Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Rieti pone un quesito riguardante la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

    Ritiene questa Commissione che anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 debba essere confermato il proprio costante orientamento, espresso nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense e illustrato da ultimo nei pareri 14 gennaio 2011, n.1 e 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.
    Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
    Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
    La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
    Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 92

    Quesito n. 293, COA di Rieti

  • Il Consiglio dell’Ordine chiede se colui che sia in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e svolga attività di lavoro subordinato in favore di società che presti assistenza legale stragiudiziale in materia di proprietà intellettuale possa iscriversi all’Albo degli Avvocati, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato, vista la nuova legge professionale n. 247/2012, agli artt. 2, comma 6 e 18, comma 1, lettera d.

    “Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa. Infatti, l’art. 2, comma 6, della legge 247/2012 pone, in favore dell’avvocato, una riserva di attività in ordine alla consulenza ed alla assistenza legale stragiudiziale, svolte in modo continuativo, sistematico ed organizzato: e formula un’eccezione a tale riserva, riguardante i lavoratori subordinati e i prestatori d’opera continuativa e coordinata, che svolgano tale attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto per cui l’opera venga svolta: essendo evidente che i lavoratori dipendenti o i prestatori d’opera che l’eccezione contempla non sono avvocati iscritti nell’albo. La previsione è confermata dall’art. 18, comma 1, lettera d), che afferma essere la professione di avvocato incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 91

    Quesito n. 275, COA di Ferrara

  • L’Associazione Primavera Forense ha chiesto, con comunicazione del 22 maggio 2013, parere in merito a taluni requisiti strutturali da soddisfare ai fini dell’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche istituito dall’art. 35, comma 1 lett. s) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

    L’Associazione interessata premette di essere iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione ed all’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuti dal Ministero della Giustizia; nel suo ambito di attività, che appare concentrata nell’area della mediazione civile (anche in funzione della più generale categoria delle Alternative Dispute Resolution), l’Associazione evidenzia di avere acquisito esperienza nel settore delle procedure di mediazione, nonché di avere collateralmente organizzato, anche d’intesa con Consigli territoriali, corsi sulla mediazione.
    Con il Regolamento 11 aprile 2013 n. 1 il Consiglio Nazionale Forense ha istituito l’Elenco delle Associazioni specialistiche, prescrivendone modalità e criteri di accesso e di permanenza.
    Il quesito si sostanzia, nello specifico, nella richiesta di interpretazione autentica delle previsioni contenute nell’art. 3, lett. b) ed e) del Regolamento con riferimento al numero degli iscritti su base nazionale ed alla capacità organizzativa dell’offerta formativa nel settore di interesse.
    Le richiamate disposizioni non si prestano a dubbi interpretativi:
    – l’art. 3, lett. b) del Regolamento individua, tra i requisiti soggettivi e strutturali dell’ente interessato, quello del rilievo, su base nazionale, del numero degli iscritti anche in relazione al settore di interesse ed al concorrente presupposto della titolarità di una sede operativa in almeno la metà dei distretti di Corte di Appello. Si tratta, quindi, di un criterio complessivamente integrato, il quale – in linea con gli arresti da anni consolidati della giurisprudenza amministrativa in tema di rappresentatività delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi o diffusi – orienta verso l’esigenza di una organizzazione funzionalmente articolata sul territorio nazionale;
    – l’art. 3, lett. e) del Regolamento riguarda, in via concorrente, le credenziali formative desumibili, qualitativamente e quantitativamente, dall’entità dei corsi organizzati nell’anno precedente l’istanza di iscrizione nell’Elenco, avendosi anche riguardo – oltre al dato meramente numerico – al rilievo tecnico-scientifico degli stessi.
    I criteri dianzi evidenziati concorrono, altresì, con tutti gli altri prescritti, nel loro complesso, dall’art. 3 del Regolamento.
    Va, infine, rilevato che, in base alla disciplina dettata dall’art. 9, commi 1 e 3 della Legge n. 247/2012, le caratteristiche funzionali e didattiche dei percorsi formativi specialistici troveranno regolamentazione specifica nel decreto ministeriale di competenza del Ministero della Giustizia.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 25 settembre 2013, n. 90

    Quesito n. 270 dell’Associazione Primavera Forense

  • Il quesito posto dal COA di Palermo concerne il caso di cittadina comunitaria (rumena) residente in Italia, laureata in giurisprudenza secondo l’ordinamento di quel Paese, che chiede l’iscrizione nel registro dei praticanti senza patrocinio in Italia.

