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  • Sanzione disciplinare e precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

    I precedenti disciplinari dell’incolpato rilevano ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per illeciti successivi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • Gli uffici legali istituiti presso enti pubblici aventi natura di società per azioni

    In tema di esercizio della professione forense, l’art. 3 del Regio Decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver stabilito che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce però che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. A tale riguardo, la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica – e, quindi, ad impedire l’iscrizione nell’apposito albo speciale dell’avvocato operante presso l’ufficio legale istituito presso detto ente, – dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicchè la natura d’istituzione pubblica è configurabile allorchè la detta società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Municipale Ambiente – AMA SpA – di Roma, sottolineando che detta società, interamente partecipata dal Comune, costituiva “longa manus” dell’ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa – ora tariffa – per la raccolta dei rifiuti).

    Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 2005, n. 9096, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso; mentre al consiglio dell’ordine residua solo la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • Davanti al CNF e in Cassazione, il COA può farsi assistere da un avvocato (anche se abbia preso parte come consigliere alla deliberazione impugnata)

    Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell’albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della tenuta dell’albo degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l’Ordine degli avvocati può farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all’esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.

    Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 2005, n. 9096, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare

    La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dalla formulazione capo di incolpazione e dal decreto di citazione a giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • La prestazione eseguita in mancanza di iscrizione all’albo non dà diritto al compenso

    Ai sensi dell’art. 2231 cod. civ. l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente rilevabile anche d’ufficio-, priva il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto,nel caso di esercizio della professione forense in difetto dell’iscrizione all’albo professionale al momento in cui il contratto d’opera è stato stipulato e sono state poste in essere le relative attività (nella specie, il legale era assegnato a un tribunale compreso in un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui aveva svolto la attività),il professionista non ha diritto al compenso; né, d’altra parte,sulla validità del rapporto professionale intercorso-vigente l’art. 5 r.d n. 1578 del 1993, prima dell’abrogazione di cui all’art. 6 della legge n. 27 del 1997- spiega influenza l’efficacia retroattiva attribuita dalla legge 479 del 1999 alla sanatoria disposta con effetti esclusivamente processuali dalla citata legge n. 27 del 1997 che, nel disporre la soppressione dell’albo dei procuratori, ha stabilito la decorrenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati (art.2) senza alcun riconoscimento dell’attività professionale extra-districtum svolta in violazione della legge professionale. (Rigetta, App. Milano, 13 Luglio 2001)

    Cassazione Civile, sez. II, 06 giugno 2006, n. 13214- Pres. MENSITIERI Alfredo- Est. DE JULIO Rosario- P.M. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio

  • Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale

    L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • L’esercizio della professione “extra districtum”

    In materia di esercizio della professione forense, a norma dall’art. 8 legge n. 479 del 1999, sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali in violazione dei limiti territoriali posti dall’art 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934 e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997. Pertanto, dette limitazioni territoriali non si applicano ad un processo nel quale, come nella specie, alla data dell’entrata in vigore della legge sia stata completamente espletata l’attività procuratoria, pur non essendo la fase di giudizio stata ancora definita con la pubblicazione della sentenza.

    Cassazione Civile, sez. 3, sentenza del 25 novembre 2005, n. 24896- Pres. Fiduccia G- Rel. Mazza F- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • L’inabilitato non può essere (o restare) iscritto all’albo degli avvocati

    In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, la legge n. 27 del 1997, che ha soppresso l’Albo dei procuratori legali e ha dettato nuove disposizioni in materia di esercizio della professione forense, non ha introdotto alcuna modifica al previgente art. 17 della “legge professionale” (n. 1578 del 1933) in ordine ai requisiti soggettivi più importanti richiesti per l’iscrizione, tra i quali il pieno esercizio dei diritti civili e la condotta “specchiatissima ed illibata” (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del C.N.F. che, confermando la decisione del Consiglio locale, aveva disposto la cancellazione della ricorrente dall’albo professionale per il difetto del godimento dei diritti civili, in ragione dell’inabilitazione ex art. 415 cod. civ., pronunciata a suo carico dal tribunale competente).

    Corte di Cassazione sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Foglia R- P.M. Palmieri R (Conf.) – Bertaccini c. Cons Ordine Avv. Bologna Cassazione Civile