In caso di omesse informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa, mentre l’onere probatorio dell’ufficio è assolto con la dimostrazione dell’avvenuto conferimento del mandato professionale da parte dell’assistito all’avvocato per dare corso all’attività professionale dovuta per il conseguimento del fine per il quale fu officiato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 28 Marzo 2025 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 79 del 29 Ottobre 2021 (censura)