Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con nota del 9 aprile 2013 Prot. n. 9298 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

    Il Consiglio rimettente evidenzia l’apparente antinomia emergente tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, mentre la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
    Osserva la Commissione che, ponendosi il quesito del Consiglio territoriale in prospettiva di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
    Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 70

    Quesito n. 258, COA di Palermo

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara ha formulato quesito relativo all’immediata applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 54, 55 e 56 della nuova legge professionale forense (l. n. 247/12).

    La risposta al quesito è assorbita dai pareri nn. 2829 e 30 del 2013, resi da questa Commissione il 10 aprile e già anticipati ai COA nell’Assemblea dei Presidenti del 4 maggio u.s..

    La Commissione delibera l’invio dei suddetti pareri al COA richiedente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 64

    Quesito n. 262, COA di Pescara

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha formulato il seguente quesito: “È consentita nel giudizio in cui sia stato eccepito l’inadempimento alla transazione stipulata, la produzione della corrispondenza preparatoria intercorsa tra i legali che sia ritenuta necessaria per la migliore delimitazione dell’oggetto della transazione?”.

    Al quesito va data risposta negativa, in quanto ai sensi dell’art. 28, canoni I e II del Codice deontologico forense, è producibile in giudizio solo la corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo transattivo, di cui la corrispondenza medesima costituisca attuazione, con esclusione – pertanto – della corrispondenza preparatoria.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 69

    Quesito n. 269, COA di Roma

  • Il COA di Palermo, dopo aver premesso che un iscritto ha chiesto il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo degli avvocati finalizzato all’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, allegando certificazione di avere svolto “ a contratto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo attività di insegnamento universitario in discipline giuridiche per due anni accademici consecutivi, dal 2011/2012 al 2012/2013, chiede di conoscere se la chiesta certificazione può essere rilasciata. Precisa lo stesso COA che secondo l’iscritto la figura del docente incaricato corrisponde, nel nuovo ordinamento universitario, a quella di “docente a contratto” e che il DPR 382/1980, concernente la riforma del sistema universitario, ha soppresso (artt. 117-122) la categoria dei “docente incaricato” istituendo (art. 25) quella del “professore a contratto”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Deve ritenersi, anche se nel quesito non è stato precisato, che nell’istanza l’iscritto abbia invocato, a proprio favore, i commi 1, lettera d) e 2 dell’art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ai sensi dei quali:
    A) comma 1, lettera d): possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito, coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
    B) comma 2: coloro che non abbiano raggiunto nell’insegnamento il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’Albo speciale, possono ottenerlo dopo un periodo di esercizio professionale eguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
    La disposizione di entrambi i commi è di stretta interpretazione, trattandosi di norma speciale che deroga ad una norma generale e può trovare quindi applicazione solo ove sussistano tutti gli elementi della fattispecie (libera docenza confermata ed incarico in materia attinente all’esercizio professionale).
    Vale rilevare, anzitutto, che la libera docenza è stata da tempo soppressa e dunque la disposizione del comma 1, lett. d) è, a stretto rigore, inapplicabile. Qualora tuttavia, si volesse ritenere tuttora applicabile, sarebbe necessario rinvenire, nell’attuale ordinamento universitario, analoga figura di docenza, caratterizzata da stabilità, continuità e anche, come ritenuto da questa Commissione nel proprio parere del 24 gennaio 2003, da una “valutazione di idoneità a livello nazionale”. Tale non sembra essere l’incarico “a contratto” di cui al presente quesito, che per giunta è stato rivestito per soli due anni accademici.
    La risposta al quesito è, pertanto, negativa.

    Parere Consiglio nazionale forense 24-01-2003
    Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Mantova

    Il quesito è duplice.
    Il primo concerne l’eventuale iscrizione di diritto di un laureato in giurisprudenza che ha svolto per molti anni attività di docenza universitaria sulla base di contratti a termine di diritto privato (art. 25, DPR 382/80).
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – apparendo la portata dell’art. 30, lett. e, RDL 1578/1933 di natura eccezionale, non pare possibile ricorrere ad una interpretazione analogica, anche in ragione delle differenze sostanziali tra le due fattispecie. Nella norma citata si pretendeva infatti che l’incarico di insegnamento fosse stato svolto da chi avesse conseguito l’abilitazione alla libera docenza, e la definitiva conferma; si trattava, cioè, comunque di soggetto sottoposto ad una valutazione di idoneità a livello nazionale. Il parere è pertanto di segno negativo.
    Il secondo quesito è rinviato alla prossima riunione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 61

    Quesito n. 257, COA di Palermo

  • Il COA di Arezzo ha posto una serie di quesiti inerenti l’applicazione dell’art. 7 della Legge n. 247/12, recanti le nuove prescrizioni relative al domicilio professionale.

