La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente

L’omessa, inesatta o incompleta informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione (art. 56 L. n. 247/2012) deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente, ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 145 del 26 maggio 2025

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 126/2025, CNF n. 52/2025, CNF n. 33/2025.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 26 Maggio 2025 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 28 Maggio 2021 (censura)

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