Autore: admin

  • L’avvocato in servizio presso istituzioni comunitarie

    L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea, con sede in Bruxelles, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto Servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto di ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale nel cui ambito è compreso il Comune presso il quale è registrata la di lui posizione anagrafica di cittadino italiano residente all’estero (AIRE): tale iscrizione – prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un Paese membro della CE – neppure è subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito dell’inserimento nella struttura organizzativa del Consiglio dell’Unione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), l’attività dell’interessato è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.

    Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8437, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • E’ ordinatorio il termine per la notifica della decisione del COA all’incolpato

    Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    Anche il termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo, ha natura ordinatoria: Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15

  • L’avvocato in servizio presso istituzioni comunitarie

    L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico della Commissione europea, con sede in Bruxelles, al quale sono attribuiti compiti di consulenza giuridica nell’interesse di questa istituzione comunitaria e di rappresentanza in giudizio della medesima dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee e ad ogni altro organo giurisdizionale, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto ad ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale -iscrizione peraltro prevista dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un paese membro della CEsenza che tale iscrizione sia subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito del suo inserimento nella struttura organizzativa della Commissione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), la sua attività è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 dicembre 2003, n. 19547, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Marziale G- P.M. Martone A (Diff.)

  • Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario

    L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50

  • Avvocati dipendenti di enti pubblici ed obbligo di esclusività della prestazione professionale

    Gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale (art. 3, quarto comma, lett. “b”, R.D.L. n. 1578 del 1933, conv. nella legge 36 del 1934 e modificato dalla legge n. 1949 del 1939), solo sul presupposto imprescindibile della “esclusività” dell’espletamento, da parte loro, dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 giugno 1995, n. 7084, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Marotta R- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria

    In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi in Italia e poi traferitosi in Spagna ove immediatamente otteneva l’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid” per poi richiedere, dopo appena tre mesi, l’iscrizione all’albo forense italiano che veniva rifiutata dal COA locale. Tale decisione veniva quindi impugnata avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha respinto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50

  • Le conseguenze della cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente da ente pubblico

    Con riguardo all’attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività, determinando il venir meno altresì della elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell’impugnazione fatta alla parte personalmente.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 giugno 2004, n. 10913, sez. Lavoro- Pres. Dell’Anno P- Rel. Lamorgese A- P.M. Destro C (Conf.)

  • La delibera con cui il COA dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione del Consiglio Territoriale di avvio del procedimento disciplinare non è assimilabile alla “decisione” suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale cioè avanti al CNF ai sensi dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, giacché non esprime alcuna attività valutativa o decisoria della vicenda sottesa, configurandosi come atto di portata endoprocedimentale destinato a soddisfare esigenze
    di garanzia dell’incolpato e di certezza in ordine alla definizione dei contenuti oggettivi dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • Inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente da soggetto non iscritto all’albo avvocati

    E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alla giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Finocchiaro A- P.M. Di Renzo M (Conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396

  • Incompatibilità professionale e attività compiute medio tempore dall’avvocato

    Sulla validità dell’atto posto in essere dal difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione. (Fattispecie relativa alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un difensore, dipendente delle Ferrovie dello Stato – la cui immissione nell’Ufficio Affari Legali aveva mantenuto i suoi effetti pur dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni – e successivamente iscritto, senza contestazioni, nell’albo speciale di un Consiglio dell’ordine degli Avvocati).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5035, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Evangelista SM- P.M. Iannelli D (Conf.)