Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Quesiti dei COA di Milano e di Piacenza in tema di associazioni professionali

    1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza hanno formulato quesiti in tema di associazioni professionali.

    In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza chiede di sapere:

    1) Se alla luce dell’abrogazione della legge n. 1815 del 1939, l’unica norma che attualmente disciplina le associazioni tra avvocati sia l’art. 4 della legge n. 247/2012;
    2) Se la costituzione di un’associazione tra avvocati avvenuta nell’anno 2012 sia nulla;
    3) Se sia ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad un’associazione tra avvocati;

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha chiesto:
    4) se un associato possa mantenere il proprio domicilio professionale presso l’Ordine di Milano qualora lo statuto dell’ associazione preveda anche una sede secondaria della stessa nel circondario di Milano;
    5) se sia possibile per ciascun associato conservare la propria partita IVA e fatturare in maniera indipendente ai propri clienti, qualora sia prevista nello statuto dell’ associazione la facoltà per i soci di operare autonomamente ovvero se sia obbligatorio l’esercizio in forma associata;
    6) se l’avvocato iscritto nell’ Albo in cui ha il domicilio professionale (coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente) possa associarsi con avvocato iscritto in altro Albo, avente domicilio in un differente circondario di Tribunale;
    7) in tal caso, se l’associazione professionale possa stabilire la sede principale in un circondario di Tribunale e la sede secondaria in altro circondario, secondo il giudizio di prevalenza;
    8) in tal caso, se gli avvocati associati (continuando a svolgere la propria attività prevalente, sia pure nell’ambito dell’associazione, all’interno dei circondari di Tribunale in cui avevano posto il proprio domicilio professionale) possano continuare a mantenere l’iscrizione nei propri Albi originari o se il disposto di cui all’art. 4, co. 3 vada interpretato nel senso che la sede dell’associazione “attragga” il domicilio dell’avvocato (il quale, pertanto, avrebbe domicilio presso la sede dell’associazione e non più ove svolge l’attività in modo prevalente).

    Con riferimenti ai quesiti nn. 1 e 2, si osserva quanto segue.

    La legge n.183 del 2011, all’art. 10, comma 11, ha abrogato la legge n.1815 del 1939 la quale, fra l’altro, regolava le associazioni professionali.
    Tuttavia, l’abrogazione della citata legge del 1939 non ha determinato il venir meno delle associazioni professionali costituite secondo le regole in allora previste.
    L’art. 10, comma 9, della legge n. 183 del 2011, infatti, esplicitamente fa “salve le associazioni professionali […] già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
    Per quanto specificamente inerisce le associazioni tra avvocati, la materia è stata successivamente disciplinata dalla riforma forense, legge n. 247 del 2012, che all’art. 4 contempla due ipotesi di associazioni professionali:
    a) l’associazione fra soli avvocati;
    b) le associazioni multidisciplinari, per tali intendendo quelle partecipate, oltre che da avvocati, anche da altri professionisti, l’individuazione dei quali – stando al tenore letterale della formula adottata – è dalla legge affidata ad un successivo regolamento del Ministro della giustizia.
    A tale ultimo proposito si deve osservare che il rinvio effettuato dalla nuova legge professionale al regolamento deve essere inteso come “rinvio negativo”, nel senso che le associazioni multidisciplinari alle quali partecipino avvocati e per l’esercizio anche della professione forense devono ritenersi in via di principio ammesse, esclusi i casi di espresso divieto e/o incompatibilità.
    Siffatta soluzione corrisponde ad un’interpretazione costituzionalmente conforme della normativa in commento, alla luce del principio di libertà professionale (art. 15, Carta dei diritti dell’Unione europea), della libertà di associazione di cui all’art. 18 Cost., nonché alla luce dell’abrogazione di norme preclusive di associazioni multidisciplinari di cui all’art. 2 del decreto legge Bersani (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), oltre ad essere coerente con l’orientamento consolidato di questo Consiglio che già nel vigore della pregressa disciplina ammetteva le associazioni multidisciplinari, fatte salve le precisazioni di cui sopra (CNF, pareri nn. 3 e 10 del 2007).
    La risposta ai quesiti formulati sub 1) e 2) discende dunque dall’applicazione dell’ordinario criterio della successione delle leggi nel tempo, tenendo conto della circostanza che, nel caso di specie, la legge n. 247 del 2012 opera quale legge speciale, sia rispetto alla legge n. 183 del 2011, sia rispetto al citato Decreto legge Bersani, che, come accennato, dispone l’abrogazione delle “disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (…) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti”.
    Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si può rispondere al quesito sub 1) nel senso che allo stato attuale le associazioni tra avvocati sono disciplinate dall’art. 4 della nuova legge professionale.
    Al quesito sub 2) deve essere data risposta negativa: infatti, la legge n. 183 del 2011, nel far salve le associazioni professionali, fa salvi al contempo anche “i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto”.
    Dunque, la salvezza del modello astratto di società tra professionisti induce ad interpretare allo stesso modo la sorte delle associazioni professionali, anche per evitare inaccettabili soluzioni di continuità che revocassero in dubbio la valida costituzione di associazioni tra avvocati sino all’entrata in vigore della nuova legge professionale.
    In conclusione, resta in ogni caso assorbente l’argomento sistematico cui si è fatto cenno: una volta abrogata la legge n. 1815/1939, e in assenza – almeno fino all’entrata in vigore della legge n. 247/12 – di una disciplina speciale sostitutiva della precedente, si è riespansa la piena operatività della libertà associativa, anche alla luce della disciplina recata, in via generale, dal Codice civile.

