Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali.
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Incompatibilità professionali: l’avvocato socio di cooperativa di produzione e lavoro
L’art. 3 comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934 n. 36, che prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato o procuratore con impieghi privati retribuiti, anche se consistenti nella prestazione di assistenza o consulenza legale (che non abbia carattere scientifico o letterario), si riferisce alle attività svolte in regime di subordinazione. Tale incompatibilità, pertanto, non è ravvisabile in relazione alla opera di assistenza e consulenza legale, che venga espletata da un avvocato o procuratore in qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora difetti il presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con il rapporto sociale e cioè, qualora si tratti di prestazioni che, indipendentemente dalla coincidenza con gli scopi sociali, si inseriscano nella comune attività economica, restando così inquadrabili, nell’ambito del rapporto societario, fra gli apporti occorrenti alla realizzazione della causa sociale (nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che ha respinto la domanda di iscrizione all’albo di un soggetto che prestava la sua attività nell’ufficio legale di una società cooperativa di produzione e lavoro; il Consiglio lo definiva, infatti, come lavoro subordinato, in quanto la prestazione resa era estranea all’oggetto sociale, per essa era percepita una retribuzione mensile, il dipendente timbrava il cartellino d’ingresso al lavoro, era inquadrato nel settimo livello, percepiva un rimborso forfetario per il lavoro straordinario e dipendeva dall’ufficio servizi della società stessa).
Cassazione Civile, sentenza del 12 novembre 1997, n. 11151, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Genghini M- P.M. Leo A (Conf.)
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Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario
In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.
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Praticanti avvocati: l’ammissione con riserva all’esame orale disposta dal TAR
In tema di ordinamento professionale forense, in presenza di un provvedimento della commissione esaminatrice di non ammissione del candidato alle prove orali dell’esame di avvocato, allorchè il giudice amministrativo, nell’adottare un provvedimento cautelare strumentale rispetto al giudizio d’impugnativa dell’esclusione dalla prova orale e limitato ad esso, sospenda temporaneamente l’efficacia del provvedimento di esclusione e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire il procedimento, detta misura cautelare dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere intesa come recante un ordine d’iscrizione dell’interessato, neppure con riserva, all’albo degli avvocati, una volta che questi abbia superato le prove orali cui sia stato ammesso a seguito della conseguita tutela in via d’urgenza.
Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)
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I presupposti della sospensione cautelare dall’albo
Con la sospensione cautelare il COA non valuta la fondatezza delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. La verifica del perdurare nel tempo di questa grave offesa appartiene alla sfera discrezionale dell’Organo territoriale, insindacabile come tale dal CNF, al quale resta riservata la sola valutazione della legittimità sulla sussistenza dei suddetti presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99
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Le sentenze del CNF non richiedono la firma del Consigliere Relatore
Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall’art. 44 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 sull’ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio nazionale forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost.
Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)
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La cancellazione dell’avvocato dall’albo
La cancellazione dall’albo degli avvocati può avvenire, ai sensi dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo, oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell’esercizio della professione o in genere a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 603, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (conf.)
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Inammissibile l’impugnazione al CNF della sospensione cautelare disposta dal COA locale
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare ma un provvedimento amministrativo (non giurisdizionale) a carattere provvisorio di natura cautelare, con il quale si realizzano ed anticipano le garanzie nell’ipotesi che, nella sede disciplinare, la colpevolezza sia accertata e dichiarata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso al CNF che mirasse ad ottenere la riforma di un tale provvedimento cautelare, perché inimpugnabile.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99
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Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare o penale
L’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 pone un divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo degli avvocati quando sia in corso, a carico dell’avvocato, un procedimento penale o disciplinare; tale divieto ha portata generale ed opera pertanto anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Criscuolo A- P.M. Palmieri R (Conf.)
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La decisione disciplinare del COA deve essere sottoscritta (nel suo originale) dal presidente e dal segretario
Le due sottoscrizioni del Presidente e del Segretario costituiscono requisiti essenziali della decisione del COA (44 R.D. n. 37/1934), sicchè la mancanza anche di una sola di queste incide sull’autenticità dello svolgimento del processo e della sua conclusione. Tuttavia, la mancanza di una o entrambe tali sottoscrizioni non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione è stato, quindi, messo in condizioni di prendere visione dell’originale dell’atto. Infatti, la notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti propri rispetto al provvedimento da notificare o comunicare, sicchè le relative patologie – in termini di nullità, irritualità ed incompletezza – possono eventualmente incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento ma giammai sulla esistenza e validità in senso stretto dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99