    Seguendo pertanto l’ordine delle richieste formulate, la Commissione si pronuncia nei termini seguenti.
    a) L’art. 7 della nuova legge professionale è immediatamente efficace nei confronti di tutti gli iscritti a decorrere dalla sua entrata in vigore. Conseguentemente anche coloro che sono già iscritti dovranno rispettare la previsione secondo la quale l’iscrizione si chiede ove è il domicilio professionale, coincidente, di regola, con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. Detto principio è consacrato dall’art. 17, comma 1, lett. c), anch’essa norma di immediata applicazione (eccezion fatta che per il comma 10 lett. a, riguardante i soli praticanti) ed il relativo inadempimento risulta sanzionato con la cancellazione ai sensi del successivo comma 9 lett. a).
    b) Per la ragione anzidetta, a decorrere dal 2 febbraio 2013, giorno di entrata in vigore della norma, l’iscrizione, sia quella in essere che quella oggetto di richiesta, ad un albo di altro circondario non sarebbe conforme alla legge. Si osserva altresì, al riguardo, che l’art. 29 della nuova legge ha introdotto al comma 1, una serie di specifici compiti di controllo in capo ai COA, ovverosia: lettera a) tenuta degli albi; lettera f) vigilanza sulla condotta degli iscritti. Non trova invece applicazione, al riguardo, il concetto di “esercizio professionale prevalente” contemplato dall’art. 21, che si riferisce ai contenuti “forensi” e non “domiciliari” dell’attività svolta, la cui determinazione è demandata al Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge.
    c) Per le ragioni anzidette, si ritiene, infine, che l’iscritto alla data dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012 possa adempiere alla nuova prescrizione depositando all’Ordine, affinché se ne esegua il deposito nel fascicolo personale, la conforme attestazione scritta prevista sempre dal comma 1 dell’art. 7.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 68

    Quesito n. 266, COA di Arezzo

  • La pratica forense non potrà essere svolta presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l’interpretazione fornita dall’Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art. 48 della legge anzidetta), “presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.”. A tale riguardo, l’Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la “possibilità in via transitoria” di riconoscere “validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”, ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
    – In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
    – Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto.
    Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l’Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
    Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che “ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit..”.
    Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell’art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
    A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
    Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
    “a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
    b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
    “In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”.
    Orbene, poiché il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’Avvocato del libero foro e quella dell’Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
    Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, “presso l’Avvocatura di Stato per l’intero periodo.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 62

    Quesito n. 260, COA di Firenze

  • Il COA di Perugia ha posto il seguente quesito: “Il periodo di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari in base ad una convenzione tra gli Uffici medesimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali è riconoscibile ai fini della pratica forense al Dottore che si iscriva nel registro dei Praticanti successivamente al compimento del suddetto periodo di tirocinio.”?

    La risposta può essere resa nei termini che seguono.
    L’art. 41 della nuova legge professionale n. 247/2012 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) prevede, al comma 13, lett. a), che il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, emani con decreto, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, il Regolamento di attuazione, disciplinante “le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;”.
    La pacifica inapplicabilità delle nuove previsioni giustifica quindi la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della succitata legge, in forza della quale il tirocinio resta disciplinato, fino al 31 dicembre 2015, dalle norme già precedentemente in vigore, ovverosia dall’art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012, dal D.P.R. n. 101/1990, dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997.
    Quest’ultima norma prevede, al comma 2, ultima parte, che la Scuola di specializzazione per le professioni legali possa stipulare convenzioni finalizzate a consentire agli studenti l’effettuazione di attività pratiche in “sedi giudiziarie”. Non ne specifica, però, la durata, né gli effetti ai fini della pratica forense.
    La pratica forense viene invece interessata, in forza del D.M. n. 475/2001, solo dal valore del diploma rilasciato dalla Scuola, il cui conseguimento, infatti, “è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica” l’equivalente di un anno.
    Per quanto sopra, nessuna norma attualmente applicabile al tirocinio forense consente di ritenere che il solo ed eventuale periodo di tirocinio svolto negli Uffici giudiziari, sulla scorta di una convenzione intervenuta fra questi ultimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sia riconoscibile, anche solo in una qual misura, ai fini della successiva pratica forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 60

