La risposta è nei seguenti termini. L’art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettua dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari della Repubblica. […]