La decisione con la quale il C.d.O. disponga l’applicazione della misura cautelare della sospensione non può ritenersi priva di motivazione quando contenga espliciti riferimenti sia al comportamento del ricorrente sia alla sentenza penale di condanna (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
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I due presupposti della sospensione cautelare
L’applicazione della misura cautelare si fonda su due presupposti: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali, indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il clamore suscitato dalle stesse (cd. strepitus fori) nell’opinione pubblica, e quindi non solo nello stretto ambiente professionale, attraverso la diffusione mediatica della notizia con inevitabile riflesso sull’intera classe forense (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
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Il CNF non giudica nel merito della sospensione cautelare disposta dal COA locale
La sospensione cautelare è un provvedimento amministrativo precauzionale nei confronti del quale il sindacato del Consiglio Nazionale Forense è limitato a verificarne la sola legittimità, non essendo consentito entrare nel merito della valutazione discrezionale e di opportunità adottata dal competente Consiglio territoriale, fondata sulla gravità delle imputazioni penali (a prescindere dalla loro fondatezza) e sul clamore suscitato dalle stesse nell’opinione pubblica (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
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La sospensione cautelare presuppone un invito a comparire del professionista
In tema di procedimento disciplinare, nessun provvedimento cautelare può essere adottato senza che il destinatario della misura sia stato sentito preventivamente e posto nella condizione di esperire compiutamente la propria difesa (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
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La sospensione cautelare non presuppone la previa apertura di un procedimento disciplinare
La sospensione cautelare è un provvedimento amministrativo precauzionale per l’adozione del quale non è necessaria l’apertura di un procedimento disciplinare e dunque la predisposizione di un capo di incolpazione (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
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Inammissibile l’istanza di ricusazione spedita a mezzo fax
L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto irrituale e inammissibile l’istanza di ricusazione che era stata spedita mediante fax).
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Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare. Pertanto una decisione assunta in base alle testimonianze e alle risultanze documentali acquisite al procedimento deve ritenersi legittima quando presenti coerenza e, attraverso la valutazione degli atti, consenta di pervenire all’accertamento del fatto da giudicare.
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La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari
Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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Le conseguenze della mancata astensione in assenza di rituale ricusazione
Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotta come motivo di impugnazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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La motivazione è garanzia di coerenza e logicità della decisione disciplinare
Fermo restando il potere integrativo del CNF in sede di eventuale appello, nella redazione della propria motivazione, il giudice disciplinare di prima istanza ha l’onere di fornire una completa ed esaustiva rappresentazione degli elementi di fatto che sono stati utilizzati dal Collegio nel proprio iter argomentativo, giacché ciò, lungi dal costituire un appesantimento della decisione, integra uno dei presupposti di valutazione della coerenza e logicità del ragionamento operato per raggiungere il giudizio finale.