Atteso che le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano ai fini della relativa impugnativa del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, 1° co., r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, sicchè l’impugnazione proposta oltre tale termine va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
L’impugnazione delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, certamente ammissibile in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50 dell’ordinamento professionale, sono soggette al termine previsto dal secondo comma del citato art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, a norma del quale l’impugnazione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 13 ottobre 2009, n. 93
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Dipendente pubblico – Impiego part time – Sussistenza.
Deve ritenersi legittima la cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità ex l. n. 339/03 del dipendente pubblico a tempo parziale già iscritto all’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 1 co. 56 ss. della l. n. 662/1996, atteso che il divieto ripristinato dalla legge n. 339/03, conformemente alle argomentazioni della Corte costituzionale (sent. n. 390/06), va ritenuto coerente con la caratteristica, peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo, dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 12 ottobre 2009, n. 92
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Cancellazione – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Annullamento.
Atteso che, ai sensi degli artt. 37 del r.d.l. n. 1578/33 e 45 del r.d. n. 37/34, come modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40, la cancellazione dall’albo per motivi di incompatibilità non può essere adottata dal Consiglio territoriale senza la preventiva audizione dell’interessato, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, va annullata la delibera adottata dal C.O.A. in mancanza del rispetto di tali prescrizioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 19 marzo 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Dipendente pubblico – Impiego part time – Sussistenza.
Deve ritenersi legittima la cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità ex l. n. 339/03 del dipendente pubblico a tempo parziale già iscritto all’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 1 co. 56 ss. della l. n. 662/1996, atteso che il divieto ripristinato dalla legge n. 339/03, conformemente alle argomentazioni della Corte costituzionale (sent. n. 390/06), va ritenuto coerente con la caratteristica, peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo, dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 5 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 12 ottobre 2009, n. 90
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti
In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 ottobre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Revoca
E’ illegittima, e va pertanto annullata, la delibera con cui il C.O.A. rigetti l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione cautelare, laddove il Collegio si sia limitato ad un generico riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, senza illustrare gli elementi di novità sulla persistenza della gravità dei fatti contestati e sullo stato del procedimento penale contro il ricorrente e senza altresì fornire documenti ed argomenti sulla sussistenza o meno dello strepitus fori, sugli echi della vicenda giudiziaria, sulla diffusione o meno di notizie su tale vicenda, nonché sull’eventuale danno correlato al decoro e alla dignità della classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 9 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Presupposti
La sospensione cautelare non può essere disposta, al fine di salvaguardare l’Ordine Forense dalla menomazione di prestigio che può derivare all’intera categoria, per il solo fatto dell’assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti, atteso che il provvedimento amministrativo previsto dal 3° comma dell’art. 43 L.P. ha natura non di sanzione disciplinare ma cautelare e, pur in presenza di un procedimento penale a carico dell’avvocato, non può essere automatico, ma frutto di ponderata e motivata decisione discrezionale da parte del C.d.O. con riferimento ad entrambi i requisiti richiesti per l’emissione del provvedimento stesso, ossia la gravità delle incolpazioni e il cd. strepitus fori, inteso quest’ultimo quale turbamento e clamore suscitati nell’opinione pubblica, con inevitabile riverbero sull’intera classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 21 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 25 settembre 2009, n. 87
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Omessa indicazione conclusione difensori – Invalidità – Esclusione
L’omessa indicazione delle conclusioni dei difensori non determina l’invalidità della decisione disciplinare, giacchè tali indicazioni non sono normativamente previste. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 21 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 25 settembre 2009, n. 87
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti
Devono ritenersi insussistenti i presupposti del provvedimento di sospensione cautelare adottato dal C.O.A., con conseguente accoglimento della relativa impugnazione, qualora i fatti addebitati al professionista, oltre a risultare da sentenza di primo grado non passata in giudicato, non siano tali da comprometterne l’immagine di fronte all’opinione pubblica, né vi sia prova che la vicenda abbia avuto ampio risalto nella stampa o abbia altrimenti acquisito una rilevante risonanza negativa esterna, così difettando sia lo “strepitus fori”, ovvero il clamore in grado di gettare discredito sulla classe professionale, sia il connesso allarme sociale, tanto più quando, come nella specie, notevole sia il lasso di tempo trascorso dal momento dei fatti contestati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 16 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 14 settembre 2009, n. 86