    Ritiene la Commissione che, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense (Legge n. 247/2012) e in costanza del periodo transitorio di cui all’art. 48 della medesima, non vi sia ragione per discostarsi dal proprio consolidato orientamento sul punto, da ultimo espresso nel parere 25 luglio 2008, n. 30, che qui di seguito letteralmente si riporta.
    “Va confermato in proposito l’orientamento già espresso dalla Commissione, in particolare e da ultimo nei pareri 25 maggio 2005, n. 49 e 24 maggio 2006, n.28 (quest’ultimo con riguardo a cittadini extracomunitari).
    Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
    Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
    Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea rumena a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Romania hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002; per la Romania la Convenzione è in vigore dal 1° marzo 1999).
    La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).
    La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere questa strada, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di
    laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.
    Se, viceversa, la cittadina comunitaria intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, in tal caso spettano al Consiglio dell’ordine competente per territorio le relative valutazioni.
    A tal proposito, la più recente giurisprudenza comunitaria – ed in particolare la sentenza 13 novembre 2003, nella causa C-313/01 – Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna (Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) – ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
    La sentenza ha posto il principio che “il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato”. Così che “spetta all’autorità competente verificare, …, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi”.
    Più precisamente ed in dettaglio è precisato non trattarsi “di una semplice questione di riconoscimento di titoli accademici, … per quanto pertinente e persino determinante per l’iscrizione” agli albi e registri professionali, poiché in casi siffatti non va verificata soltanto “l’equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l’interessato rispetto al diploma normalmente richiesto ai cittadini dello stato ospitante”, ma la presa in considerazione del titolo accademico deve essere “effettuata nell’ambito della valutazione dell’insieme della formazione, accademica e professionale” che l’istante può far valere.
    La procedura di valutazione, che l’autorità competente dello Stato membro ospitante (da identificarsi nel Consiglio dell’ordine che tiene il registro nel quale l’iscrizione è richiesta) ha il dovere di compiere, deve tendere ad “assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare”. Nel contesto di questo esame l’autorità competente dello Stato membro “può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati”. Se “a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti”. Ed a questo proposito “spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un’esperienza pratica siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti”.
    La giurisprudenza comunitaria risulta pienamente recepita dal Consiglio nazionale forense che in sede giurisdizionale ha condotto esame di merito dei requisiti per l’iscrizione, confermando in un caso (29 maggio 2006, n. 35) il diniego del Consiglio territoriale e riformandolo in altro caso (8 ottobre 2007, n. 141). Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo, non solo accademico, della richiedente ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza, al corso degli studi scelto ed al complesso delle sue esperienze pratiche.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 89
    Quesito del COA di Palermo

  • Il COA di Palermo chiede parere sull’interpretazione della L. n. 215/2004 recante disposizioni in materia di incompatibilità post carica a cui sono soggetti per 12 mesi i liberi professionisti che abbiano concluso il mandato politico o amministrativo.

    In particolare si invoca la pronunzia del CNF sulle seguenti questioni:
    A. la latitudine delle limitazioni all’attività professionale nel periodo definitivo post-carica;
    B. l’applicabilità ai componenti degli organi di governo di una Regione a statuto speciale che non ha puntualmente normato la fattispecie, in presenza di una disposizione normativa sul regime delle incompatibilità (durante e dopo lo svolgimento del mandato amministrativo) che rinvia espressamente all’esercizio della potestà legislativa regionale;
    C. la compatibilità delle delineate preclusioni previste dalla normativa nazionale – ammesso e non concesso che, come si dubita, esse operino anche nell’ordinamento regionale – con il settore della consulenza legale; settore nel quale, ormai, per pacifica evoluzione legislativa e della giurisprudenza amministrativa, “si possono conferire incarichi solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica e non di tipo fiduciario” (così il quesito). E quanto meno con specifico riferimento a tale fattispecie.
    La risposta è nei seguenti termini:
    A. La latitudine temporale è fissata dalla legge in 12 mesi decorrenti dalla cessazione della carica. L’incompatibilità riguarda qualunque attività professionale o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, in favore di soggetti pubblici o privati (art. 2, lett. f).
    B. Il CNF non ha competenza ad emettere pareri in materia di potenziali conflitti tra Stato e Regioni, ancorché riguardanti la professione di avvocato. Va in ogni caso tenuto presente che la legge in esame non è stata impugnata da alcuna Regione e deve ritenersi quindi applicabile erga omnes senza limitazioni di ordine regionale.
    C. L’incompatibilità in questione è prevista dalla legge con specifico riferimento al soggetto cessato dalla carica, il quale, per il periodo della incompatibilità, non può essere beneficiario di alcun incarico professionale, ancorché conferibile con il sistema della selezione competitiva o con altre modalità, né può comunque esercitare le suddette attività professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2013, n. 88

    Quesito n. 294, COA di Palermo

  • Il COA di Napoli chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro praticanti Avvocati presentata da soggetto dipendente dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sussista incompatibilità tra lo svolgimento della pratica forense e lo status di appartenente a Forze dell’Ordine con particolare riguardo al contrasto tra il dovere di denunzia e l’obbligo di segretezza e riservatezza del professionista quando il richiedente l’iscrizione svolga mansioni di carattere esclusivamente amministrativo.