    Con riferimento al quesito n. 3), si osserva quanto segue.

    Quanto alla questione (indicata sub 3), se sia ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad una associazione tra avvocati, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto già affermato da questa Commissione nei pareri n. 16 e 75 del 2006, nei quali si era ritenuto possibile esercitare la professione forense individualmente e, al contempo, in associazione.
    La nuova legge professionale, d’altra parte, reca soltanto un esplicito divieto di partecipare a più di un’associazione professionale.
    Pertanto, al quesito sub 3), si deve rispondere che, come già in costanza della vecchia legge professionale, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 è ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad una associazione tra avvocati.

    Con riferimento ai quesiti n. 4, 6, 7 e 8, si osserva quanto segue.

    In ordine al quesito indicato sub 6) si deve considerare irrilevante, in ragione dei principi di libertà di circolazione e di libertà di associazione, la circostanza che avvocati, i quali intendano associarsi professionalmente, siano iscritti in albi territoriali diversi.
    Pertanto, l’avvocato iscritto nell’ Albo in cui ha il domicilio professionale può associarsi con avvocato iscritto in altro Albo, avente domicilio professionale in un differente circondario di Tribunale.
    L’unica condizione posta dall’art. 4 della nuova legge professionale per l’associazione tra avvocati è il requisito dell’iscrizione nell’Albo.
    Quanto alla sede dell’associazione tra avvocati e alla prospettata eventualità di sedi secondarie (quesiti sub 4, 7 e 8), la nuova legge professionale stabilisce che: a) le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell’ Ordine nel cui circondario hanno sede; b) la sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari; c) gli associati hanno domicilio professionale nella sede dell’associazione.
    La formula adottata dall’art. 4 è perentoria e non consente di scegliere la sede dell’associazione che deve necessariamente coincidere con il centro principale degli affari. L’assunto trova conferma nell’ulteriore prescrizione che obbliga gli associati a porre il domicilio professionale nella sede dell’associazione (in tale ipotesi, infatti, la formulazione del comando all’indicativo e l’assenza della locuzione “di regola” presente invece nell’art. 7, non sembra consentire la scelta di un diverso domicilio professionale).
    Ne consegue che la sede dell’associazione attrae il domicilio professionale dell’avvocato e in questi termini è la risposta al quesito sub 8). Quando tuttavia l’associazione non abbia un centro principale degli affari, ma svolga una attività organizzata in più sedi, senza che lo statuto dell’associazione ne indichi una come principale, l’avvocato associato può mantenere la propria iscrizione nell’albo di appartenenza e l’associazione è iscritta negli elenchi tenuti dagli ordini corrispondenti alle diverse sedi.
    Da ciò discende, a contrario, che le eventuali sedi secondarie non sono rilevanti ai fini della domiciliazione professionale e in questi termini è la risposta ai quesiti sub 4) e 7).

    Con riferimento al quesito n. 5, si osserva quanto segue.

    Quanto, infine, al quesito formulato sub 5), si osserva che esso non attiene a profili ordinamentali, bensì a più specifici questioni attinenti al regime fiscale dell’esercizio della professione, esulando, pertanto, dall’ambito di competenza di questa Commissione.

