Ai sensi dell’art. 27 CDF, l’avvocato è tenuto a fornire, al momento del conferimento del mandato e in tutto il corso dello svolgimento, informazioni chiare, esaustive e intellegibili anche dal cliente privo di conoscenze tecniche, che va avvertito altresì della necessità del compimento di atti necessari ad evitare effetti pregiudizievoli; a tal fine non è tuttavia necessaria un’informativa scritta, forma prevista esclusivamente per l’informazione sul costo prevedibile della prestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 166 del 22 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 22 Aprile 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 24 del 21 Novembre 2022 (censura)