    Per consolidato orientamento di questo CNF l’iscrizione nel registro dei praticanti ovvero lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine.
    Nel caso di specie la risposta è nello stesso quesito così come posto. Infatti, l’appartenente a corpo militare, quale l’Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell’ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, su di lui può gravare l’obbligo di denunzia. Ciò trova conferma nella previsione di cui all’art. 7 bis del d.l. n. 92/2008, che ha previsto la possibilità di conferire agli appartenenti alle forze militari, in casi di necessità, le qualifiche e funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di pubblica sicurezza, equiparandoli di fatto alle forze dell’ordine.
    Anche a prescindere da una tale considerazione l’incompatibilità sussisterebbe, comunque, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato .
    Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti/tirocinanti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 87

    Quesito n. 292, COA di Napoli

  • Il COA di Massa Carrara chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione a tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate di durata di mesi sei, rientrante nell’ambito della procedura della selezione pubblica per l’assunzione di unità lavorative.

    Il quesito proposto attiene alle incompatibilità, oggi, tassativamente stabilite dall’art. 18 della legge n. 247/12. Le stesse riguardano qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome o conto altrui, ovvero la qualità di socio, illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone con finalità commerciale e anche di società di capitali, anche costituite in forma cooperativa, nonché qualsiasi attività di lavoro subordinato anche con orario part-time. Ne discende che nessuna incompatibilità è prevista dalla legge relativamente alla partecipazione a tirocini a nulla rilevando che gli stessi siano presupposto di una futura potenziale assunzione rimanendo questa pur sempre soggetta a procedura di selezione. Nessuna incompatibilità sussiste anche in ragione della durata (mesi 6) per la quale non si prevede l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente, né il tirocinio può farsi rientrare nella nozione di “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, dal momento che trattandosi di tirocinio, questo è svolto certamente in maniera continuativa, ma non professionale in quanto caratteristica propria del tirocinio è quella di non rappresentare un’attività professionale.
    Solo al termine dello stesso e una volta completata con esito positivo la procedura di selezione, conseguendo il rapporto d’impiego, si manifesterebbero i presupposti per l’incompatibilità. In un’interpretazione non restrittiva della nuova legge professionale, addirittura, il tirocinio potrebbe rientrare all’interno del continuo e costante aggiornamento relativamente a specifica competenza professionale. Infatti, per il tirocinante che non avrà completato positivamente la procedura, nessun rapporto di lavoro sarà instaurato e conseguentemente il periodo di tirocinio svolto varrà al solo fine della acquisizione di una specifica competenza in materia tributaria e fiscale.
    Alla luce delle considerazioni che precedono è parere di questa Commissione che non sussista alcuna incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento del tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate prodromico a procedura di selezione pubblica per l’assunzione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 75

    Quesito n. 273, COA di Massa Carrara

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha sottoposto a questa Commissione due distinti quesiti: a) Se l’anzianità almeno quinquennale di iscrizione all’Albo dell’Avvocato presso il quale può utilmente svolgersi il tirocinio, ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, sia requisito indispensabile anche qualora il tirocinio venga svolto presso l’Avvocatura di Stato, ovvero nell’Ufficio Legale di un Ente pubblico; b) Quale sia il Consiglio dell’ordine che debba rilasciare il certificato di compiuta pratica qualora il praticante avvocato si trasferisca presso altro Ordine durante il periodo di tirocinio.

