Non sussiste difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, quando il fatto tipico rimanga identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambi solo in alcuni dettagli le modalità di realizzazione della condotta. Per aversi mutamento del fatto, infatti, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, mentre non si ha violazione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, quando l’imputato attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. In altre parole, la nullità della decisione ricorre solo nell’ipotesi in cui la difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione comporta uno stravolgimento della originaria incolpazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Infatti il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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Il difetto di motivazione della decisione consiliare
Il difetto di motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, poiché ad esso il Consiglio Nazionale può ovviare in sede di appello, apportando le integrazioni che ritiene necessarie.
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L’impugnazione della motivazione di assoluzione
E’ inammissibile, per difetto di soccombenza e quindi di interesse, l’impugnazione della decisione assolutoria da parte dell’incolpato, quand’anche la censura riguardasse la sola motivazione, giacché dal giudizio di appello non potrebbe comunque conseguire alcuna modificazione in melius della decisione stessa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza, 27 maggio 2009).
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L’impugnazione della decisione disciplinare presuppone soccombenza
L’interesse ad impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale deve essere desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza, 27 maggio 2009).
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Il reinserimento lavorativo dell’avvocato cancellato o radiato
Al fine dell’eventuale reinserimento lavorativo, l’ordinamento mette a disposizione dell’avvocato cancellato, così come per il radiato (sanzione ancora più grave), la possibilità di reiscrizione, trascorso un congruo periodo, a seguito di riabilitazione e in presenza di altre circostanze che consentano di ritenere riacquisita la perduta moralità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
L’avvocato che faccia uso di stupefacenti crea discredito all’intera categoria professionale
La delicatezza della professione forense, ed il suo rilievo costituzionale in relazione all’attività di difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini, inducono a ritenere che la tossicodipendenza dell’avvocato sia fonte di discredito agli occhi dell’opinione pubblica, che non può indurre mitighezza nella sanzione da irrogare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
La notifica della delibera consiliare in copia conforme priva di sottoscrizione in originale
E’ valida la notifica per copia conforme (quindi prive delle sottoscrizioni in originale) delle delibere del procedimento disciplinare, ivi compresa la decisione, quando si accerti che l’originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l’accertamento di conformità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
Addebito disciplinare e indicazione della norma deontologica violata
L’omessa indicazione della norma deontologica che si assume violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare quando la contestazione, adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, è tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2