Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, occorre distinguere il caso previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e drittura professionale, dal caso previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo caso, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.
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I limiti all’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione: tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, sicché risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 aprile 2008)
Cassazione Civile, sez. Unite, 04 febbraio 2009, n. 2637- Pres. Mattone Sergio- Est. Segreto Antonio- P.M. Ciccolo Pasquale Paolo Maria
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
NOTA:
In senso conforme (oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così mutato il proprio precedente indirizzo, espresso da Cass. SSUU sent. n. 29294/2008):
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19. -
La riassunzione del processo davanti al CNF dopo il rinvio della Cassazione
La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di cassazione con rinvio, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., attesi l’assenza, nell’ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e la vigenza del principio secondo cui, in mancanza di disposizioni specifiche della legge professionale, si applicano quelle del codice di procedura civile. Ne consegue che sono inapplicabili nel giudizio di rinvio le disposizioni relative all’originario giudizio di impugnazione le quali prevedono il deposito dell’atto presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed assolvono ad esigenze proprie di tale fase processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21/04/2011)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 agosto 2012, n. 13797- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. PICCIALLI Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele
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L’obbligo di informazione (pre)suppone che questa sia vera
L’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →, nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero, giacché il rapporto fiduciario che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale quale appunto quello consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
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Le sentenze del CNF devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario (non anche dal Relatore)
Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall’art. 44 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sull’ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21/04/2011)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 agosto 2012, n. 13797- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. PICCIALLI Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele
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Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA
Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa. Infatti, nel giudizio di bilanciamento tra i due distinti diritti/doveri, quello che prevale è certamente il diritto di difesa esplicantesi attraverso il silenzio. Cosicché il non riscontrare una richiesta di chiarimenti del COA, non costituisce illecito, non potendosi sacrificare il diritto di difesa del soggetto in nome del semplice dovere di correttezza nei confronti del Consiglio di appartenenza, che peraltro si identifica con il futuro giudicante.
NOTA:
In senso conforme, oltre alla più recente Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166 -
Il praticante avvocato non è legittimato ad impugnare in proprio al CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talchè non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; nè ciò determina alcun “vulnus” agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.
Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 2003, n. 19358, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Varrone M- P.M. Palmieri R (Conf.)
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Procedimento disciplinare davanti al COA: il mutamento del Collegio non invalida la decisione
L’art. 473 c.p.c., richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 è riferito al solo procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., sicché nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che ha natura amministrativa, non trova applicazione il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, ma solo quello del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione.
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Il CNF ha competenza esclusiva a decidere e impugnazioni dei provvedimenti disciplinari dei COA
A norma dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1927 n. 1578 al Consiglio Nazionale Forense è riservata la competenza esclusiva a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti degli avvocati e procuratori dai Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori, siano essi assolutori o inflittivi di sanzione, e di conseguenza a conoscere tutte le questioni connesse, pregiudiziali e preliminari, che in ordine a tali impugnazioni possono sorgere, ivi compresa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante.
Cassazione Civile, sentenza del 18 novembre 1994, n. 9756, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)