    Quesito n. 255, COA di Perugia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con nota dell’8 aprile 2013 ha richiesto parere sottoponendo il seguente quesito: “Se il COA possa rilasciare il parere sulla congruità della notula dell’Avvocato senza essere stato prima esperito il tentativo di conciliazione tra cliente ed iscritto”.

    Il Consiglio rimettente opina che, a norma dell’art. 13, comma 9 della Legge n. 247/2012, il previo tentativo di conciliazione rileverebbe quale “condizione di procedibilità” dell’istanza dell’avvocato volta a conseguire il parere consiliare di congruità dell’onorario.
    Osserva la Commissione che l’art. 29, comma 1, lett. f della Legge n. 247/2012, nel determinare le attribuzioni funzionali del Consiglio dell’Ordine, contempla espressamente il potere di dare “pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”; l’art. 13 della stessa Legge, con riferimento alle modalità formali di conferimento dell’incarico professionale ed al relativo compenso, nel suo comma 9 inquadra il ruolo del Consiglio dell’Ordine nell’ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione dell’onorario per l’opera dal primo prestata.
    Non si configura, evidentemente, alcuna differenza sostanziale tra la valutazione di congruità svolta ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f della Legge e quella indicata nel comma 9 dell’art. 13.
    Ritiene la Commissione che l’interpretazione prospettata dal Consiglio rimettente non possa essere condivisa, implicando nella sostanza una compressione, ovvero subordinazione, della funzione consiliare che non trova riscontro nell’impianto normativo, traducendosi in un inutile aggravio del procedimento di liquidazione la cui attivazione compete – come si desume dalla proposizione conclusiva della stessa norma – all’iscritto.
    Pur dovendosi rilevare che l’articolazione complessiva della disposizione in commento non appare del tutto nitida, va ritenuto che nel comma 9 dell’art. 13 della Legge siano conchiuse due differenti ipotesi, entrambe eziologicamente sorrette dal presupposto della mancanza, in specie, di un accordo tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale.
    Il primo periodo del comma 9 consente, infatti, tanto al cliente che all’avvocato di rivolgersi al Consiglio territoriale per l’esperimento di un tentativo di conciliazione, mentre il secondo periodo riguarda la diversa soluzione dell’opinamento di congruità della pretesa dell’iscritto ad impulso di quest’ultimo.
    In tale prospettiva non si configura un ordine di pregiudizialità tra le due vicende, sicché deve sistematicamente escludersi che l’adozione del parere consiliare di congruità dell’onorario sia preclusa, sul piano della sua procedibilità, ove non venga preventivamente esperito il tentativo di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 59

    Quesito n. 253, COA di Busto Arsizio

  • Il COA di Torino chiede se i praticanti abilitati, decorsi sei anni dall’abilitazione, possano essere iscritti come praticanti “semplici” o debbano essere cancellati anche dal registro dei praticanti. Richiama al riguardo l’art. 17, comma 10, lettera d) della Legge 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 17, comma 10, della l. n. 247/2012 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
    a) (omissis)
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) figura non ancora in vigore. La disposizione (art. 17, c. 10, lett. d) non è pertanto applicabile al caso in esame. Il regime giuridico del praticante abilitato ai sensi dell’art. 8, comma 2 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, seguita ad essere disciplinato da quest’ultima disposizione, la quale prevede la perdita dell’ammissione al patrocinio dopo il decorso di sei anni, ma non la cancellazione dal registro dei praticanti (in tal senso Cass. SS.UU. n. 17761/08).

    Cass. civ., sez. Unite 30-06-2008, n. 17761 – Pres. CRISCUOLO Alessandro – Est. CICALA Mario – P.M. MARTONE Antonio – CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA c. R.E.

