Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine di Ancona inoltra un quesito formulato dal Presidente del locale Tribunale dei Minorenni, e relativo all’interpretazione dell’art. 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in tema di sostituzione in udienza.

    Sul punto, questa Commissione si è espressa con il proprio parere n. 113 del 23 ottobre 2013, trascritto in calce al presente, e che si intende pertanto integralmente richiamato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n. 21

    Quesito n. 364, COA di Ancona

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 331, COA di Ferrara, Rel. Cons. Perfetti
    Parere 23 ottobre 2013, n. 113

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un’interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.
    Questa Commissione, investita dal Consiglio dell’Ordine di Ferrara della questione esprime al riguardo il seguente parere.
    L’art. 14 sotto la rubrica “Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni” specifica, al secondo comma, che l’incarico “per lo svolgimento dell’attività professionale è personale”. La lettura combinata di tali norme con quella concernente “l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale”, recata dal sesto comma del precedente art. 2, consente di ritenere che la sostituzione del legale sia sempre praticabile, ma non v’è dubbio che, non foss’altro che per la provenienza, l’opinione della Corte di Appello di Milano attenga esclusivamente alle funzioni dell’avvocato quale soggetto della giurisdizione.
    L’interpretazione in esame muove da un trasparente presupposto, ovverosia che l’esistenza della delega orale debba essere provata e che tale prova non possa che essere costituita dalla diretta percezione del suo conferimento in udienza, davanti al giudice.
    A parere di questa Commissione, un siffatto orientamento urta, in primo luogo, con il dato letterale della norma. La previsione dell’oralità del conferimento è infatti esplicita e si contrappone alla diversa ipotesi, altrettanto chiara, che il Legislatore ha formulato con riferimento alla delega scritta che può essere rilasciata al praticante abilitato.
    Secondariamente, esso, trascura un dato logico prima ancora che giuridico e cioè che il conferimento ad un collega terzo dell’incarico di sostituzione implica l’impossibilità di presenziare all’udienza. Da ultimo la lettura proposta si traduce in sostanziale disapplicazione della norma destinata a non avere applicazione pratica.
    L’opposta interpretazione, che valorizza il dato letterale trova, inoltre, consistenti conferme nella legislazione di numerosi Paesi dell’Unione Europea.
    In Inghilterra ed in Galles, ad esempio, qualsiasi delega per un’udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante. In Belgio, la sostituzione all’udienza dell’avvocato munito di mandat ad litem presuppone il tacito assenso del cliente e non richiede forma scritta, fatta eccezione per casi specifici in cui è invece richiesto il mandat expres. Ancora, in Francia, il Reglément Intérieur National prevede all’art. 6.2 che la rappresentanza in giudizio del cliente da parte dell’avvocato possa essere esercitata, fatte salve le specifiche eccezioni, senza mandato scritto e non reca alcuna norma che regoli le deleghe fra gli avvocati finalizzate alle sostituzioni in udienza. Per tale ragione, anche detta delega potrà essere orale, con il solo onere di informare preventivamente il cliente della circostanza.
    Ad avviso della Commissione, infine, la previsione che l’avvocato possa farsi sostituire rilasciando delega orale senz’altro onere probatorio è coerente con i caratteri della funzione che esercita e con l’affidamento che di per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che, rispettivamente, incarna e tutela; in quest’ottica, la dichiarazione di chi – in veste di avvocato – si accrediti quale sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi profilo probatorio fermo rimanendo che ogni eventuale irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art. 483 c.p.).
    Il parere della Commissione, in ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all’avvocato di incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 14, Legge n. 247/2012, è quindi nel senso che l’avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega senz’altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’incarico conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto.

  • Il COA di Cremona ha posto il seguente quesito: “Se possa essere iscritto di diritto all’Albo degli Avvocati ai sensi dell’Art. 2 comma 3 della nuova Legge Professionale un Ricercatore Confermato a tempo definito, con qualifica di Professore Aggregato, che abbia insegnato all’Università per cinque anni Diritto Tributario in forza di Laurea in Economia e Commercio, e che successivamente si sia laureato in giurisprudenza. Ciò tenuto conto della sostanziale parificazione dei Ricercatori confermati ai Professori Universitari disposta dalla c.d. Riforma Gelmini, oltre che della decisione n. 4318/2010 del Consiglio di Stato e dell’art. 47 della Nuova Legge Professionale Forense che, per quanto riguarda le commissioni d’esame, parifica i Professori Universitari ai Ricercatori Confermati”

    La risposta è nei seguenti termini.