    Consiglio nazionale forense (rell. Picchioni, Salazar), parere 26 marzo 2014, n. 9

    Quesito n. 287, COA di Milano
    Quesito n. 318, COA di Piacenza

  • Sospensione volontaria dall’albo: durata minima e massima, incompatibilità professionale e obbligo di formazione permanente

    Il COA di Milano formula tre quesiti relativi alla disciplina della sospensione volontaria dall’esercizio professionale ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

    In primo luogo, il Consiglio rimettente chiede di sapere se siano configurabili limiti minimi o massimi del periodo di sospensione. Nel silenzio della legge, deve rendersi risposta negativa sul punto.
    In secondo luogo, il COA di Milano chiede di sapere se la sospensione volontaria possa essere richiesta nei casi di incompatibilità ex art. 18 legge n. 247/12. In merito si osserva che nel periodo di sospensione volontaria seguitano ad operare le norme sulle incompatibilità previste dall’art.18 L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.
    Infine, il COA di Milano chiede di sapere se se l’esenzione dall’obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall’Albo ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.
    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    L’art. 11, c.2, della l. n. 247/12 limita l’esenzione dall’obbligo formativo agli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, c. 1, per il periodo del loro mandato. L’avvocato iscritto all’albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del c. 2 dell’art. 20 rimane invece assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 22

    Quesito n. 365, COA di Milano

  • Quesito del COA di Ancona: è lecito fare pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (ad es., pulmino o autobus)?

    Si chiede se sia possibile da parte di un iscritto all’albo utilizzare forme di comunicazione e di informazione pubblicitaria aderendo ad un progetto di pubblica utilità denominato “progetto mobilità garantita”, concretizzandosi tale fattispecie nel noleggio di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) attrezzato per il trasporto di anziani, diversamente abili o persone con difficoltà motorie, ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale.

    La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini.
    Né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico, in corso di pubblicazione.
    Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
    Sotto tale ultimo profilo l’indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente contenuto lecito dell’informativa mentre l’utilizzazione di uno spazio “pubblicitario” sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva.
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 12

    Quesito n. 336, COA di Ancona

  • Quesito del COA di Verona: la professione forense è compatibile con l’esercizio, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro?

    Il quesito riguarda la possibilità per un Avvocato di esercitare, per una Società di capitali e per un periodo continuativo, l’attività di “Delegato del datore di lavoro” ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 81/08 e successive modifiche e se comunque tale incarico sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
    La risposta al quesito è negativa, come peraltro prospettato dal medesimo Consiglio remittente.
    Ed infatti, va innanzitutto osservato che la professione di Avvocato, ai sensi dell’art. 18 L.P. (247/2012), è incompatibile “…a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente……d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato”.
    Pertanto, già da questo primo esame appare incompatibile con la professione forense l’esercizio da parte di un Avvocato, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, giacché tale incarico rientrerebbe nell’una o nell’altra delle previsioni della legge.
    Appare poi corretta l’osservazione del COA remittente come l’incarico in parola possa assimilarsi a quello di “Consigliere delegato di Società di capitali”, ugualmente ritenuto incompatibile dalla lettera c) dell’art. 18 L.P., giacchè, anche se tale delega sia limitata alla materia attinente alla sicurezza e alla salute su luoghi di lavoro, comporta necessariamente per il delegato l’attribuzione di poteri individuali di gestione, con facoltà di spesa, dovendo essere messo a sua disposizione obbligatoriamente anche un budget per gli interventi connessi alla sicurezza.
    Ugualmente condivisibile risulta poi l’ulteriore rilievo – pure esplicato dal COA di Verona – circa il mantenimento in capo al datore di lavoro, anche nell’ipotesi di delega ex art. 16 del D. Lgs 81/08 di un potere di vigilanza quale manifestazione di un potere di subordinazione ed in ogni caso di controllo, in contrasto quindi con l’indipendenza e l’autonomia di cui all’art. 3 della Legge Professionale.
    Sotto altro profilo, come anche osservato dal COA, l’esercizio esclusivo e continuato di funzioni quali quelle di Delegato sin qui esposte, appaiono riferibili ad attività di impresa e non ad attività professionale, atteso il carattere preminente dell’attività organizzativa – nonché la necessità di competenze specificatamente tecniche – rispetto alla valenza personale e intellettuale della prestazione professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 26 marzo 2014, n. 6

    Quesito n. 274, COA di Verona

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno ha richiesto, con nota pervenuta il 2 dicembre 2013, parere sul seguente quesito: “Se il Consiglio dell’Ordine sia autorizzato al rilascio di dati concernenti i procedimenti disciplinari definiti o pendenti dell’iscritto, richiesti dal difensore di un imputato al fine della produzione degli stessi dati in un procedimento penale”.

