Autore: admin

  • La decisione del COA sull’istanza di ricusazione non è impugnabile avanti al CNF

    Il potere del C.O.A. di decidere sull’istanza di ricusazione sulla base di una delibazione sommaria si esercita nell’ambito di una fase “interna” al procedimento e non è quindi suscettibile di autonoma impugnazione, giacché il diritto di difesa dell’incolpato trova piena tutela nella facoltà di far valere il relativo vizio quale motivo di nullità del provvedimento qualora l’istanza di ricusazione sia stata ritualmente proposta.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • Ricusazione e accesso agli atti amministrativi

    La normativa in tema di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, e quindi ai procedimenti iniziati ad istanza di parte, non si applica alla procedura di ricusazione che è espressamente disciplinata dagli art. 49 del Rd l. 1578/33 e 53 e 54 del Rd 37/34 (Nella specie, l’appellante aveva e eccepito l’asserita violazione dell’art. 10 bis L. 241/90).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • I soggetti legittimati a chiedere la cancellazione di un avvocato dall’albo

    La cancellazione di un avvocato dall’albo può avvenire, secondo l’espressa previsione dell’art. 37 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, su iniziativa dell’interessato, d’ufficio oppure a richiesta del P.M., senza che vi siano altri soggetti legittimati; il fatto che tale disposizione non accordi al terzo estraneo la legittimazione ad impugnare il provvedimento, positivo o negativo, concernente la cancellazione non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., poiché il terzo non è portatore di ragioni da tutelare (nella specie, le S.U. hanno confermato il provvedimento del C.N.F. che aveva respinto, per mancanza di legittimazione processuale, la richiesta di un avvocato volta ad ottenere la cancellazione di un collega dall’albo per mancanza dei requisiti).

    Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 5 marzo 2008, n. 5904- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. DURANTE Bruno- P.M. NARDI Vincenzo – P.C.M. c. PA.SA.

  • Inammissibile l’istanza di ricusazione spedita a mezzo fax

    L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. L’invio di copia informe via fax non può essere ritenuta equipollente alla presentazione dell’originale presso l’Ufficio del C.O.A.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

  • La semplice iscrizione al Ruolo degli agenti d’affari in mediazione (anche a prescindere dall’effettivo esercizio della relativa attività) è incompatibile con la professione di avvocato

    Il primo comma dell’art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933 (conv., con modif., nella legge n. 36 del 1934) distingue espressamente casi di incompatibilità con la professione di avvocato collegati all’esercizio di attività (commercio in nome proprio o altrui, professione di notaio) da altri collegati, invece, all’assunzione di una determinata qualità, tra cui quella di mediatore; pertanto, la semplice iscrizione al Ruolo degli agenti d’affari in mediazione – anche a prescindere dall’effettivo esercizio della relativa attività – è incompatibile con la professione di avvocato e comporta, se non rimossa, la cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 37, n. 1, r.d.l. cit., senza che rilevi, in contrario, l’art. 10 c.d.f.Art. 10 cod. prev. – Dovere di indipendenza.Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve t…Leggi il testo completo → – a mente del quale l’avvocato non deve porre in essere attività (commerciale o) di mediazione – trattandosi di norma attinente alla materia disciplinare, e non dell’incompatibilità; nè, manifestamente, la menzionata disposizione dell’art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, come sopra interpretata, contrasta con i principi di cui all’art. 3 Cost. (sotto il profilo della disparità di trattamento degli avvocati rispetto ai notai, per i quali l’incompatibilità è stabilita con l’esercizio dell’attività di mediazione, e non con la semplice iscrizione al Ruolo) e all’art. 9 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata preclusione, per l’avvocato, del riconoscimento di una preparazione tecnica da parte della P.A., nel che si sostanzierebbe l’iscrizione al Ruolo predetto), atteso che – quanto al primo profilo – ciascun ordinamento professionale reca con sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina, e che – quanto al secondo – dall’iscrizione al Ruolo degli agenti d’affari in mediazione derivano soprattutto effetti di grande rilievo sul piano professionale ed economico, essendo essa necessaria per l’insorgenza del diritto alla provvigione, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 39 del 1989.

    Cassazione Civile, sez. U, sentenza del 17 novembre 2005, n. 23239- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Diff.) – Bazzacco c. Ord. Avv. Trib. Treviso ed altro

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli Ordini Forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • L’ordinamento comunitario non prestabilisce né impone le modalità ed i tempi della pratica forense

    Nell’ordinamento comunitario non sono rintracciabili norme che limitino in qualche modo il diritto degli Stati membri di disciplinare l’iter procedimentale per il tramite del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo di idoneità ad esercitare la professione forense e, quindi, le modalità e i tempi della pratica e del limitato esercizio professionale a questa finalizzati prodromici al conseguimento di detto titolo. (Principio espresso in fattispecie di cancellazione dall’albo dei praticanti avvocati per intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 2004, n. 21945, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Paolini G- P.M. Martone A (Conf.) – Odoardi c. Cons. Ordine avv. Roma e altro

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: irregolare composizione del Collegio

    La censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: l’invalidità della costituzione dell’organo giudicante

    Atteso che il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa, l’invalidità dell’atto amministrativo, sia esso nullo o annullabile, non può mai essere rilevata d’ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento sino al suo compimento, al fine di consentire la rinnovazione degli atti compiti. Ne consegue che l’invalidità della costituzione dell’organo giudicante deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento e non come motivo di gravame innanzi al C.N.F., con l’ulteriore specificazione che l’eventuale vizio di convocazione del Collegio deve ritenersi sanato qualora quest’ultimo si riunisca con il numero legale dei componenti in base al principio del raggiungimento dello scopo. In difetto di una specifica previsione normativa della convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri, quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • La mancata partecipazione (e dichiarazione di contumacia) del COA nel giudizio dinanzi al CNF

    In tema di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati, la mancata concreta partecipazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati al procedimento svoltosi, a seguito del ricorso dell’interessato, dinanzi al Consiglio nazionale forense e la circostanza che non si sia fatto luogo a declaratoria della relativa contumacia, non sono suscettibili di influire, escludendola, sulla validità del detto stadio del giudizio e della decisione pronunciata al suo esito, quando risulti che nei confronti del Consiglio dell’Ordine vi sia stata rituale “vocatio in ius” e, quindi, valida costituzione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 2004, n. 21945, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Paolini G- P.M. Martone A (Conf.) – Odoardi c. Cons. Ordine avv. Roma e altro