    La norma (art. 2, comma 3, della legge 247/12) che consente l’iscrizione di diritto ad un albo circondariale ai professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche, non è suscettibile di interpretazione estensiva avendo natura eccezionale. Essa può dunque trovare applicazione solo nei confronti dei professori universitari di ruolo, categoria alla quale non appartengono né i ricercatori confermati, né i professori aggregati: questi ultimi, infatti, assumono tale qualifica non in modo stabile, ma subordinatamente all’eventuale conferimento di incarichi di insegnamento.
    D’altro canto, l’equiparazione tra ricercatori confermati e professori universitari a cui si fa riferimento nella richiesta di parere riguarda profili limitati e specifici dello status dei ricercatori e, non assumendo carattere generale, è del tutto irrilevante nel caso in esame. Si precisa infatti che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4318/10, di cui al quesito, e peraltro precedente alla l. n. 247/12, riguarda l’equiparazione dei ricercatori universitari – sempre che siano “esperti” – ai professori di ruolo, solo ai fini della composizione delle commissioni di gara per l’esame di progetti tecnici. D’altro canto, l’art. 7 della L. 247/12 menziona espressamente i ricercatori universitari al solo fine di individuare i componenti delle Commissioni di esame per avvocato, mentre non li menziona nell’art. 2, c. 3, lett. b) per quanto concerne l’iscrizione nell’albo. Trattandosi pertanto di una norma di stretta interpretazione, nella determinazione del suo significato deve essere applicato il criterio dell’espressa volontà del legislatore (ubi voluit, lex dixit) e, per l’effetto, deve essere esclusa la possibilità di iscrizione di diritto nell’albo dei ricercatori confermati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 20

    Quesito n. 363, COA di Cremona

  • Il Coa di Forlì Cesena pone il seguente quesito: “Dica il Cnf se l’art. 34 del R.D.L. n. 1578/33 sia applicabile alla fattispecie di prof. e/o docente a contratto in materia giuridica presso una Università italiana”. 

    La risposta è resa nei seguenti termini.

    Il docente a contratto in materie giuridiche nell’Università può esercitare la professione di avvocato. Quanto alla possibilità di ricorrere all’art. 34 del RDL n. 1578/33 (Iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), questa Commissione ha già avuto modo di esprimersi sul punto con il parere n. 61 del 22 maggio 2013, che qui si riporta integralmente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 18
    Quesito n. 358, COA di Forlì Cesena

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 257, COA di Palermo, Rel. Cons. Salazar
    Parere 22 maggio 2013, n. 61

    Il COA di Palermo, dopo aver premesso che un iscritto ha chiesto il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo degli avvocati finalizzato all’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, allegando certificazione di avere svolto “ a contratto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo attività di insegnamento universitario in discipline giuridiche per due anni accademici consecutivi, dal 2011/2012 al 2012/2013, chiede di conoscere se la chiesta certificazione può essere rilasciata. Precisa lo stesso COA che secondo l’iscritto la figura del docente incaricato corrisponde, nel nuovo ordinamento universitario, a quella di “docente a contratto” e che il DPR 382/1980, concernente la riforma del sistema universitario, ha soppresso (artt. 117-122) la categoria dei “docente incaricato” istituendo (art. 25) quella del “professore a contratto”.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Deve ritenersi, anche se nel quesito non è stato precisato, che nell’istanza l’iscritto abbia invocato, a proprio favore, i commi 1, lettera d) e 2 dell’art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ai sensi dei quali:
    A) comma 1, lettera d): possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito, coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
    B) comma 2: coloro che non abbiano raggiunto nell’insegnamento il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’Albo speciale, possono ottenerlo dopo un periodo di esercizio professionale eguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
    La disposizione di entrambi i commi è di stretta interpretazione, trattandosi di norma speciale che deroga ad una norma generale e può trovare quindi applicazione solo ove sussistano tutti gli elementi della fattispecie (libera docenza confermata ed incarico in materia attinente all’esercizio professionale).
    Vale rilevare, anzitutto, che la libera docenza è stata da tempo soppressa e dunque la disposizione del comma 1, lett. d) è, a stretto rigore, inapplicabile. Qualora tuttavia, si volesse ritenere tuttora applicabile, sarebbe necessario rinvenire, nell’attuale ordinamento universitario, analoga figura di docenza, caratterizzata da stabilità, continuità e anche, come ritenuto da questa Commissione nel proprio parere del 24 gennaio 2003, da una “valutazione di idoneità a livello nazionale”. Tale non sembra essere l’incarico “a contratto” di cui al presente quesito, che per giunta è stato rivestito per soli due anni accademici.
    La risposta al quesito è, pertanto, negativa.

