Autore: admin

  • I limiti all’esercizio della professione forense da parte di un ex magistrato

    Il divieto, posto dall’art. 26, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 a coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, risponde all’esigenza di frapporre un intervallo temporale tra l’attività di magistrato e quella avvocato, al fine di evitare anche il semplice sospetto di utilizzazione nella seconda di notizie e rapporti personali inerenti alla prima: esso, riferendosi alla professione di procuratore (ora di avvocato, a seguito della soppressione dell’albo dei procuratori da parte della legge 24 febbraio 1997, n. 27) intesa come complessiva attività giudiziale che presuppone l’iscrizione nell’albo, non consente di distinguere a seconda che il singolo atto sia o meno compiuto in base a mandato rappresentativo, né a seconda che si tratti di attività civile o penale, configurandosi entrambe come esercizio della professione forense. Il requisito dell’identità dell’ufficio sussiste poi, nei confronti del magistrato che abbia svolto funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura, anche in riferimento all’esercizio della professione forense nell’ambito di indagini affidate alla procura della Repubblica presso il tribunale alla quale siano state trasferite le relative funzioni, dal momento che la soppressione dell’ufficio del P.M. presso la pretura circondariale, disposta dall’art. 2 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ne ha comportato l’incorporazione in quello del P.M. presso il tribunale, con il trasferimento, unitamente alle funzioni, delle connesse situazioni d’incompatibilità. Né il divieto in questione contrasta con l’art. 24 Cost., in quanto la facoltà di scegliere il difensore di fiducia, insita nel diritto di difesa, non può che essere esercitata nell’ambito dei soggetti che l’ordinamento, con criteri predeterminati e ragionevoli, considera abilitati al predetto incarico, proprio a tutela di quel diritto. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Dicembre 2004)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16 ottobre 2006, n. 22218- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. GRAZIADEI Giulio

  • La ratio del divieto di cui all’art. 28 codice deontologico

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interpersonali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, precetto che non soffre eccezione alcuna.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Relativamente agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 44 è obbligatorio, abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda ipotesi il termine decorre dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale anche se il C.D.O. venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo per l’avvenuto inizio dell’azione penale. Tale disciplina, peraltro, non è mutata per effetto del nuovo testo dell’art. 653 c.p.p. Pertanto, non può dichiararsi prescritta l’azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 L.P.F., instaurata nel temine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l’eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente o che l’azione disciplinare sia stata iniziata e poi sospesa in attesa della decisione penale definitiva.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 136

  • Nel processo penale è vietata la difesa in proprio (anche per la parte civile)

    Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi P.C. in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall’art. 391-bis cod. proc. pen. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen. ed esteso dall’art. 100 dello stesso codice anche alla P.C., esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, e comporta, a norma dell’art. 391-bis cod. proc. pen., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.

    Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 139- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione, sentenza n. 40715 del 02 ottobre 2013.

  • La sanzione per la violazione dell’art. 28 codice deontologico

    In linea generale, e quindi salvo particolari specificità che venissero in rilievo nel caso concreto, la sanzione più adeguata per la violazione del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → è l’avvertimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, riducendo la sanzione irrogata, da censura ad avvertimento, anche in considerazione dell’incensuratezza disciplinare dell’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • Praticanti avvocati: la perdita del patrocinio

    In virtù della complessiva disciplina emergente dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell’ambito della categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto “ius postulandi” non comporta anche il venir meno dello “status” stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale “ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso (ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del citato r.d. n. 37 del 1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal suddetto registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di un praticante avvocato nei cui confronti era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati, nel mentre aveva conservato l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati esclusi dal patrocinio, con la conseguente legittimità dell’introduzione nei suoi riguardi del procedimento disciplinare – indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale della inerente condotta anche come esercizio abusivo della professione – ai sensi dell’art. 57 del r.d. n. 37 del 1934 che, in modo inequivoco, prevede l’assoggettabilità a sanzione disciplinare dei praticanti che, tra l’altro, si rendano colpevoli di fatti contrari alla dignità e al decoro della professione forense e che esercitino il patrocinio senza esservi ammessi). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2005).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2006, n. 12543- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Il praticante avvocato non può dirigere uno studio di avvocati

    Il praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un’attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare, quindi, di uno “status” abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, che consente di compiere le attività proprie della professione ma soltanto sotto il controllo di un avvocato. E’ pertanto immune da vizi, deducibili con il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, la statuizione di detto organo che affermi la responsabilità disciplinare di un praticante per avere questi assunto la direzione di uno studio legale con posizione di sostanziale supremazia nei confronti di avvocati facenti parte dello stesso studio, e con gestione esclusiva sia del rapporto con i clienti, per il conferimento e la revoca degli incarichi, sia delle condizioni economiche delle collaborazioni prestate da avvocati iscritti all’albo.

    sentenza del 28 gennaio 2005, n. 1727, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lo Piano M- P.M. Maccarone V (Diff.)

  • Il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF

    Gli atti impugnabili davanti al CNF sono soltanto quelli tassativamente previsti dalla legge e riguardano, otre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli Albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Conigli dell’Ordine, i conflitti di competenza, sicché sfuggono alla competenza giurisdizionale del C.N.F. i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari e quelli di liquidazione degli onorari.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 97

  • La condotta precedente all’introduzione (espressa) della sanzione deontologica

    In tema di giudizi disciplinari, non rileva che il comportamento suscettibile di sanzione si riferisca ad un periodo antecedente all’approvazione del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, qualora si tratti di previsione deontologica di natura non innovativa, che codifica un precetto già contenuto o comunque desumibile dalla legge professionale. (Principio dalla S.C. enunciato con riferimento alla violazione del “dovere di verità” di cui all’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, in relazione all’”omessa comunicazione della pendenza del procedimento penale”). (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2005)

    Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27694- Pres. Nicastro G.- Rel. Morelli M.R.- P.M. Palmieri R.

  • L’esponente non è legittimato ad impugnare al CNF le decisioni del COA locale

    L’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933 prevede espressamente che avverso le decisioni del C.d.O. locale possano proporre opposizione al CNF esclusivamente il Pubblico Ministero e l’interessato professionista. E’ pertanto inammissibile il ricorso proposto dalla parte che abbia presentato l’esposto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 97