La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è un illecito disciplinare permanente, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 57 del 20 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 24 del 09 Maggio 2025 (sospensione)