Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere “se al fine della iscrizione nell’Albo degli Avvocati “iscrizione di diritto”, i Professori associati con nomina presso le facoltà universitarie titolari di insegnamenti in materie giuridiche nel settore IUS 10 – Diritto Amministrativo, acquisiscono il diritto di iscrizione nell’Albo senza necessità di superamento di esame di Stato”.

    A sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) L. 247/2012 possono essere iscritti all’albo avvocati altresì “…i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche”.
    Con tale locuzione la norma intende riferirsi ai ruoli accademici dei professori di prima e seconda fascia individuati all’art. 1 del DPR 382/80 che – rubricato “ruolo dei professori universitari e istituzione…..” – prevede appunto che detto ruolo comprenda le fasce a) dei professori straordinari ed ordinari e b) dei professori associati.
    Le suddette figure, ancorchè non esattamente sovrapponibili tra loro sotto molteplici profili, sono tuttavia caratterizzate entrambe dalla continuità e dalla stabilità dell’attività di insegnamento che non ricorre invece per i docenti a contratto e per i ricercatori a tempo determinato: tale circostanza è stata valorizzata in precedenti pareri di questo Consiglio Nazionale che hanno ritenuto la non applicabilità a queste figure del previgente art. 30 lett. a) Rdl 27/11/1933 n. 1578.
    La norma della nuova legge professionale riproduce, pur con parziali modifiche, la precedente previsione – secondo la quale potevano essere iscritti all’Albo degli Avvocati, dopo tre anni di insegnamento, i professori di ruolo delle discipline giuridiche delle facoltà della Repubblica – e, analogamente a quanto disponeva il richiamato art. 30, non richiede che l’attività di insegnamento sia svolta presso un dipartimento (già facoltà) di scienze giuridiche ma esclusivamente che il professore, ordinario o associato, appartenga al settore scientifico-disciplinare contrassegnato dal codice IUS (materie giuridiche).
    L’interpretazione letterale della norma non può lasciare dubbi: è l’insegnamento di materie giuridiche – in qualsiasi sede (purchè universitaria) venga svolto – che costituisce condizione per l’iscrizione all’albo degli avvocati, unico requisito essendo l’appartenenza del docente al settore scientifico-disciplinare IUS e risultando irrilevante che il ruolo organico di professore, ordinario od associato, venga ricoperto in dipartimento diverso da quello del settore giuridico.
    La risposta al quesito deve quindi essere resa nei seguenti termini: i professori associati, con nomina presso (qualsiasi) dipartimento universitario (già facoltà), che appartengano al settore scientifico-disciplinare IUS e svolgano quali titolari attività di insegnamento in materie giuridiche da almeno cinque anni, possono essere iscritti di diritto all’albo degli avvocati senza necessità del superamento del relativo esame di stato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 25 settembre 2013, n. 103

    Quesito n. 310, COA di Roma

  • Il COA di Isernia chiede se esistano direttive del CNF in base alle quali il COA sia tenuto a comunicare alla parte alla quale si riferisce la prestazione, l’avvio del procedimento di opinamento delle parcelle. In caso di risposta affermativa, quali siano tali direttive e dove possano essere reperite.

    In via preliminare va detto che non vi sono, nemmeno in via informale, direttive emanate dal CNF relativamente alle modalità e termini di espletamento dell’attività di espressione di parere di congruità, ciò in quanto l’attività di cui all’art. 29, comma I, lett. L), ha natura esclusivamente amministrativa svolta dall’Ente Pubblico non economico (COA). Orbene proprio in ragione della richiamata natura di Ente Pubblico non economico, nell’espletamento dell’attività amministrativa deve trovare applicazione la legge n. 241/90, ed, in particolare, la normativa relativa ai procedimenti amministrativi, nonché, ancora più specificamente, l’art. 7 in virtù del quale l’avvio del procedimento deve essere comunicato a tutti i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a tutti quei soggetti che in virtù di norma specifica abbiano il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo (in tal senso, questa Commissione si è già espressa con il proprio parere n. 2 del 16 gennaio 2013). Non vi è dubbio, quindi, che poiché il cliente assume la veste di soggetto nei confronti del quale il parere di congruità espresso dal COA è destinato a produrre effetti, questi debba essere avvisato dell’avvio del procedimento, facendo così sorgere in capo a lui anche tutti i diritti specificamente previsti dalla normativa richiamata (invio di deduzioni, accesso agli atti, osservazioni alla richiesta, ecc.).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 101

    Quesito n. 308, COA di Isernia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha chiesto, con lettera del 13 settembre 2013, di conoscere il parere di questo Consiglio con riferimento a due distinte problematiche, originate entrambe dall’intervenuta attribuzione alla competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, in forza del D. Lgs. n. 155/2012, dell’area geografica già destinata alla giurisdizione della sezione distaccata del Tribunale di Venezia in Portogruaro.

