Le caratteristiche dell’informazione al cliente

Ai sensi dell’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 253 del 15 settembre 2025

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 211/2025, CNF n. 218/2024, CNF n. 127/2023.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 15 Settembre 2025 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 72 del 19 Agosto 2022 (sospensione)