  • Quesito del COA di Perugia: il nuovo Ordinamento forense vieta ogni informazione non strettamente riguardante l’attività professionale?

    Si chiede come debba essere interpretato il 3° c. dell’art. 10 L. 247/12 là dove prevede che “in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”, anche alla luce di quanto previsto al precedente comma 1 (ove si parla di “pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio”) e alla stessa rubrica (“informazioni sull’esercizio della professione”)

    Il C.O.A. remittente chiede sostanzialmente se sia ipotizzabile un’interpretazione della norma secondo la quale sarebbe vietata ogni informazione non strettamente riguardante l’attività professionale, l’organizzazione e la struttura dello studio, la natura e i limiti dell’obbligazione professionale e che dunque non sarebbe lecito diffondere, ad esempio tramite il sito, il proprio curriculum o l’eventuale partecipazione e/o organizzazione di eventi formativi.
    Né la lettera né la ratio dell’art. 10 L. 247/12 consentono di affermare la sussistenza di un divieto di inserire nella propria pubblicità informativa il curriculum o la partecipazione a corsi e convegni aventi ad oggetto temi giuridici.
    Una diversa conclusione potrebbe giustificarsi solo ritenendo la formazione e l’aggiornamento attività del tutto avulse da quella professionale: un presupposto del tutto erroneo poiché la preparazione e l’aggiornamento costituiscono doveri dell’avvocato previsti, non a caso, dalla legge professionale (art. 11) e dalle varie norme del C.D. succedutesi (prima art. 13 ora art. 15).
    Tali norme non sono venute meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della L. 247/12 la cui ratio si uniforma ai principi introdotti sia dalla L. 4/8/2006 n. 248 che dall’art. 4 del DPR 137/2012: gli specifici doveri additivi, previsti dalla regolamentazione deontologica, impediscono di ritenere che un’attività caratterizzante in positivo la professione dell’avvocato, quale la cura della propria preparazione, possa essere esclusa dalla pubblicità informativa.
    Si deve quindi affermare la liceità dell’informazione resa anche attraverso l’indicazione di eventi formativi cui si sia partecipato o che si siano organizzati perché nella nozione di attività professionale (senza necessità di interpretazione estensiva) va ricompreso non solo quanto costituisca esercizio dello specifico mandato difensivo ma anche tutto quanto sia connesso e funzionale al miglior svolgimento dello stesso.
    Le suesposte considerazioni, secondo le quali le norme deontologiche costituiscono fonti integrative del precetto legislativo, portano ad affermare che non sia consentita tutt’ora l’indicazione dei nominativi di clienti dello studio: a ciò ostano sia la ratio dell’art. 10 c. 2° L. 247/2012 sia l’espressa previsione dell’art. 17 2° canone dell’attuale C.D.
    La propalazione di tali dati risponde a criteri di mera autoreferenzialità mentre il fine delle disposizioni sopra richiamate non è esclusivamente quello di tutelare il riserbo ed il segreto professionale (che sono presidiati anche da altre norme) ma quello di impedire una comunicazione che, solo all’apparenza trasparente, è in realtà suggestiva ed ingannevole siccome finalizzata a far derivare la prova delle qualità professionali dalla notorietà o dalle dimensioni imprenditoriali degli assistiti. Elementi, questi ultimi, che non possono di per sé essere indicativi del valore dell’avvocato il quale non deve vivere professionalmente dell’altrui luce riflessa pena, in mancanza, un’attribuzione di autorevolezza del tutto ingannevole perché del tutto svincolata dalle doti effettive.
    Al secondo quesito deve quindi fornirsi risposta negativa dovendosi ritenere che non sia lecito pubblicare i nominativi dei propri clienti ancorché questi vi consentano.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 9 aprile 2014, n. 17

