Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Massa Carrara chiede: “se l’Abogado, iscritto da due anni nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti, possa essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’art. 81 del DPR 115/2002 e successive modifiche”.

    Va, innanzi tutto, evidenziato che ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. A norma del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

    Ne consegue che l’avvocato stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.
    La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
    Orbene, dovendo l’avvocato stabilito agire d’intesa con altri avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l’insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.
    A prescindere da tali considerazioni è da aggiungere che l’iscritto da due anni all’Albo ordinario non sarebbe da considerarsi in possesso dei requisiti di anzianità (sei anni) richiesti dall’art. 81. Se l’abogado fosse parificato a un iscritto all’Albo, questi mancherebbe del requisito dell’anzianità essendo, come risulta dalla richiesta di parere, iscritto da soli due anni. In ragione di quanto sopra esposto, deve tuttavia ritenersi che, con riferimento all’avvocato stabilito, il termine a quo per il computo del sessennio ai fini dell’iscrizione negli elenchi per la difesa d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato decorra in ogni caso a partire dall’avvenuta integrazione nell’Albo, allo scadere del triennio di stabilimento (o dall’avvenuto riconoscimento del titolo straniero, previo esame da sostenersi dinanzi al Consiglio nazionale forense).

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 21 maggio 2014, n. 39

    Quesito n. 395, COA di Massa Carrara

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza pone il seguente quesito: se, in un giudizio di separazione, il difensore di uno dei coniugi possa produrre documentazione bancaria intestata all’altro coniuge, pervenuta all’indirizzo coniugale dopo l’inizio della causa, facendo così prevalere il diritto di difesa del proprio assistito sul diritto alla privacy di controparte e così presupponendo la sussistenza di una causa esimente, sotto il profilo deontologico della condotta dell’avvocato che tale documentazione abbia prodotto.

    Il quesito, quindi, pare esclusivamente richiamare quelle norme contenute nel cosiddetto Codice della Privacy (D.Lvo n. 196/2003), sostanzialmente contemplate dal comma 5, lett. b) dell’art. 13 e dal comma 1, lett. f) dell’art. 24.

    L’orientamento della dottrina e dell’Autorità garante è ispirato, nella materia de qua, a principi di sicuro rigore.
    In particolare, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata, seppur nell’ambito di fattispecie diversa, ma sostanzialmente assimilabile all’ipotesi prospettata dal Consiglio richiedente, con il medesimo rigore. Nella “Newsletter” n. 84 del 21-27 maggio 2001 ha infatti dettato il seguente principio: “Le banche non possono comunicare illegittimamente informazioni sui conti dei loro clienti a persone estranee che chiedono di conoscere tali informazioni per meglio tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria. Anche la sola conferma dell’esattezza dei dati relativi ad un cliente, fornita ad un terzo che non ne abbia titolo, rappresenta una illegittima divulgazione e una violazione del segreto bancario.”.
    Ne consegue che, se il divieto di divulgazione vale per la banca nei confronti del terzo privo di titolo, il medesimo divieto dovrà valere anche per il terzo medesimo, qualora, indebitamente, sia entrato in possesso di dati bancari che non lo riguardano.
    La fattispecie prospettata, però, involge a pare della Commissione considerazioni ulteriori e decisive, atteso che essa si colloca in un ambito di riservatezza tutelato dalla norma penale, segnatamente dall’art. 616 c.p., la cui rubrica recita “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”.
    Dalla formulazione del quesito, sembra potersi evincere che l’acquisizione dei documenti che si intende produrre in giudizio sia avvenuta tanto in violazione della normativa in tema di privacy (per assenza del consenso dell’interessato, quanto in violazione dell’art. 616 c.p.
    Il parere richiesto va quindi reso nei seguenti termini:
    il difensore di una parte in un giudizio di separazione non può produrre come prova la documentazione bancaria intestata all’altro coniuge, pervenuta all’indirizzo coniugale dopo l’inizio della causa, della quale l’assistito si fosse appropriata sottraendola al legittimo destinatario.
    Va da sé, peraltro, che l’Avvocato che eventualmente concorra nelle summenzionate azioni potrà essere ritenuto corresponsabile delle violazioni sia della norma penale che di quella civile.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 21 maggio 2014, n. 38

