Autore: admin

  • La cancellazione di diritto dall’albo in conseguenza della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici

    E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, lett. a), R.D.L. n. 1758 del 1933, sollevata in relazione all’art. 3, Cost., nella parte in cui stabilisce che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta, di diritto, la cancellazione dall’Albo degli avvocati, in quanto il provvedimento del Consiglio dell’ordine che la dispone non ha natura disciplinare, ma costituisce effetto della sanzione accessoria applicata nel caso di condanna per determinati reati, che incide sullo ‘status’ del condannato, determinandone l’inidoneità a ricoprire pubblici uffici, privandolo di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione al succitato albo, sicchè non è richiamabile, in riferimento a questo provvedimento, il principio di proporzionalità che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 40 e n. 158 del 1990; n. 16 del 1991), rende costituzionalmente illegittime le norme che prevedono l’automatismo della destituzione, in conseguenza di una condanna penale ed in mancanza di una valutazione della condotta nel corso del procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, SSUU, Pres. Carbone, Rel. Falcone, P.M. Gambardella (Diff.), sentenza dell’11 gennaio 2005, n. 308

  • L’impugnazione sul solo quantum della sanzione fa passare in giudicato l’an della responsabilità

    L’impugnazione al CNF esclusivamente sulla quantificazione della sanzione irrogata (nella specie, ritenuta eccessiva dall’appellante), comporta il formarsi di un giudicato sostanziale ed un implicito riconoscimento di veridicità dei fatti consacrati nel capo d’incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 44

  • La falsificazione di documenti offende il prestigio personale e dell’intera classe forense

    Il professionista che ponga in essere una serie ripetuta di falsificazioni realizza un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente il prestigio personale e dell’intera classe forense (Nella specie, trattavasi di alterazione di documenti, della data sugli stessi, di correzione degli elementi di una perizia, di certificati amministrativi e sanitari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 44

  • La mancata restituzione di quanto ricevuto in deposito fiduciario

    La mancata restituzione di documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di lealtà in via generale disposto dall’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, trattavasi di titoli cambiari ricevuti dall’incolpato in deposito fiduciario a garanzia di un pagamento rateale da eseguirsi in favore del suo cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

  • Sull’obbligo di pagare il domiciliatario

    Ove la parte assistita non adempia, commette illecito disciplinare l’avvocato che violi l’obbligo di soddisfare le prestazioni direttamente affidate ai colleghi, quand’anche ciò dipendesse da un calo dei guadagni di studio, che infatti non elimina la responsabilità disciplinare del professionista, ma al più può valutarsi ai fini della graduazione della pena.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

  • La c.d. clausola di impugnazione

    La decisione disciplinare non deve necessariamente contenere l’avviso circa la possibile impugnazione avanti il CNF e dei termini della stessa, incombendo sull’incolpato-condannato in primo grado l’onere di conoscere gli strumenti di gravame.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

    NOTA:
    Sulla c.d. “clausola di impugnazione” cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 20

  • L’assenza delle sottoscrizioni in calce alla copia notificata della decisione disciplinare

    L’assenza di sottoscrizione del Presidente, del Segretario e dell’Estensore sulle copie notificate della decisione non è causa di invalidità, occorrendo soltanto che l’originale sia sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e non certo la copia ad uso notifica.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 42

  • Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria

    Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 28 c.d.f. cit. non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto in giudizio un proprio fax, qualificato come riservato personale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’ avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • Le due ipotesi vietate dall’art. 28 codice deontologico

    Il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda due distinte e diverse ipotesi: 1) la corrispondenza tra colleghi qualificata espressamente come tale, ossia “riservata”, e ciò, a prescindere dal suo contenuto oggettivo e dalla sua più o meno rilevante pregnanza in ordine alla decisione della lite; 2) la corrispondenza che, pur non essendo qualificata espressamente come “riservata”, contenga proposte transattive scambiate tra colleghi (così rafforzando ed ampliando il divieto, nella prospettiva, meritevole di tutela, di favorire iniziative di mediazione e di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • La ratio dell’art. 28 codice deontologico

    Il fondamento del principio generale enunciato dall’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (“divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) è, all’evidenza, quello di assicurare all’avvocato, nel corso del giudizio ma anche nella fase precedente, la possibilità di interagire (nel preminente interesse del cliente) anche per iscritto con il collega di controparte in piena libertà e senza il timore che la corrispondenza scambiata possa essere utilizzata in giudizio, mediante sua produzione o divulgazione, così da danneggiare la parte rappresentata, essendo ovvio che, se una siffatta guarentigia non sussistesse, ne risulterebbe limitata e pregiudicata la sua sfera d’azione e , in particolare, la possibilità di iniziative conciliative, risultandone così mortificata una delle funzioni più qualificanti (quella, appunto, tesa alla conciliazione della lite) dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38