    Quesito n. 359, COA di Perugia

  • Quesito del COA di Torino sulla decurtazione del compenso professionale previsto dal “Testo unico in materia di spese di giustizia”

    Il COA di Torino chiede di conoscere:
    “a) se l’introduzione dell’art.106 bis D.P.R. n. 115/2002 avvenuta ad opera dell’art. 1 L. 27.12.2013 n. 147 (cd. legge di stabilità 2014) non costituisca formalizzazione a livello di fonte primaria degli esisti scaturiti dai lavori per l’emanazione del nuovo Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione giurisdizionale dei compensi forensi, in luogo e per la medesima ragione di contenimento di bilancio all’origine dell’ipotizzata previsione in sede regolamentare, ovvero se detta previsione, a dispetto dell’identità del fine perseguito e nonostante il rilievo costituzionale dei diritti oggetto di giudizio, debba rappresentare aggiuntiva ed ulteriormente pregiudizievole decurtazione rispetto a quella tutt’oggi vigente ex D.M. 140/12;
    b) se l’immediata applicazione dell’ulteriore decurtazione debba o meno essere riferita alle richieste di liquidazione relative a fasi processuali conclusesi successivamente alla sua entrata in vigore ovvero se costituisca a tanto e sulla base di quali criteri ermeneutico-interpretativi”.

    La questione sottoposta all’attenzione di codesta Commissione con il quesito in oggetto risulta superata alla luce del testo del nuovo D.M. n. 55/14 (cd Decreto Parametri) con il quale si è eliminata la diminuzione prevista dal D.M. 140/12, residuando, per la determinazione dei compensi ai difensori ammessi al cd Gratuito Patrocinio, la sola ipotesi di riduzione prevista nella misura del 30% dalla cd. Legge di Stabilità 2014.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 16

    Quesito n. 357, COA di Torino

  • Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall’avvocato per evitare l’insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.

    Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione.
    Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.
    Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 15

    Quesito n. 356, COA di Trapani

  • Il Consiglio dell’Ordine di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se, attese le intervenute dimissioni di un suo Consigliere e nelle more della costituzione del Tribunale di Napoli Nord, nel cui circondario ricadono 19 Comuni attualmente parte del circondario del Tribunale di Santa Maria C.V., debba comunque “procedere con immediatezza all’espletamento delle elezioni suppletive o sospendere le stesse in attesa della effettiva costituzione degli elenchi che andranno a costituire il Foro di Napoli Nord, con conseguente rideterminazione degli Avvocati aventi diritto di elettorato attivo e passivo nel foro di Santa Maria Capua Vetere”.

    Il parere richiesto può essere reso nei termini che seguono.

    Come è noto, questo Consiglio Nazionale ritiene che non sia ancora applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6, della legge n. 247/2012, in forza della quale, in caso di morte, dimissioni, decadenza, etc. di uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Ciò in quanto non è stato ancora emanato dal Ministro il regolamento elettorale previsto dal comma 2 del precedente art. 25.
    Posto quanto sopra, la commissione osserva che la pendenza dell’iter amministrativo finalizzato alla costituzione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord esclude, di per sé, che detto Ordine esista. Di conseguenza, gli avvocati aventi domicilio professionale nei 19 Comuni già parte del circondario del Tribunale di Santa Maria C.V. ed ora facenti parte del nuovo circondario, non potranno che continuare a risultare iscritti all’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V..
    Rileva infatti la commissione che il dovere di iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove l’avvocato ha il domicilio professionale (art. 7) presuppone, ovviamente, l’esistenza dell’Ordine territoriale e del relativo Consiglio (art. 15) e che tale iscrizione è condizione necessaria per l’esercizio della professione forense (art. 2, comma 3).
    Non può, pertanto, essere in dubbio che tutti gli attuali iscritti all’Albo degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere siano, proprio in virtù dell’iscrizione nell’Albo, titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.
    Per tale ragione, osserva conclusivamente la commissione, il COA richiedente potrà, qualora lo ritenga opportuno, indire le elezioni suppletive, per la sostituzione del Consigliere dimessosi, con riferimento all’attuale elettorato attivo e passivo.
    In considerazione, peraltro, del fatto che le dimissioni di uno solo dei Consiglieri non pregiudicano, ex art. 16 D. Lgs. Lgt n. 382/1944, la validità delle sedute, nulla osta a che il COA decida di soprassedere, allo stato, dall’indire le elezioni stesse.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n. 14