    Il Consiglio rimettente evidenzia che, in specie, l’iscritto all’Albo riveste la qualità di persona offesa dal reato e parte civile nel processo; dovendosi in tale sede assumere la sua deposizione, l’istante difensore dell’imputato ha giustificato la richiesta di tali informazioni ondi utilizzarle in giudizio per il vaglio di attendibilità del professionista interessato.
    Peraltro, il riferito quesito prospetta che le indicazioni richieste al Consiglio territoriale riguardano sia i provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati al professionista iscritto, sia i procedimenti disciplinari in corso di svolgimento.
    Osserva preliminarmente la Commissione che l’ostensione delle informazioni in questione ricade nell’ambito della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: l’art. 22. Comma 1 lett. d) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) fornisce una definizione ampia del “documento amministrativo” nella quale rientrano i dati richiesti dall’istante; il comma 4 dello stesso art. 22, infatti, esclude dall’accesso solo “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativi”.
    I provvedimenti disciplinari, in conseguenza della natura di ente amministrativo del Consiglio territoriale, hanno natura di atti pubblici e, pertanto, le sanzioni disciplinari con gli stessi irrogate costituiscono, in via di principio generale, “informazioni” suscettibili di accesso.
    La legittimità della divulgazione di notizie concernenti le sanzioni disciplinari subite da un iscritto all’Albo è stata affermata dal Garante per la protezione dei dati personali con la decisione del 29 marzo 2001, con la quale si è precisato che la conoscibilità dei provvedimenti disciplinari si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia, rispetto ai quali non può ritenersi prevalente l’interesse alla riservatezza del singolo professionista sanzionato, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento disciplinare avvenga in modo corretto ed in termini esatti e completi.
    Per le sanzioni disciplinari interdittive dell’esercizio professionale (sospensione, anche cautelare, cancellazione e radiazione) già il previgente Ordinamento professionale – art. 46 del R.D.L. n. 1578/1933 – prevedeva un regime di pubblicità (mediante comunicazione agli uffici giudiziari ed affissione nei locali del Consiglio territoriale); la L. n. 247/2012 – abolita la sanzione della cancellazione – ha mantenuto, con l’art. 62, commi 5 e 6, intatto il sistema per le altre. D’altro canto, l’art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali espressamente contempla la diffusione delle informazioni relative a tali tipologie di misure sanzionatorie.
    Questa Commissione, con il parere 24 ottobre 2007 n. 43, ha avuto occasione di osservare che il diritto del professionista alla riservatezza soggiace al criterio di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico finalizzato ad esigenze di giustizia ed alla tutela di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all’Albo.
    Ritiene altresì la Commissione che, in applicazione del suddetto criterio proporzionale di contemperamento dei concorrenti interessi pubblico e privato, non possa prescindersi dalla considerazione del ruolo di garanzia che connota la funzione pubblica del Consiglio dell’Ordine, che l’art. 24, comma 3 della L. n. 247/2012 orienta anche alla finalità di tutela dell’utenza; ciò implica che non si configurano ragioni oggettive per precludere l’accesso alle informazioni inerenti ogni tipo di sanzione disciplinare, della quale l’iscritto sia stato destinatario. Mentre le forme di pubblicità prescritte dall’art. 62, commi 5 e 6 della L. n. 247/2012 riguardano l’efficienza dell’attività giudiziaria (sulla quale si riflette la perdita dello ius postulandi da parte del professionista sospeso o radiato), il diritto di accesso ai provvedimenti dell’ente amministrativo – anch’esso comportando una forma diversa di pubblicità – risponde all’esigenza di tutelare situazioni di interesse più ampie, purché motivate, specie in relazione ai requisiti della concretezza e dell’attualità, rispetto all’uso che delle stesse l’istante abbia necessità di fare.
    Al quesito del Consiglio rimettente deve, pertanto, darsi risposta positiva relativamente alle sole sanzioni definitive comminate all’iscritto all’Albo, la cui ostensione dovrà realizzarsi nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Difatti, a giudizio della Commissione, la particolare natura delle informazioni oggetto, in specie, dell’esercizio del diritto di accesso implica che la sua attuazione si realizzi mediante il procedimento di accesso formale (art. 6 del D.P.R. n. 184/2006), ossia previa istanza scritta e motivata del richiedente e relativa comunicazione della stessa al professionista controinteressato (art. 3 del D.P.R.), onde acquisirne l’eventuale motivata opposizione.
    Vanno, invece, ritenute sottratte al diritto di accesso da parte di terzi, le informazioni concernenti i procedimenti disciplinari in corso di svolgimento, i quali devono soggiacere al generale principio di riservatezza dell’azione amministrativa (che nella esplicazione della funzione disciplinare comporta il segreto d’ufficio), in quanto finalizzato anche alla tutela della presunzione di non colpevolezza del professionista perseguito.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 22 gennaio 2014, n 5