    Quesito n. 388, COA di Piacenza

  • Il COA di Palermo chiede: “ se la professione di avvocato e, quindi, il mantenimento dell’iscrizione al relativo Albo ordinario, è incompatibile con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a progetto caratterizzato dall’autonomia operativa senza vincoli di orario e di presenza che si concluderà con il conseguimento del progetto (individuato con la scadenza di una legislatura) ed avente ad oggetto l’attività di coadiutore nello studio, sviluppo di soluzioni ed analisi di questioni politiche, nell’ambito del programma di legislatura del gruppo politico di appartenenza.” 

    Con il quesito, così come sottoposto all’esame della Commissione, si chiede un giudizio di merito sottratto al potere di questa Commissione essendo potere esclusivo del Consiglio dell’Ordine.

    Questa Commissione può rilasciare soltanto pareri di carattere generale che non implichino una valutazione di merito ma siano limitati all’indicazione della corretta applicazione-interpretazione della norma.
    Orbene, nella specie, come già sostenuto con il parere n. 20/2012, la questione riguardante la natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, (antecedente al co.co.pro) veniva affrontata rilevandosi che, con tale tipo di contratto, si introduceva una nuova forma di rapporto lavorativo, alternativa al rapporto di lavoro dipendente, spesso elusiva del rapporto di lavoro subordinato, avente tutte le caratteristiche di fatto del rapporto di dipendenza, ma senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Tale tipo di contratto con la cd. Legge Biagi è stato sostituito dal contratto di collaborazione a progetto, che a differenza del precedente ha una durata prefissata ed è assoggettato ai fini fiscali alle regole stabilite per il lavoro autonomo. Dalla richiesta si evince che, se pure definito “contratto di collaborazione a progetto”, il rapporto s’individuerebbe in concreto, stante la durata prefissata (tempo determinato) e la specificità dell’oggetto (coadiutore nello studio e sviluppo di soluzioni, analisi di questioni politiche) in un rapporto coordinato e continuativo a progetto, assimilabile, pertanto, ad attività di lavoro autonomo. Orbene, con l’entrata in vigore della L. n. 247/12 [art. 18, comma 1, lett. a)] si è introdotta un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, attinente a qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È chiaro che non sia la natura del soggetto a caratterizzare la prestazione di lavoro autonomo, ma occorra analizzare l’oggetto della prestazione al fine di determinarne la natura della stessa. Ne consegue che non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa aventi finalità/natura scientifica hanno di per se solo tale natura, ben potendo in concreto l’oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dal soggetto (ed es. marketing, consulenza politica, ecc.), con la conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma1, lett. a), L. n. 247/12.
    In risposta al quesito dunque si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente…” e tanto indipendentemente dalla sussistenza o meno di un contratto di collaborazione a progetto che pur sempre è riconducibile al modello legale di rapporto di lavoro autonomo costituendo una forma di lavoro non subordinato, sempre che si sia in presenza di un progetto specifico. che può essere accertato e valutato solo in sede di merito dal COA.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 21 maggio 2014, n. 37

    Quesito n. 385, COA di Palermo

  • Il COA di Lagonegro formula i seguenti quesiti: 1) se possa considerarsi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che contestualmente all’esercizio della professione forense, svolga la docenza di materie giuridiche presso istituto scolastico pubblico (eventualmente a tempo pieno) omettendone la preventiva comunicazione al proprio Ordine di appartenenza; 2) se possa considerarsi destituito di jus postulandi l’avvocato esercente anche la docenza, che difenda una parte privata in controversie che coinvolgono come altra parte in causa una Pubblica Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui non sia la sua stessa Scuola di appartenenza, ciò in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 56 bis, L. n. 662/1996 come modificato dalla L. n. 140 del 28.5.1997

