E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (Nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL 1578/1933).
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L’avvocato radiato non può proporre ricorso al CNF in proprio
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934 (Nella specie, perché non più iscritto all’albo professionale, in quanto radiato).
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La richiesta a controparte di pagare le spese legali stragiudiziali
L’avvocato può richiedere il pagamento delle spese legali stragiudiziali alla controparte del proprio assistito, purché il pagamento stesso sia indicato a favore di quest’ultimo e non proprio (art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10
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La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale atteso che il dovere dell’iscritto all’albo forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende non solo ad ogni avvenimento della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la dignità della professione.
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L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione
Il provvedimento di archiviazione adottato dal Consiglio dell’Ordine non è impugnabile dall’esponente, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.d.O. Rossano, 9 novembre 2009).
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Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti
Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari e la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento (Nel caso di specie, l’avvocato domiciliatario aveva omesso di iscrivere a ruolo la causa, peraltro in quanto turbato da alcuni recenti lutti familiari. Rilevato, da un lato, che la condotta del professionista -iscritto all’albo dal 1975- era stata sempre improntata a correttezza e, dall’altro, che la cancellazione della causa dal ruolo non avrebbe avuto conseguenze definitive sul piano del diritto sostanziale ben potendo l’azione essere esercitata nuovamente senza pregiudizio, in applicazione del principio di cui in massima il CNF ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione di due mesi irrogata dal C.d.O., mutandola in censura).
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Procedimento disciplinare e fatti non contestati
Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo disciplinare, sicché i fatti addebitati all’incolpato, e da questi non contestati, devono essere ritenuti realmente sussistenti.
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I limiti di ragionevolezza e congruità della sospensione cautelare
Il potere di sospensione cautelare dall’esercizio della professione appare configurabile in termini di ragionevolezza e congruità quando l’organo di governo dell’ordine locale è posto in condizione di valutare, a carico del professionista un quadro indiziario di tale gravità da consigliare il suo temporaneo allontanamento dalla professione. Ciò anche prima della adozione di una decisione da parte del giudice penale, ovvero potendosi soprassedere alla sospensione ed attendere che alla stregua di tale pronunzia, ove condannatoria, scaturisca l’adozione della iniziativa disciplinare del Consiglio. Non solo quindi è rimessa alla valutazione del Consiglio la determinazione del momento in cui si rende necessaria l’adozione del provvedimento cautelare ma non rileva, né la definitività della sentenza penale né tantomeno che sia decorso un arco di tempo consistente fra la condotta e l’adozione della misura stessa. Invero quest’ultimo elemento, di per sé solo, non è idoneo ad escludere la perdurante rilevanza delle esigenze cautelari e non incide sulla gravità dei fatti ascritti al professionista, essendo insufficiente ad attenuarne la rilevanza ed attualità, in relazione all’allarme sociale, determinato dal professionista con la sua condotta. (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
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Mancata comparizione dell’incolpato e legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentato e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva comunicato telefonicamente al COA di non poter comparire all’udienza fissata per la sua audizione, senza tuttavia addurre alcun utile elemento giustificativo dell’impedimento stesso).
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Sui limiti temporali della sospensione cautelare
Il potere di disporre la sospensione cautelare dell’incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell’indagine e del successivo processo penale (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).