    Quesito n. 349, COA di Belluno

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia pone il seguente quesito: se le elezioni suppletive (previste dall’art. 15 del Dlgs.lgt. n. 382/1944) possano essere indette, o meno, nel periodo di prorogatio dei Consigli dell’Ordine previsto dall’art. 65 della legge n. 247/2012.

    La Commissione osserva che la succitata norma non introduce limitazioni all’operatività del Consigli per l’intero periodo della proroga, che andrà ad esaurirsi il 31 dicembre 2014.
    Come affermato nel precedente parere 22 maggio 2013, n. 57, poiché ai Consigli attualmente prorogati non è applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6 del nuovo ordinamento professionale, qualora il Consiglio debba provvedere a sostituire componenti deceduti o dimissionari dovrà ricorrere allo strumento contemplato dal summenzionato art. 15 del D. lgs. lgt. n. 382/1944, indicendo elezioni suppletive.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 4

    Quesito n. 341, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

  • L’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta, il COA di Alba ed il COA di Mondovì hanno chiesto a questa Commissione, con articolata motivazione, di esprimere parere sul seguente quesito: “Se, a seguito dell’accorpamento dei Tribunali, gli Ordini aventi sede presso i tribunali accorpati mantengano il potere di tenuta degli albi, con conseguente obbligo per gli avvocati aventi domicilio nella circoscrizione del tribunale accorpato di iscriversi presso l’Ordine predetto o se tale potere più non esista per le nuove iscrizioni, con conseguente obbligo per i nuovi iscritti di rivolgersi all’Ordine avente sede nel capoluogo del circondario del tribunale accorpante.”.