    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    Con il primo quesito si chiede di conoscere se l’attuale elettorato attivo e passivo del foro di Venezia sia composto dagli attuali iscritti al locale Ordine degli Avvocati, fra i quali sono annoverati anche gli avvocati con domicilio professionale nei Comuni ora ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone. Ciò in quanto l’Ordine dovrà indire elezioni suppletive.
    Con il secondo quesito si chiede di precisare se gli avvocati con domicilio professionale ora ubicato nel circondario del tribunale di Pordenone debbano iscriversi a quest’ultimo Ordine.
    Com’è noto, l’art. 7 della legge n. 247 di riforma della professione forense, approvata il 31 dicembre 2012 ed entrata in vigore in data 15 gennaio 2013, prescrive che l’avvocato debba iscriversi all’Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, “di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.”.
    Discende dalla normativa dianzi richiamata quanto segue.
    Il succitato art. 7 reca una previsione di contenuto non cogente, “di regola” (equivalente, secondo lo Zingarelli, ai sinonimi solitamente od usualmente), che coincide con quella leggibile nel successivo art. 13, laddove si prevede che la pattuizione del compenso professionale avviene “di regola per iscritto”, ma che nulla vieta si perfezioni in altra forma. La perfetta coincidenza del principio applicabile alle due diverse fattispecie impone dunque un’interpretazione uniforme. Di conseguenza, il domicilio professionale ed il luogo della prevalente attività dell’avvocato potrebbero anche non coincidere.
    Nel caso che ci occupa, dunque, la prescrizione cogente recata dalla norma succitata è costituita dalla necessaria coincidenza fra l’ubicazione del domicilio professionale dichiarato al momento della richiesta di iscrizione ex art. 17, c. 1, lett. c) ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova. Per tale ragione, l’iscritto avente il domicilio professionale oggi ricadente, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 155/2012, nel circondario del Tribunale di Pordenone, dovrebbe trasferire la propria iscrizione all’Ordine di Pordenone, malgrado l’attività prevalente possa, per qualche tempo ancora, gravare sul foro veneziano.
    La determinazione del domicilio costituisce, dunque, il principio inderogabile al quale fare riferimento, anche a prescindere dall’eventuale coincidenza del medesimo con il luogo nel quale viene prevalentemente svolta l’attività. La proroga dei Consigli dell’Ordine in carica fino al 31 dicembre 2014, disposta dalla norma transitoria della legge di riforma, non pregiudica l’applicazione immediata del principio anzidetto, posto che essa è volta ad assicurare un opportuno
    periodo di continuità operativa, nelle more della predisposizione dei regolamenti attuativi, in capo ai Consigli e che questa continuità non è compromessa dalla marginale rideterminazione dell’elettorato.
    Posto quanto sopra, si osserva, da ultimo, che l’ottemperanza al nuovo principio potrà agevolmente conseguirsi mediante il procedimento contemplato dal comma 12 dell’art. 17 della legge professionale vigente; a seguito della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell’Ordine di attuale appartenenza, l’iscritto potrà infatti confermare, ovvero diversamente dichiarare, il proprio domicilio professionale e conseguentemente convenire con il Consiglio medesimo se persista, ovvero sia venuto meno, il requisito essenziale per l’iscrizione all’albo previsto dall’art. 17, c. 1, lett. c), legge n. 247/12.
    La risposta, necessariamente articolata, al primo quesito va pertanto data nel senso che:
    1) gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria dal D. Lgs. n. 155/2012 – All. 1 Tab. A, debbono regolarizzare la propria iscrizione all’albo ottemperando alla prescrizione recata dall’art. 7 legge n. 247/2012. A tal fine, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia potrà procedere alla revisione dell’albo, effettuando le opportune comunicazioni a detti iscritti. Sarà peraltro opportuno che, al procedimento di revisione vero e proprio, l’Ordine faccia precedere una circolare con l’invito agli iscritti che si trovano in quella singolare posizione a dichiarare un nuovo domicilio nel circondario (se vogliono rimanere nell’albo d’origine); o, in alternativa, a chiedere il trasferimento ad altro Ordine. Qualora, peraltro, questi ultimi non dovessero procedere alla modifica del domicilio professionale, spostando il medesimo nel territorio attualmente corrispondente al circondario del Tribunale di Venezia, l’Ordine di Venezia non potrà che procedere alla loro cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti prescritti dall’art. 17 della legge n. 247/12 per l’iscrizione in quell’Albo;
    2) di conseguenza gli Avvocati iscritti all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, aventi però domicilio professionale nel territorio dell’attuale circondario del tribunale di Pordenone non costituiscono elettorato attivo e passivo ai sensi dell’art. 25, c. 2, legge n. 247/2012, finché non si provvede – dietro presentazione di apposita domanda – all’iscrizione degli avvocati che hanno maturato il requisito necessario (domicilio professionale nel territorio conferente) a seguito della riforma della geografia giudiziaria.
    Il parere riportato sub a1 costituisce anche risposta al quesito formulato dal COA di Venezia sub 2.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 100

