Inadempimento al mandato professionale: l’asserita mancanza di un danno per il cliente non “scrimina” l’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 79 del 20 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 20 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 15 del 02 Febbraio 2024 (sospensione)