    I richiedenti opinano, sostanzialmente, che il contenuto della circolare ministeriale del 12 settembre 2013 non fornisca risolutiva risposta al quesito anzidetto, posto che:
    a) Richiama preliminarmente l’art. 25 del nuovo ordinamento professionale, con il quale si ribadisce il principio, già sancito dall’art. 19 del Dlgs.lgt. n. 382/1944, che presso ogni tribunale è costituito l’ordine al quale sono iscritti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario del medesimo;
    b) Radica l’opinione che “gli ordini forensi costituiti presso i tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere appieno .. le loro funzioni, con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi” nella sola previsione legislativa, recata dall’art. 65 della legge n. 247/2012, che proroga fino al 31 dicembre 2014 i Consigli territoriali;
    c) Adombra, nel richiamare il potere regolamentare attribuito agli Ordini dall’art. 24 della legge succitata, che la sorte degli Ordini attualmente costituiti nei circondari dei tribunali soppressi possa essere demandata ad un semplice atto amministrativo, ma neppur precisa al riguardo (osservazione della Commissione) da quale degli Ordini interessati, se del circondariale, ovvero dell’ex circondariale, tale atto dovrebbe promanare;
    d) non considera, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell’Ordine forense (art. 24, comma 3, legge 247/2012), che non può ovviamente essere soppresso con un semplice atto amministrativo.
    In merito, deve anzitutto essere richiamata la posizione espressa dall’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che, con parere del 19 luglio 2013 – diffuso presso gli Ordini e oggetto del comunicato stampa del 22 luglio 2013 – ha chiarito che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie non può comportare, automaticamente, il venir meno degli Ordini istituiti presso i Tribunali soppressi. Sebbene infatti la legge n. 247/12 – in linea con quanto previsto dalla previgente disciplina – disponga la corrispondenza tra Ordine degli Avvocati e circondario del Tribunale, la soppressione dell’Ordine forense – ente pubblico di natura associativa – deve essere oggetto di apposita normazione primaria, che si faccia carico di recare l’indispensabile disciplina delle implicazioni della soppressione medesima, ed in primo luogo quelle legate alla successione nei rapporti personali e patrimoniali intestati all’Ordine sopprimendo.
    La Commissione osserva, alla luce di quanto sopra, che il Decreto legislativo n. 155, entrato in vigore il 13 settembre 2012, non contempla alcuna previsione transitoria concernente gli Ordini costituiti presso i Tribunali soppressi in forza dell’art. 1 del decreto medesimo.
    Non esiste, pertanto, altro riferimento normativo, per il caso di specie, al di fuori della legge n. 247/2012. In essa, oltre agli artt. 7, 15 e 25, richiamati dagli istanti, è contemplata anche la previsione recata dal comma 5 dell’art. 17, che recita: “È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento.”.
    Detta norma, da ritenersi di immediata applicazione non abbisognando di regolamentazione attuativa, anticipa sostanzialmente la previsione recata dal comma 1 del successivo art. 25.
    Pur nella consapevolezza della posizione assunta dal Ministero con la precitata circolare, occorre interrogarsi se la disposta proroga di funzione dei Consigli degli Ordini consenta il permanere, in capo a questi ultimi e dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, del potere amministrativo di iscrivere agli Albi gli avvocati aventi domicilio professionale nell’ambito del circondario soppresso. Ciò in quanto gli avvocati non ancora iscritti parrebbero doversi da subito uniformare alle disposizioni di cui agli art. 17 e 25 succitati e, conseguentemente, chiedere di iscriversi all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine costituito presso il tribunale del nuovo circondario.
    Un’interpretazione di tal fatta disattenderebbe però, a parere della Commissione, la norma transitoria che sancisce la proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi e, per l’effetto, comprimerebbe il potere di tenuta Albi dei medesimi, senza che, al riguardo, risulti introdotta nel sistema normativo la necessaria, specifica previsione.
    In buona sostanza, poiché la proroga di funzionalità dei COA non reca alcuna limitazione ai poteri dei medesimi, l’interpretazione che ne escluda il potere di iscrivere i nuovi avvocati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 247/2012 appare asistematica e, quindi, inammissibile.
    In tal senso, si vedano i pareri resi il 25 settembre 2013, e resi pubblici con la Circolare n. 21-C-2013 del Consiglio nazionale forense.
    La proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi – in tal sede ribadita – consente a tali enti di continuare svolgere appieno le loro funzioni, compresa quella di iscrivere gli avvocati negli Albi tenuti dai medesimi.
    È appena il caso di rilevare che, in assenza di un mirato intervento legislativo di rango primario tale soluzione non sarà più adottabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, stante il venir meno dell’efficacia della norma transitoria. Ciò non comporterà, però e come dianzi anticipato, la contestuale perenzione dell’Ordine quale ente pubblico non economico, la sorte del quale non potrà prescindere, anche in un’ottica di persistenza di alcuni poteri e/o di attribuzione di nuove facoltà, dall’adozione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 22 gennaio 2014, n 3

    Quesito n. 327, COA di Alba
    Quesito n. 328, Unione Regionale Consigli degli Ordini forense Piemonte e Valle d’Aosta

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).

    In ordine al primo quesito, la Commissione osserva che il summenzionato comma 2 dell’art. 20 non contempla alcun limite alla durata della sospensione volontaria. Conseguentemente, nulla osta a che essa sia di durata indeterminata e che alla stessa possa porre termine l’iscritto con successiva istanza indicante il termine in cui si concluderà.
    Con riferimento, invece, al quesito sub b), la Commissione ricorda che l’applicabilità dell’art. 21 delle legge n. 247/2012 è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale al quale è demandata la determinazione delle “modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente delle professione”, come previsto dal comma 1 della norma succitata. Peraltro, pare sin d’ora ragionevole osservare che fra i giustificati motivi che, come contemplato dal successivo comma 4, consentono, in caso di accertata mancanza dell’esercizio professionale effettivo e continuo, di non disporre la cancellazione dell’iscritto dall’Albo, possa annoverarsi il caso della sospensione dall’esercizio professionale a richiesta dell’iscritto.
    Al momento, però, l’interrogativo che pone il COA di Terni non è attuale.
    Da ultimo, in esito al terzo quesito formulato, la Commissione rileva l’inesistenza, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, di una specifica previsione volta ad assicurare la pubblicità della sospensione volontaria, viceversa contemplata (seppur non costituisca norma allo stato applicabile), ai sensi dell’art. 62, comma 5, per la sospensione disciplinare e per quella cautelare.
    Ciò posto, considerato che l’art. 82 cpc riserva l’esercizio della difesa tecnica ed il potere di rappresentanza della Parte ai procuratori legalmente esercenti, è pacifico che la sospensione dell’attività professionale comporta l’impossibilità di esercitare lo ius postulandi. Conseguentemente, la sospensione volontaria andrà necessariamente resa pubblica applicando analogicamente l’art. 46 RDL n. 1578/1933 – il quale prescrive che la sospensione dall’esercizio della professione vada comunicata “a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati (e procuratori) della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene” – con l’accortezza di specificare la natura volontaria e non disciplinare della sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 2