    Quesito n. 345, COA Santa Maria Capua Vetere

  • Quesito del COA di Castrovillari sulle istanze di ammissione al gratuito patrocinio

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, premesso:
    a) che il circondario del locale Tribunale ricomprende ora, in forza della riforma al riguardo attuata con il D. Lgs. n. 155/2012, anche il circondario in precedenza attribuito alla competenza del soppresso Tribunale di Rossano;
    b) che numerosi avvocati iscritti all’Ordine di Rossano hanno presentato al COA di Castrovillari istanze di ammissione al gratuito patrocinio;
    c) che il COA di Castrovillari, malgrado l’abbia richiesto, non ha ricevuto dal COA di Rossano l’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
    d) che il COA di Rossano ha deliberato di non trasmettere tale elenco al COA di Castrovillari;
    chiede di sapere come possa procedere alla valutazione delle istanze di ammissione anzidette.

    Con esclusivo riguardo alla fattispecie riguardante il patrocinio a spese dello Stato, questa commissione si è già pronunciata con il parere n. 107 del 25 settembre 2013, emesso con riferimento a quesito posto dal COA di Orvieto, che allega ed al quale, quindi, integralmente si richiama.
    Con riferimento, invece, ai comportamenti che i COA avrebbero assunto nella vicenda dianzi descritta, la commissione ritiene di doversi dichiarare incompetente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n. 13

    Quesito n. 335, COA di Castrovillari

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 315, COA di Orvieto, Rel. Cons. Merli
    Parere 25 settembre 2013, n. 107

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative:
    a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;
    b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.
    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dalla soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    In via preliminare si osserva che, come ricordato dallo stesso Ordine rimettente, la cd. “riforma della geografia giudiziaria” non ha inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, come chiarito dal Consiglio nazionale forense e confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2012 del Ministero della Giustizia. Questi restano in carica ed in piena attività stante l’assenza di una disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D. Lgs. n. 155/12 (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Parere in merito alla situazione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi, in www.consiglionazionaleforense.it)
    In particolare, con riferimento al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 115/02, presso ciascun Ordine degli Avvocati è formato un elenco degli avvocati ammessi, dietro richiesta, ad esercitare a spese dello Stato.
    Ai sensi dell’art. 80 del medesimo D.P.R., il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un difensore “scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”. Il successivo comma 3 dell’art. 80, prescrive che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio “può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto” di Corte d’Appello.
    Con riferimento alla individuazione dell’Ordine competente a ricevere l’istanza di ammissione in via provvisoria e a provvedere sulla stessa si deve considerare la disciplina speciale posta dagli artt. 124 ss. del D.P.R. n. 115/02.
    Ai sensi di tale disposizione, infatti, l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata, dall’interessato o dal difensore, al consiglio dell’ordine forense “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”; qualora invece a procedere siano “la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
    Su tale istanza, il Consiglio dell’Ordine decide in via anticipata e provvisoria, trasmettendo gli atti al magistrato competente, che provvederà a pronunciarsi in via definitiva (Artt. 126 e 127).
    L’istanza non può dunque essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, giacché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”: nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.
    Non assume invece particolare rilievo il dato dell’appartenenza del difensore nominato al Consiglio dell’Ordine competente a ricevere l’istanza. Il difensore, infatti, ben può appartenere, ai sensi dell’art. 80, all’elenco tenuto da altro Ordine del distretto (o addirittura al di fuori di esso).
    L’Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’ordine forense costituito presso il “Tribunale accorpante”.
    Se così non fosse, l’accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e ammissione al gratuito patrocinio in capo all’Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante – conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente – genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si formasse un elenco unico comprensivo degli avvocati provenienti dall’ordine avente sede in un ex circondario di Tribunale, infatti, questi ultimi non verrebbero mai designati. Sarà dunque opportuno che gli ordini forensi coinvolti procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l’Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di tribunale (quello che risulta all’esito delle soppressioni).
    Con riferimento al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 97, comma 2, c,p,p., “i consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di Corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato [costituito ai sensi dell’art. 29, comma 2, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice], al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.
    Ai fini della formazione degli elenchi rileva dunque il distretto di Corte d’Appello, e non già il circondario di Tribunale. Se ne deve dedurre che possa ritenersi confermata in capo all’Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all’ufficio centralizzato di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p.
    A conferma di quanto sin qui osservato, può richiamarsi l’art. 29, comma 3, delle disp. att. c.p.p. il quale dispone, peraltro, che l’ufficio centralizzato “gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello”.
    Sarà pertanto cura del competente ufficio centralizzato di cui all’art. 29 delle disposizioni di attuazione provvedere a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali, conseguente alla soppressione di talune sedi o al loro accorpamento.
    Ma nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell’Ordine in relazione alla formazione delle liste e alla predisposizione dei turni.
    Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.

