Ai sensi dell’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933, le decisioni disciplinari dei C.d.O. possono essere impugnate solo dal professionista nei cui confronti si è svolto il procedimento e dal pubblico ministero, dovendosi escludere la legittimazione all’impugnazione da parte degli esponenti che si ritengano danneggiati dal comportamento dell’avvocato, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso da questi […]