    AVVOCATO E PROCURATORE – ALBO – PRATICANTI PROCURATORI – Praticanti avvocati – Iscrizione nel registro speciale di cui all’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – Abilitazione al patrocinio per un sessennio – Scadenza del sessennio – Conseguenze – Cancellazione dal registro speciale – Esclusione – Fattispecie.

    In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 58

    Quesito n. 252, COA di Torino

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, Piacenza e Santa Maria Capua Vetere hanno formulato analoghi quesiti in relazione alla disciplina applicabile, a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge professionale forense (legge n. 247/12), all’ipotesi di cessazione dalla carica del Consigliere dell’Ordine. Secondo la previgente disciplina, infatti, si dovrebbe far luogo ad elezioni suppletive per la carica cessata, mentre, secondo la disciplina di cui all’ art. 28, comma 6, legge n. 247/12, tale ipotesi dà luogo al subingresso del primo dei non eletti.

    Vale rilevare che, nelle more della risposta ai presenti quesiti, il Ministero della Giustizia ha preso posizione – con una nota del 23 aprile 2013, in risposta ad analogo interpello formulato dal COA di Rieti – nel senso dell’immediata applicabilità della nuova disciplina.
    A tale nota ha risposto il Presidente del Consiglio nazionale forense con lettera del 6 maggio 2013, della quale si riportano in questa sede i seguenti passaggi:
    “La regola del subentro del primo dei non eletti accede al nuovo sistema elettorale definito dalla riforma, sistema sensibilmente diverso da quello di cui alla normativa precedente, che tuttavia deve ritenersi applicabile per tutto il periodo transitorio in virtù dell’art. 65, comma l, della legge stessa, che dispone che “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non espressamente richiamate”.
    L’ambito materiale costituito dalle regole elettorali che governano la composizione dei Consigli dell’ordine è ricompreso infatti in quelli che necessitano di una fonte sub primaria attuativa: i Consigli dell’ordine prefigurati dall’art. 28, legge cit., saranno eletti secondo le regole previste dal medesimo articolo 28 ma anche da un regolamento elettorale adottato secondo le forme dell’art. l, comma 3 della medesima legge che dovrà indicare non solo “le modalità di formazione delle liste” ma anche – per quanto qui di più diretto interesse – “i casi di sostituzione in corso di mandato” (cfr. art. 28, comma 2).
    Prima dell’adozione di tale regolamento attuativo è evidentemente impossibile applicare la disciplina di rango primario contenuta nell’art. 28, né è ragionevolmente sostenibile che sia possibile isolare da tale organica disciplina – assai diversa da quella attuale, basti pensare, tra le altre cose, alla diversa composizione numerica dei consigli, all’obbligo di assicurare la rappresentanza di genere, ai limiti relativi ai mandati consecutivi – una sola limitata fattispecie (la regola del subentro del primo dei non eletti) accedente ad un sistema elettorale non ancora operativo.
    Proprio in funzione della necessità di adottare le disposizioni subprimarie necessarie per avviare a regime il nuovo sistema elettorale prefigurato dalla riforma, così come accade per molti altri ambiti materiali del nuovo ordinamento forense, la legge ha prorogato la durata dei mandati degli attuali consigli dell’ordine fino al 31 dicembre 2014 (cfr. art. 65, comma 2). È pertanto necessario al momento procedere al reintegro delle compagini consiliari interessate da cessazioni di mandato di consiglieri in carica mediante le elezioni suppletive previste dalla normativa precedente la legge 247/2013.
    Peraltro, la diversa soluzione della anticipata operatività della regola del subentro del primo dei non eletti, oltre a non collimare con la necessaria interpretazione sistematica dei dati normativi qui riportati, presenta la abnorme conseguenza di potenziare gli effetti di elezioni avvenute secondo regole diverse da quelle di cui alla legge 247, aggiungendo agli effetti propri di esse l’ultroneo effetto – non conosciuto e non conoscibile da coloro che hanno esercitato, a suo tempo, il diritto di elettorato attivo – di individuare il candidato destinato a subentrare nell’organo consiliare in caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi membri”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 57

    Quesito n. 248, COA di Forlì Cesena, n. 250, COA di Piacenza, n. 256, COA di Santa Maria Capua Vetere.