  • Quesito del COA di Oristano sul ricongiungimento di un periodo di pratica legale dopo la cancellazione dal registro dei praticanti

    Si chiede se sia possibile il ricongiungimento di un periodo di pratica legale per un praticante reiscrittosi al registro praticanti in data 8/3/2013 dopo essersi iscritto il 27/4/2009 e cancellato nell’aprile 2012 avendo cessato la pratica nel settembre 2010.

    La risposta al quesito è negativa, posto che l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

    In questo senso si è costantemente affermato questo Consiglio Nazionale anche con proprie decisioni n. 58/97 e n. 207/99 che, ancorché risalenti, sono state pronunciate in un contesto normativo per nulla difforme dall’attuale.
    È il caso di precisare comunque che il venir meno degli effetti della pratica, in caso di interruzione dalla stessa per più di sei mesi, è stato riaffermato anche dall’art. 41 c. 5 L. 247/12 norma che sarà peraltro applicabile solo a decorrere dal terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 11

    Quesito n. 324, COA di Oristano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila chiede di sapere se, come rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato con propria circolare n. 6/2013, il praticante avvocato possa, nel rispetto delle previsioni recate dalla legge n. 247/2012 (nuova Legge professionale forense), svolgere “il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo di pratica (18 mesi) e ciò in sintonia con un parere della Commissione consultiva di codesto Consiglio nazionale Forense pervenuto presso l’Avvocatura dello Stato in data 18/02/2013”.

    A tale riguardo, questa commissione si è già espressa con il parere n. 62 del 22 maggio 2013, indirizzato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con il quale ha preliminarmente precisato che il parere richiamato dall’Avvocatura era stato emesso stante l’intervenuta vigenza del D.P.R. n. 137/2012.

    Il quadro normativo è, però, radicalmente mutato a seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, sicché la commissione si è diversamente espressa, alla luce delle nuove previsioni, nel senso di ritenere, per le articolate ragioni esposte nel summenzionato parere, che “il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi”, in quanto “tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro”.
    Il parere richiesto dal COA aquilano va quindi reso nei termini di cui al parere n. 62 del 2013, che, per facilità di immediata consultazione, si allega al presente, costituendone parte integrante.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 26 marzo 2014, n. 10

    Quesito n. 319, COA de L’Aquila

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 260, COA di Firenze, Rel. Cons. Merli
    Parere 22 maggio 2013, n. 62

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l’interpretazione fornita dall’Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art. 48 della legge anzidetta), “presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.”. A tale riguardo, l’Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la “possibilità in via transitoria” di riconoscere “validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”, ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
    – In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
    – Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto.
    Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l’Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
    Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che “ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit..”.
    Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell’art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
    A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
    Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
    “a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
    b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
    “In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”.
    Orbene, poiché il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’Avvocato del libero foro e quella dell’Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
    Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, “presso l’Avvocatura di Stato per l’intero periodo.”.