    Quesito n. 305, COA di Venezia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha chiesto, con nota del 6 agosto 2013 Prot. n. 18859, parere in merito alla sussistenza, o meno, di incompatibilità all’esercizio professionale nel caso di un iscritto che svolga funzioni di consigliere delegato in una società a r. l. con socio unico l’Agenzia del Demanio.

    Segnala, in punto di fatto, il Consiglio rimettente che il quesito concerne una società oggetto di confisca definitiva, acquisita al patrimonio dello Stato e gestita dall’ “Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (ex D.L. n. 4/2010); l’attività del consigliere delegato implicherebbe, inoltre, l’esercizio di funzioni connesse alla sola ordinaria amministrazione.
    Osserva la Commissione che, nella fattispecie, assume rilievo dirimente il profilo della compagine sociale, pacificamente e per l’intero pubblica, dell’ente giuridico interessato. Ciò consente di escludere, a norma del secondo periodo dell’art. 18, comma 1 lett. c) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, a priori ogni aspetto di incompatibilità.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che l’interessata non versi in condizione ostativa alla permanenza nell’albo custodito dal Consiglio rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 99

    Quesito n. 303, COA di Palermo

  • Il COA di Palermo chiede di chiarire se l’esperimento del tentativo di conciliazione sia atto prodromico necessario onde poter rilasciare parere di congruità richiesto dall’iscritto, ovvero se un tale parere possa essere rilasciato a prescindere dal tentativo di conciliazione.

    In merito al quesito posto la Commissione, con parere del 22 maggio 2013, n. 59, ha già fornito risposta. Il parere, pur formulato in termini formalmente diversi, in quanto nel quesito si chiedeva se il parere di congruità potesse essere emesso senza aver preventivamente espletato il tentativo di conciliazione, risulta dirimente anche per la presente questione.
    La legge n. 247/12, all’art. 29, contempla il potere di esprimere pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (art. 29, comma I, lett. L). Tale potere è specificato nell’art. 13, comma 9, che al secondo periodo inquadra il ruolo del Consiglio dell’Ordine territoriale senza prevedere alcun aggravio del procedimento di liquidazione, la cui attivazione compete in via esclusiva all’iscritto e prevede come unico presupposto la mancanza dell’accordo. La netta divisione dei due periodi del comma 9, la diversità dei soggetti cui spetta il diritto di impulso e la ripetizione in entrambi i periodi della medesima espressione “in mancanza di accordo” depone per la mancanza di pregiudizialità del tentativo di conciliazione rispetto alla richiesta di parere. Infatti l’espressione “in mancanza di accordo” non è riferita alla sussistenza di un’intesa raggiunta in qualsiasi forma anche in seguito a tentativo esperito dal COA, ma si riferisce specificamente all’esistenza dell’atto di cui al comma 2 dell’art. 13 (L.n. 247/12), che prevede che il compenso sia pattuito di regola per iscritto. Allorquando tale pattuizione manchi e vi sia contestazione da parte del cliente il professionista, a prescindere dal tentativo di conciliazione, cui potrebbe non avere interesse, può chiedere al COA un opinamento di congruità della pretesa economica avanzata. Non è chi non veda come in considerazione di quanto detto tra l’esperimento del tentativo di conciliazione e la richiesta di espressione di parere di congruità non si configuri alcun rapporto di pregiudizialità, ma al contrario si a conferma dalla lettera della norma che l’adozione del parere non è preclusa dalla mancanza di preventivo tentativo di conciliazione, ma subordinata alla sola assenza dell’accordo di cui all’art. 13, comma 2.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 98

    Quesito n. 302, COA di Palermo

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha richiesto, con nota del 29 luglio 2013 Prot. n. 629/2013, parere in merito alla possibilità di assimilare, ai fini dello svolgimento della pratica forense, alla presenza in udienza quella avanti all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

    Il Consiglio rimettente evidenzia, in particolare, che l’interessata avrebbe segnalato la natura “giurisdizionale” di talune attività dell’Autorità.
    Osserva la Commissione che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, quale organismo pubblico indipendente, espleta funzioni di natura tipicamente amministrativa ed identica natura hanno i provvedimenti (ancorché di portata sanzionatoria) che la stessa adotta nell’attuazione delle sue competenze a tutela della concorrenza di settore e degli interessi dei consumatori.
    Deve, pertanto, sistematicamente escludersi che la partecipazione alle audizioni disposte dall’Autorità possa equivalere, in via sostitutiva, a quella alle udienze nel numero prescritto per ogni semestre di pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 97

    Quesito n. 300, COA di Milano

  • L’Ordine degli Avvocati di Messina chiede un parere relativo alla validità della laurea “honoris causa” ai fini dell’iscrizione del Registro dei Praticanti o all’Albo degli Avvocati.