    Quesito n. 306, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone il seguente quesito: se, alla luce dell’art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, ove si prevede che “Gli avvocati possano farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale”, un fascicolo processuale possa essere visionato da altro avvocato che si dichiari sostituto del difensore formalmente incaricato nell’ambito del suddetto procedimento e, ancora, “quali attività in concreto rientrino nel concetto di sostituzione rispetto alle quali l’incarico possa essere verbale.”.

    Con riferimento alla liceità della sostituzione verbale succitata, questa Commissione si è già pronunciata con parere n. 113 del 23 ottobre 2013, in risposta al quesito posto dal COA di Ferrara, ritenendo che “l’avvocato, ferma la sua responsabilità professionale, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega e restando ovviamente sottoposto, nell’esercizio di tale facoltà, alle sanzioni di legge ed alle regole deontologiche.”.

    Il quesito del COA di Roma attiene, come visto, al medesimo articolo della legge professionale, la cui rubrica recita “Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni”, ma ad una diversa e specifica fattispecie.
    Ritiene la Commissione che vadano premesse le seguenti considerazioni.
    La norma in argomento, nel prescrivere:
    a) che l’eventuale rinuncia all’incarico professionale non debba causare pregiudizi al cliente” (comma 1)
    b) che l’incarico conferito per lo svolgimento dell’attività professionale (la difesa) è personale (comma 2)
    c) che, malgrado la nomina di un proprio sostituto, l’avvocato “rimane personalmente responsabile verso i clienti” (comma 3)
    riconduce, con ragionevole evidenza, l’eventualità della sostituzione all’attività giudiziale. Solo in tal senso si giustifica, infatti, la portata delle previsioni anzidette, atteso che, ad esempio, l’accesso al fascicolo da parte del difensore non può, di per sé, essere causa di pregiudizio per il proprio cliente, mentre il cliente medesimo potrebbe certo essere danneggiato dall’attività processuale di un sostituto incapace e/o negligente del proprio difensore.
    Non può poi sfuggire che il sostituto processuale accede non solo all’esercizio della attività difensiva, ma anche, ineludibilmente, al fascicolo della parte rappresentata dal suo mandante. Tale opportunità, però, consegue dalla dichiarazione di essere sostituto ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, rilasciata in atto pubblico (verbale dell’udienza) e nei confronti di pubblico ufficiale, con la conseguenza che l’eventuale affermazione mendace troverebbe adeguata sanzione nell’art. 483 c.p..
    Peraltro, anche la falsa attestazione di essere sostituto del difensore in atti, rilasciata al fine di accedere alla semplice visione del fascicolo, che contempla, se consentita, la facoltà di estrarre copia del contenuto del medesimo, potrebbe, se scoperta, essere sanzionata ai sensi dell’art. 496 c.p.. L’eventuale accesso del sostituto al fascicolo, in forza di asserita ma inesistente delega verbale, costituirebbe però una circostanza della quale il difensore nominato dalla parte non avrebbe modo di essere posto al corrente, se non previa informazione, del tutto eventuale, ricevuta dall’addetto alla cancelleria. Di conseguenza, l’accesso agli atti di un asserito sostituto del difensore in forza della sola delega verbale potrebbe, da un lato, provocare pregiudizi alle parti costituite in ragione, ad esempio, dei documenti contenenti dati sensibili ivi depositati e, dall’altro, assoggettare l’avvocato presunto delegante a difendersi dall’attribuzione di responsabilità civili, penali e disciplinari, anche alla luce delle vigenti disposizioni in tema di segreto professionale (art. 6 legge n. 247/2012.
    Il parere della Commissione, in risposta al quesito posto dal COA di Roma, va pertanto espresso nel senso che la nomina orale del sostituto è consentita esclusivamente per l’attività di udienza, mentre l’accesso al fascicolo processuale da parte del sostituto richiede il rilascio a quest’ultimo, da parte del difensore formale, di delega scritta.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 1

    Quesito n. 301, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla liceità dell’eventuale destinazione, in tutto ovvero solo in parte, dell’avanzo di € 125.000,00, registrato, per quanto è dato comprendere, in chiusura del bilancio al 31.12.2006, ad impieghi specifici, quali quelli connessi alla realizzazione dello Sportello del cittadino (art. 30 Legge n. 247/2012), da un lato e, dall’altro, all’esecuzione di lavori di ristrutturazione di due aule di udienza ubicate all’interno del locale Palazzo di Giustizia, anziché, come era stato originariamente destinato con deliberazione consiliare del 29 gennaio 2007, alle esigenze di funzionamento della Scuola Forense Materana.

