Autore: admin

  • Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

    Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale materia, con riguardo, in particolare, all’indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Corrispondenza tra colleghi: irrilevante la dichiarazione di inammissibilità della produzione in giudizio

    La decisione del giudice di merito che dichiari -per ragioni procedurali- l’inammissibilità della produzione in giudizio della lettera del collega di controparte qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, attiene strettamente al processo e non incide sul comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, ma semmai rafforza la gravità della condotta deontologicamente scorretta, nella misura in cui questa risulta compiuta anche in violazione delle norme di rito processuale civile stabilite a pena di inammissibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115

  • Il termine breve (e perentorio) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    A norma dell’art, 56, comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione della pronunzia contestata. Il termine ha carattere perentorio, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione proposta dopo la sua scadenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1999, n. 33, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Paolini G- P.M. Carnevali A (Conf.)

  • Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento alle disposizioni costituzionali (art. 24 e 111 della Costituzione) e convenzionali (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo, la questione di legittimità costituzionale delle norme, contenute nell’Ordinamento professionale forense (R.D.legge 27 novembre 1933, n. 1578), relative alla posizione del Consiglio locale dell’Ordine e al procedimento che dinanzi ad esso si svolge, trattandosi di questione sollevata sul presupposto della natura giurisdizionale del relativo procedimento e accampando la violazione dei principi che connotano la giurisdizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Procedimento disciplinare davanti al COA e violazione del termine di comparizione

    Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’articolo 45 r.d. n. 1578/33, per la comparizione e difesa dell’incolpato, o la mancata documentazione attestante la convocazione del professionista è sanata dalla presenza dello stesso in udienza e dallo svolgimento della sua difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115

  • I termini (breve e lungo) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Al ricorso per Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è applicabile l’art. 56 comma terzo del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 con l’operatività del termine breve di trenta giorni, salva l’applicabilità del termine annuale nell’ipotesi in cui non vi sia stata notificazione d’ufficio del provvedimento impugnato e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. Né l’anzidetta norma speciale può ritenersi abrogata dall’art. 325 cod. proc. civ. per il carattere di norma generale di quest’ultima disposizione, non emergendo tale intento abrogativo dalla sua lettera o dal suo contenuto.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 settembre 1999, n. 621, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Evangelista Sm- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Procedimento disciplinare davanti al COA e violazione del termine di comparizione

    La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al C.d.O. locale impedisce che, in presenza di una diversa disciplina, si applichino automaticamente ad esso le norme proprie del procedimento giurisdizionale; pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli art. 45 r.d. n. 1578/33 e 47 r.d.l. n. 37/34, non è applicabile analogicamente l’art. 163 bis c.p.c. e quindi la concessione all’imputato di un termine di comparizione minore a dieci giorni non determina la nullità del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115

  • Il riconoscimento in italia del titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un paese membro dell’unione europea

    In base alla normativa comunitaria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea (nella specie, la Spagna), qualora voglia esercitare la professione in Italia, dispone di due possibilità: chiedere al Ministero della giustizia l’immediato riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, nel qual caso egli è tenuto al superamento di apposita prova attitudinale; oppure, avvalendosi del meccanismo di stabilimento e integrazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale in Italia, nel qual caso egli, dopo un triennio di effettiva attività svolta d’intesa con un legale iscritto nell’albo italiano, avrà diritto ad essere iscritto nell’albo ordinario con il titolo di avvocato, senza necessità di sostenere alcuna prova attitudinale. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 21/02/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28340- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Inammissibile il ricorso al CNF o in Cassazione proposto in proprio dal praticante avvocato

    È inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell’ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell’interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello “ius postulandi” indispensabile per stare in giudizio di persona. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/09/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 novembre 2011, n. 23022- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. GAMBARDELLA Vincenzo