Autore: admin

  • Il divieto di assumere incarichi contro ex-clienti può estendersi oltre il biennio precedente

    Il canone fissato dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso ed in concreto la sussistenza del conflitto di interessi e quindi dell’illecito (Nel caso di specie, il professionista -già alle dipendenze dell’INPS- aveva agito giudizialmente contro l’Istituto a distanza di diversi anni).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 37

  • L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934 perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 9
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. FLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 135
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 117
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 giugno 2009, n. 61
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 249
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 172
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 30
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 224
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 199
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 108

  • Inammissibile il ricorso al CNF sottoscritto da difensore privo di mandato speciale

    In tema di appello innanzi al CNF, l’incolpato può farsi assistere da un avvocato, purché questo sia: 1) iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933: 2) munito di procura speciale (a margine o in calce al ricorso medesimo, ovvero contenuta nella forma notarile in atto separato ed allegato) ex art. 60 del R.D. n. 37/1934, la cui mancanza costituisce vizio insanabile che determina l’inammissibilità dell’impugnazione precludendo ogni esame nel merito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41

  • L’iscrizione all’albo da parte del dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione

    Va accolto il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 3 c. 4 lett. b) del R.D.L. n. 1578/1934, qualora risulti accertato che l’istante intrattenga con l’ente datoriale rapporto di lavoro a tempo indeterminato con carattere di stabilità e che l’attività di addetto all’Ufficio Legale venga svolta in modo esclusivo e continuativo in posizione di indipendenza ed autonomia.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 40

  • L’iscrizione all’albo da parte del dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione

    Il pubblico dipendente abilitato all’esercizio della professione forense può ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale solo previa dimostrazione dell’esistenza presso l’Amministrazione di appartenenza di un Ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’Ente, dovendo altresì provare la propria incardinazione in seno allo stesso Ufficio, nel quale egli deve esercitare, in via esclusiva, attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente nelle cause e negli affari legali che lo vedono coinvolto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 40

  • L’iscrizione all’albo da parte del dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione all’albo, in deroga alla incompatibilità prevista dal’art. 3, comma 4, lett. b), R.D.L. n. 1578/1933, deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
    – a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente (senza che, peraltro, assuma rilievo l’inesistenza di una attività difensiva dinanzi alla Autorità Giudiziaria)

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 40

  • L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina

    Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente (che, in thesi, riconoscendo ictu oculi lo stato dei luoghi come “meno riservati” scegliesse comunque di affidarsi a quel professionista), giacché il relativo dovere è posto a carico dell’avvocato a tutela dell’interesse pubblico in quanto anche la riservatezza nei rapporti fra cliente e professionista garantisce lo svolgersi dell’attività di assistenza e consulenza legale nell’ottica dell’attuazione dell’ordinamento; pertanto, così come è inibito all’avvocato rivelare i nomi dei propri clienti (art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →), non è per costui neppure possibile esporli in vetrina.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

  • I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

  • L’introduzione in giudizio di prove false

    Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35

  • Il dies a quo della prescrizione (dell’azione) disciplinare nel caso di illecito permanente

    Nel caso di illecito deontologico permanente, ovverosia quando la condotta sia “perdurante” nel tempo, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, la condotta illecita era consistita nella produzione in giudizio di un documento falso. Successivamente, il professionista rinunciava agli atti del giudizio stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale in tale secondo momento).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35