    Il Consiglio richiedente precisa, infine, che l’imputazione contabile della somma succitata è stata modificata, in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2013, in “Attività collaterali (scuola forense, sportello per il cittadino, servizi per la classe forense)”.
    L’intento del Consiglio di Matera è evidente: preso atto che il Comune di Matera, proprietario dell’immobile sede del tribunale, ha dichiarato in sede di Commissione di manutenzione di non disporre, né ora, né presumibilmente in futuro, delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione degli interventi manutentivi relativi alle summenzionate due aule di udienza e considerato che detti lavori sono imprescindibili, al fine di garantire “un più ordinato e corretto svolgimento delle attività processuali”, esso ritiene di poter svolgere in detto incombente un essenziale ruolo di supplenza nel superiore interesse costituito dal buon esercizio della funzione giurisdizionale, al quale l’Avvocatura concorre come parte irrinunciabile.
    A tale riguardo, la Commissione osserva quanto segue.
    Il D.Lvo Lgt. n. 382/1944 prevede all’art. 7 che “il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine.”. Specularmente, l’art. 29, comma 2, legge n. 247/2012 demanda al Consiglio “la gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’Ordine”.
    La nuova legge professionale reca ulteriori norme di rilievo, con riferimento alla fattispecie in esame.
    L’art. 24, comma 3, dispone che gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, istituiti anche “con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.
    L’art. 25, comma 1, poi, attribuisce all’ordine circondariale la facoltà di promuovere “rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni”.
    L’art. 29, comma 3, infine, riconnette il potere del Consiglio di imporre agli iscritti una contribuzione annuale non solo alla necessità di provvedere alle spese gestionali, ma anche “ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali …”.
    Le prime conclusioni che si traggono dal quadro normativo dianzi esposto sono le seguenti:
    a) La gestione del patrimonio dell’ordine apparteneva ed appartiene alla competenza del Consiglio ed è autonoma;
    b) La nuova legge professionale contempla esplicitamente in capo agli ordini territoriali la facoltà di tutelare gli interessi della collettività e la funzione giurisdizionale.

    Con riferimento alla tipologia degli interventi prefigurati, deve in primo luogo osservarsi che l’istituzione dello Sportello per il cittadino costituisce un onere prescritto dall’art. 30 della nuova legge, al quale il Consiglio deve adempiere nel rispetto del Regolamento al riguardo predisposto ed approvato dal C.N.F. il 4 maggio 2013.
    Nulla osta, quindi e previa assunzione delle necessarie delibere, a destinare parte degli Euro 125.000,00 a suo tempo stanziati per i fabbisogni della Scuola Forense Materana, alla costituzione dello Sportello per il cittadino.
    L’anzidetta autonomia della gestione patrimoniale consente di ritenere possibile, da parte del Consiglio di Matera, anche l’intervento manutentivo all’interno del tribunale di proprietà del Comune di Matera. Una iniziativa di tal fatta va però resa compatibile con le prescrizioni recate dalla Legge n. 392/1941, che pone a carico dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari tutte le spese necessarie per i relativi locali (artt. 1 e 2). Inoltre, il successivo art. 5 dispone che la scelta dei locali da destinare ad Uffici giudiziari sia subordinata al parere di idoneità dell’U.T.E. ed all’assenso del Ministero della Giustizia. Seppur si possa ragionevolmente ritenere che detta norma si applichi in ragione della scelta degli Uffici giudiziari nel loro complesso, pare prudente non trascurarla, non foss’altro perché questa Commissione non conosce l’ubicazione e lo stato dei locali che dovrebbero essere oggetto di intervento manutentivo, onde destinarli ad aule di udienza.
    L’intervento, in tal modo, si concretizzerebbe sempre, per il Consiglio territoriale, nel consapevole esercizio di un’attività non economica, perché non remunerativa in termini finanziari, finalizzata, come previsto dall’art. 24 della legge n. 247/2012, “alla tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 11 dicembre 2013, n. 127

    Quesito n. 351, COA di Matera