Autore: admin

  • La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata

    In tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi. Tuttavia, anche se sono valorizzabili elementi non desumibili direttamente dal testo della formale incolpazione, è necessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazione della loro idoneità ad esplicitare ed integrare il capo di incolpazione, ipotesi che non sussiste nel caso in cui nei confronti di un avvocato, incolpato dei fatti di cui al capo di imputazione formulato in sede penale dai quali sia stato assolto, oltre che della condotta tenuta in relazione e in dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali, sia applicata la sanzione disciplinare per i fatti accessori contestati. (La S.C. ha ritenuto che detta formula di chiusura era generica ed avrebbe dovuto essere vagliata ed eventualmente giustificata sulla base dell’esame del contesto delle circostanze in cui era avvenuta la promozione del procedimento disciplinare e attraverso cui si era sviluppata la contestazione disciplinare ed altresì della concreta portata della decisione di condanna disciplinare). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 agosto 2007, n. 17827- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive

    L’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 cod. proc. civ., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.

    Cassazione Civile, sez. Lavoro, 29 marzo 2007, n. 7731- Pres. DE LUCA Michele- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio

  • L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare

    La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata (nella specie, l’art. 28 del C.D.) non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • L’iscrizione alla Cassa forense in situazione di incompatibilità professionale (non dichiarata)

    L’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale (nella specie, stipulazione di un contratto di impiego privato) e quindi con la stessa iscrizione all’albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell’Ordine competente; al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 cod.civ..

    Cassazione Civile, sentenza del 18 luglio 2005, n. 15109, sez. Lavoro- Pres. Senese S- Rel. Celentano A- P.M. Finocchi Ghersi R (Parz. Diff.)

  • Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove addotte, sicchè dove ritenersi legittimo il comportamento del C.O.A. che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • La controversia sulla liquidazione dei compensi professionali da parte del COA

    La controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del “quantum”- è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000. (Nella specie, la parte aveva chiesto la condanna del Consiglio a rivalerla nel caso di condanna a rimborsare all’avvocato l’importo da lui pagato al consiglio per il parere e la S.C. ha qualificato la domanda come richiesta risarcitoria strettamente collegata all’espressione del parere). (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6534- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio

  • L’integrazione da parte del CNF della motivazione carente o mancante della decisione del COA

    Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • Le incompatibilità professionali non si applicano ai praticanti avvocati (non abilitati al patrocinio)

    Le incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. 1578/1933 – fra l’esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previsti – essendo volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 09 giugno 2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28170- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. NARDI Vincenzo – P.S. c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo

  • Ricorso per Cassazione e limiti all’esercizio della professione forense da parte di un ex magistrato

    Il divieto posto dall’art.26, terzo comma, del r.d.l. 27.11.1933 n.1578 a coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, doveva ritenersi limitato, secondo l’esplicito richiamo della norma, alle sole funzioni attribuite al procuratore legale e fra tali funzioni non rientrava la sottoscrizione del ricorso per cassazione, riservata sia dal r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, sia successivamente dagli art. 82 e 365 cpc agli avvocati iscritti nell’albo speciale (di cui all’art.33 del r.d.l. 27.11.1933 n.1578), nè la norma poteva applicarsi per analogia trattandosi di norma eccezionale. Unificate le professioni di avvocato e procuratore ad opera della legge n.48 del 1997, deriva che il divieto continua ad applicarsi alle sole funzioni in precedenza riservate ai procuratori legali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla resistente essendo il ricorso per Cassazione sottoscritto dal ricorrente personalmente, nella sua qualità di avvocato cassazionista, già magistrato con funzione di consigliere presso la Corte di cassazione entro il biennio). (Rigetta, App. Bologna, 6 Febbraio 2004)

    Cassazione Civile, sez. I, 06 luglio 2007, n. 15299- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. FELICETTI Francesco- P.M. SCHIAVON Giovanni

  • Le proposte transattive tra colleghi non sono producibili in giudizio

    L’art. 28 C.D. fissa il divieto inderogabile ed assoluto di riprodurre o riferire in giudizio non solo le lettere espressamente qualificate come riservate, ma anche la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98