della impossibilità a comparire non può ritenersi patologia idonea ad integrare un impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza fissata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Attività menzognera e fraudolenta – Inadempimento del mandato – Sospensione dall’esercizio dell’attività professionale – Misura – Adeguatezza.
In considerazione del danno arrecato al cliente, del discredito subito dalla classe forense e delle altre pendenze disciplinari, deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti accertati la sanzione della sospensione per mesi quattro irrogata al professionista che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e del dibattimento innanzi al Consiglio territoriale, sia venuto meno ai doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà nei confronti della parte assistita con la propria condotta menzognera caratterizzata da artifici gravemente censurabili, e che non abbia adempiuto al mandato conferito per inescusabile trascuratezza degli interessi della parte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Contratto di deposito fiduciario – Indebito trattenimento – Esclusione.
Non è ravvisabile alcun illecito disciplinare, sotto il profilo della violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, allorchè al professionista venga affidata dalla cliente una somma di denaro al fine di costituire un fondo nell’interesse del figlio minore preservandolo dalle ingerenze del coniuge, così configurandosi tra le parti un contratto di deposito fiduciario, in difetto di prova che l’avvocato abbia trattenuto indebitamente una qualsiasi somma. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 8 novembre 2007).