La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
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La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità
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La contestazione degli addebiti all’incolpato
Ai sensi dell’art. 48 del RD 22 gennaio 1934 n. 37, la citazione da notificare all’incolpato deve contenere “la menzione circostanziata degli addebiti”, a pena di nullità dell’intero procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
La correzione del capo di incolpazione affetto da errore materiale
Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale, in quanto tale suscettibile di correzione nonché di integrazione in udienza, senza che ciò costituisca lesione del diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
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La scadenza del termine sessenale di iscrizione nel Registro dei praticanti
Non vi è alcuna disposizione normativa in forza della quale sia imposta la cancellazione automatica dal Registro dei praticanti, ove l’iscritto abbia superato il periodo massimo di iscrizione al Registro stesso. Il venir meno del riconosciuto ius postulandi non comporta, infatti, anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale, ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso, con la conseguenza ulteriore che sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del COA. (Rigetta il ricorso avverso delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU, n. 12543/2006. -
Procedimento disciplinare e convocazione del professionista davanti al COA locale
La mancata convocazione dell’interessato a chiarimenti prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento stesso e del relativo provvedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196 -
I limiti all’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare
La delibera con cui il COA apre il procedimento disciplinare a carico del professionista non statuisce, neppure implicitamente, sulla colpevolezza del professionista stesso, sicché essa non rientra, dal punto di vista letterale e sistematico, fra le “decisioni” suscettibili di gravame ex art. 50 RDL n. 1578/1933. Infatti, poiché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, detta delibera si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2011, n. 95
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 aprile 2011, n. 63 -
Il COA di Bari chiede di sapere se, ai fini del computo dei dodici anni di anzianità di esercizio professionale di cui all’art. 33 della Legge professionale (iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori) possa e/o debba essere ricompreso il periodo di tirocinio.
La Commissione, esaminato il quesito, rende il parere richiesto nei termini seguenti.
L’art. 33 del R.D.L. n. 1578/33 (come mod. dall’art. 4, comma 1, della l. 27/1997) è molto chiaro nel prevedere che “gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’Albo speciale devono […] dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato dinanzi alle Corti d’Appello e ai Tribunali”.
Alla luce del dettato normativo, la risposta al quesito non può che essere negativa.Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 20 giugno 2012, n. 44
Quesito n. 167
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La dottoressa [omissis] chiede chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere un semestre di tirocinio durante il corso di studi universitari, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/12, conv. con l. n. 27/12.
Il quesito è inammissibile sia perché rivolto dall’interessato direttamente al CNF, sia perché riguarda questione attinente a soggetto nominativamente indicato.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 20 giugno 2012, n. 43
Quesito n. 165
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha richiesto, con nota del 29 maggio 2012, parere in ordine al seguente quesito: “se la carica di amministratore straordinario di Unità Sanitaria Locale, istituita con D.L. 6.2.1991 n. 35 convertito con modificazioni in L. 4.4.1991 n. 11, sia da ritenersi incompatibile con l’esercizio della professione forense”.
Osserva preliminarmente la Commissione che, ai fini del corretto inquadramento normativo della materia de qua, la normativa indicata nel quesito risulta abrogata ad effetto del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133) e che la disciplina legislativa di riferimento si individua nel Decreto Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il cui art. 3, comma 1 bis ha comportato la trasformazione della Unità Sanitaria Locale, originariamente organo della regione, in Azienda “con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”. In considerazione di tale definizione, l’Azienda Sanitaria Locale viene comunemente inquadrata nella categoria degli enti pubblici economici.
L’amministratore straordinario (o, più propriamente, commissario straordinario) è l’organo apicale dell’ente che, sostituendo in virtù di provvedimento regionale il direttore generale, accentra i poteri di indirizzo e di gestione dell’ente stesso; si tratta, quindi, di una funzione di amministrazione attiva e di rappresentanza esterna dell’ente.
Il trattamento economico del commissario straordinario è espressamente previsto dalla legge e grava sul bilancio dell’ente pubblico.
La Commissione ritiene, pertanto, sussistere, sia per la natura dell’attività che per la sua remunerazione, i profili di incompatibilità all’esercizio della professione ed alla permanenza stessa nell’Albo, prescritti dall’art. 3, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 20 giugno 2012, n. 42
Quesito n. 162
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L’Ufficio legale della Provincia di Padova chiede di sapere se un avvocato spagnolo stabilito, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Padova, possa svolgere l’attività forense d’intesa con un Avvocato dell’Ufficio legale della Provincia.
Premesso che la Commissione ritiene il quesito ammissibile, presupponendo che l’Ufficio legale della Provincia sia composto da più avvocati – e che dunque non sussista l’identificabilità della vicenda di cui al quesito – il parere è reso nei termini seguenti.
L’abogado stabilito può agire d’intesa con l’avvocato dell’Ufficio legale di Ente pubblico, nella misura in cui l’attività riguardi cause proprie dell’ente di appartenenza.Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 24 maggio 2012, n. 41
Quesito n. 161