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  • Motivazione delle sentenze del CNF e limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione

    L’inosservanza da parte del Consiglio Nazionale forense dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto, integra violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell’art. 56, comma terzo del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n, 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima, in raffronto con le risultanze probatorie.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 settembre 1997, n. 8589, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Parz. Diff.)

  • La minaccia di azioni alla controparte

    Nell’adempimento del proprio mandato, l’avvocato ha il diritto/dovere di rivolgere alla controparte una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o istanze giudiziarie nonché denunzie, che tuttavia non dovranno mai essere sproporzionate e vessatorie (art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →), intendendosi per tali quelle che sottopongano la controparte ad indebite imposizioni materiali o morali, prive di collegamento funzionale con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, con la richiesta di adempimento pecuniario veniva altresì minacciato che, in caso di mancato pagamento, ne sarebbe stata data comunicazione al Sindaco ed ai Consiglieri comunali “al fine di rendere edotti gli stessi dell’etica della condotta” del debitore).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

  • La difesa in proprio nei procedimenti disciplinari avanti al CNF

    In tema di difesa personale della parte, la norma di cui all’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali di cui agli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 1578 del 1933 e 60 del R.D. 37 del 1934, con la duplice conseguenza che l’esercizio della funzione di avvocato e procuratore non è consentita se non ai soggetti iscritti all’albo professionale, e che la rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giudice speciale è consentita soltanto ai soggetti iscritti nell’albo speciale, salvo che norme di legge non dispongano diversamente. In particolare, nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense, al professionista non iscritto nell’albo speciale è consentito, in via eccezionale, l’esercizio personale dello “ius postulandi”, a condizione che egli risulti, comunque, iscritto nell’albo ordinario, con (l’eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale (art. 60, comma quarto, R.D. 37 del 1934 citato).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 luglio 1998, n. 7399, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Roselli F- P.M. Leo A (Conf.) – GARGANI c. CONSIGLIO DELL’ORDINE AVV. RIETI

  • L’omessa astensione in difetto di ricusazione

    In tema di procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

  • I requisiti soggettivi per assumere il patrocinio avanti al CNF

    La norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. va correlata con le norme speciali dell’ordinamento forense ed, in particolare, con gli artt. 1, 7, 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e 60 del R.D. n. 37 del 1934. Ne consegue che non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al Consiglio nazionale Forense, bensì solo a chi la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio Nazionale è consentito al professionista non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario e che si faccia assistere da un avvocato iscritto nell’albo speciale.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1998, n. 160, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione (art. 50 R.D.L. 1578/33) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione, né determina alcun vizio procedurale suscettibile di ripercuotersi sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare inflitta non sono censurabili in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

    Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115

  • Procedimento disciplinare: i requisiti minimi del capo d’incolpazione

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti integranti l’illecito, essendo sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Gli obblighi deontologici valgono anche per i praticanti avvocati non abilitati al patrocinio

    Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, abilitati e non, ex art. 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del C.d.O.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115