    La risposta è al quesito è resa nei seguenti termini.
    La laurea “honoris causa” è un riconoscimento esclusivamente onorifico, privo degli effetti della laurea rilasciata dalle Università a conclusione di un percorso pluriennale di studi e sulla base del superamento dei prescritti esami.
    Pertanto, essa non può essere considerata titolo idoneo all’iscrizione nel Registro dei Praticanti e/o nell’Albo degli Avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 25 settembre 2013, n. 96

    Quesito n. 299, COA di Messina

  • Il COA di Torino chiede di conoscere le modalità da seguire per ottenere il riconoscimento della Scuola Forense.

    L’art. 29, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12 prevede che il Consiglio dell’Ordine, nel sovraintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisca ed organizzi scuole forensi “secondo le modalità previste da regolamento del CNF”.
    Nelle more dell’approvazione di tale regolamento, pertanto, non è possibile fornire una risposta al quesito.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 25 settembre 2013, n. 95

    Quesito n. 297, COA di Torino

  • Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ha richiesto, con nota del 12 luglio 2013, parere in merito al regime dell’incompatibilità, delineato dall’art. 18 lett. a) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, con specifico riguardo alla possibilità di contemporanea iscrizione, da parte di un avvocato, all’albo professionale forense ed a quello dei consulenti in proprietà industriale.

    Il Consiglio rimettente segnala che l’albo dei consulenti in proprietà industriale, istituito dall’art. 38 del D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, rinviene la sua disciplina regolatoria negli artt. 201 e segg. del Codice della Proprietà Industriale; viene, altresì, evidenziato che nel detto albo risultano iscritti, con provenienza da diverse estrazioni professionali, tutti coloro che intendano rappresentare i terzi in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni di fronte all’amministrazione preposta alla concessione dei relativi diritti.
    Si tratta, nella sostanza, di un albo cui i terzi sono tenuti ad attingere per l’individuazione del rappresentante dei loro interessi, fatta espressamente salva la facoltà di conferire mandato o procura ad un avvocato; quest’ultimo, pertanto, può liberamente patrocinare, anche in subiecta materia, una parte indipendentemente dall’iscrizione nell’albo in questione.
    Osserva la Commissione che l’art. 18, lett. a) della Legge 247/2012, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del numerus clausus, le relative eccezioni, alla cui stregua deve escludersi che l’avvocato possa contemporaneamente essere iscritto anche all’albo dei consulenti in proprietà industriale. La disposizione di legge in esame, dettando regole tassative in ordine all’esercizio della professione forense, non si presta ad interpretazioni analogicamente estensive.
    Ritiene, in conclusione, la Commissione che sussiste incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e quella all’albo in custodia del Consiglio rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 94

    Quesito n. 296, Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

  • Il COA di Forlì Cesena chiede che il CNF voglia chiarire se sia possibile, da parte del COA, esprimere parere di congruità sulla notula professionale predisposta da proprio iscritto quando la richiesta provenga esclusivamente dal cliente dell’Avvocato.

    La legge n. 247/12, all’art. 29, comma I, lett. L), contempla il potere di rendere pareri sulle liquidazioni dei compensi spettanti agli iscritti; il secondo periodo dell’art. 13, comma 9, L. cit., contempla le modalità per il rilascio del detto parere e specificatamente individua i soggetti cui compete l’attivazione del procedimento. La lettura di quest’ultima norma non pone in alcun dubbio che unico presupposto sia la “mancanza di accordo”, ma soprattutto che il soggetto abilitato a formulare la richiesta di parere sia solamente l’iscritto; in questo senso lascia propendere il dato testuale secondo cui “… su richiesta dell’iscritto può rilasciare un parere”. Il cliente, dunque, anche nel caso di mancanza di accordo non può rivolgere al Consiglio alcuna istanza volta a richiedere una pronuncia di congruità, rimanendo, pertanto, legittimato alla sola promozione di tentativo di conciliazione che, vale la pena ribadirlo anche in questa sede, non è condizione pregiudiziale all’espressione dell’eventuale parere di congruità.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 93

    Quesito n. 295, COA di Forlì Cesena