L’avvocato deve svolgere la professione con lealtà e correttezza, anche nei confronti dell’ordinamento e dei terzi

L’avvocato è tenuto a svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, e tale obbligo è previsto non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento generale dello Stato e particolare della professione, verso la società ed i terzi in genere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019

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– codice: art. 27

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 22 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 6 del 16 Dicembre 2023 (sospensione)