    In relazione al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
    Il requisito dell’anzianità professionale minima, previsto dal summenzionato art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, appare ragionevolmente introdotto dal Legislatore in ossequio all’esigenza che il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale, oltre che delle dovute competenze tecniche.
    La lettera b) del medesimo comma consente l’espletamento del tirocinio anche presso l’Avvocatura di Stato, ovvero presso l’Ufficio legale di un Ente pubblico per non più di dodici mesi. Il comma 7, infine, prescrive che, comunque, il tirocinio debba essere necessariamente svolto, per almeno 6 mesi, presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato.
    Per quanto sopra, ritenendosi da parte di questa Commissione che, in ragione del limite temporale complessivo posto dalla lettera b) anzidetta, il tirocinio potrà essere svolto per l’intero arco dei diciotto mesi (art. 41, comma 6) solo presso un Avvocato, il requisito dell’anzianità professionale minima potrebbe non applicarsi, in quanto non previsto, ai tirocini alternativi di cui alla lett. b).
    Da una diversa angolazione, privilegiando una considerazione che la Commissione ritiene più razionale e, quindi, preferibile, il vincolo, gravante sul tirocinante, di svolgere la pratica per almeno sei mesi presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato induce a far ritenere, in via di interpretazione analogica, che il requisito dell’anzianità professionale minima debba anche essere rispettato da parte dell’Avvocatura di Stato. In caso contrario infatti, stante la libera alternativa fra il tirocinio presso il libero foro e quello presso l’Avvocatura statuale, il tirocinante potrebbe essere privato del contributo dell’esperienza e delle competenze professionali e tecniche maturate dal dominus in quell’arco temporale che il Legislatore ha ritenuto essenziale ai fini della formazione.
    È auspicabile, pertanto, che detta interpretazione venga consacrata nel Regolamento che il Ministero, sentito il CNF, dovrà emanare per disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio ai sensi del comma 13 del succitato art. 41.
    In conclusione, deve ritenersi che:
    “La pratica presso l’Avvocatura di Stato impone che l’Avvocato dello Stato responsabile del tirocinante abbia un’anzianità professionale almeno quinquennale. Detto vincolo, invece, non grava sugli avvocati applicati all’ufficio legale di un Ente pubblico.”
    In relazione al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
    L’art. 45, comma 2, Legge n. 247/2012 prevede che ogni Consiglio dell’Ordine presso il quale il tirocinante ha svolto il tirocinio, anche per limitati periodi, è tenuto a certificarne la durata fino alla “data di presentazione della domanda” di trasferimento ad altro Consiglio dell’Ordine. Anche il nuovo Consiglio dell’Ordine, peraltro, sarà tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica per il periodo ivi compiuto. Sebbene la norma non ne faccia cenno, potrebbe ragionevolmente ritenersi che, stante il valore vincolante della certificazione, qualora il Consiglio dell’Ordine (il primo, il secondo od il terzo, etc.) accerti il completamento del prescritto periodo di diciotto mesi, rilasci anche il certificato di compiuto tirocinio.
    Nei termini anzidetti si ritiene, quindi, di poter rendere il parere richiesto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2013, n. 74

    Quesito n. 272, COA di Firenze

  • Il COA di Milano chiede parere sull’art. 20 della legge n. 247/2012 (Sospensione dall’esercizio professionale), con particolare riferimento a: 1) Durata della sospensione e limiti temporali della stessa; 2) obbligo di pagamento della quota di iscrizione dovuta per il periodo di sospensione; 3) sussistenza di limiti nel caso in cui l’avvocato sia sottoposto a procedimento disciplinare o abbia pendenze di esposti.

    La risposta ai quesiti è nei seguenti termini:
    – la sospensione dall’esercizio professionale dura per tutto il periodo della carica;
    – permane l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione atteso che la sospensione dall’esercizio professionale per assunzione di carica politica o istituzionale non incide sull’iscrizione all’Albo;
    – la sospensione non produce effetti di alcun genere sui procedimenti disciplinari in corso, né sulla pendenza di esposti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2013, n. 73

    Quesito n. 271, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro con nota del 18 marzo 2013 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato.

    Il Consiglio rimettente evidenzia il nesso sistematico tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e) rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, mentre l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
    Dandosi, peraltro, atto che – secondo le indicazioni interpretative diffuse dal Consiglio Nazionale Forense nell’immediatezza dell’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 – la novellata disciplina dell’accesso alla professione forense (Capo I del Titolo IV della Legge n. 247, nel quale è compreso il su indicato art. 41) entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2015 (ai sensi dell’art. 48 della medesima legge), il quesito in esame prospetta l’immediata applicabilità della sola disciplina dell’art. 17, comma 4 e, di riflesso, dell’art. 18, lett. d).
    Osserva la Commissione che, ponendosi la questione in termini di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
    Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.
    Allo stato, pertanto, stante la pendenza del regime transitorio introdotto dall’art. 48 della Legge n. 247/2012, il requisito prescritto dall’art. 18, lett. d) non è operante con riguardo all’iscrizione del praticante avvocato nel relativo registro.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 71

    Quesito n. 258 bis, COA di Catanzaro