    La risposta è nei seguenti termini:

    Quesito n. 1: L’art. 19,c. 1 della legge professionale dispone, in deroga a quanto stabilito dall’art. 18, che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Trattandosi di compatibilità espressamente prevista dalla legge, il docente di materie giuridiche in istituti scolastici pubblici di secondo grado non è tenuto a dare alcuna comunicazione del proprio status all’Ordine professionale di appartenenza.
    Egli, tuttavia, deve comunicare l’iscrizione all’albo professionale al dirigente della scuola in cui presta servizio al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere la libera professione. Quest’ultimo profilo riguarda l’ordinamento scolastico e non l’ordinamento professionale. La mancanza di autorizzazione non incide comunque sullo jus postulandi, ma l’effettivo esercizio dell’attività professionale senza autorizzazione può costituire illecito disciplinare sia per l’ordinamento scolastico sia per l’ordinamento professionale.
    Quesito n. 2: La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza (Corte Cass. SS.UU. n. 5035/2014 e Corte d’Appello Reggio Calabria, Sez. Lavoro n. 1530/2012) che l’ha risolta nel senso della conservazione dello jus postulandi da parte dell’avvocato-docente che difenda in giudizio una parte privata (o pubblica) contro una pubblica amministrazione. Come precisato da Cass. SS.UU. Cit. l’atto posto in essere dal difensore, quando sia iscritto all’albo e munito di procura , non diventa invalido in presenza di incompatibilità quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che rilevano semmai sul piano disciplinare ma non privano della legittimazione all’esercizio della professione. La pronuncia in esame riprende un orientamento già adottato da Cass. SS.UU. n. 3064/1988, ma anche Sez. III^ n. 1750/1984, e mai contraddetto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 31

    Quesito n. 378, COA di Lagonegro

  • Il COA di Trieste, alla luce della nuova Legge Professionale chiede: a) se resti sempre valido il principio secondo il quale l’opinamento della parcella possa essere richiesto esclusivamente dal professionista interessato e non anche dal cliente; b) se pure in presenza di contratto con il cliente in tema di compensi l’Avvocato possa presentare al COA richiesta di visto di congruità su nota redatta sulla base dei parametri che preveda un compenso diverso da quello contrattuale al solo fine di far ottenere al proprio cliente e in quei limiti il rimborso delle spese di difesa da parte della P.A., rimborso condizionato al previo parere di congruità.

    In relazione al quesito sottoposto alla Commissione, in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista.

    Quanto al secondo quesito, l’Avvocato in presenza di contratto valido e non contestato dal cliente non può presentare parcella per compensi di importo diverso da quanto stabilito nel contratto stesso, anche se sulla base dei parametri vigenti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 29

    Quesito n. 376, COA di Trieste

  • Il COA di Monza chiede parere in ordine alla possibilità: a) per il praticante o il praticante abilitato di mantenere l’iscrizione presso un foro e, contemporaneamente iscriversi come avvocato stabilito presso altro foro; b) per il praticante o il praticante abilitato di mantenere l’iscrizione presso un foro e, contemporaneamente iscriversi come praticante, praticante avvocato abilitato, ovvero avvocato presso altro foro. Chiede, inoltre, di sapere se la condotta abbia rilevanza disciplinare e a chi competa e, con quale procedura, effettuare la cancellazione.

    A norma dell’art. 2, comma 3, L. n. 247/12 l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione. La norma vale oltre che per l’Avvocato anche per il praticante avvocato abilitato al patrocinio. Dunque, qualunque sia la qualifica (praticante; praticante abilitato; Avvocato; Avvocato stabilito) questi non può essere iscritto in due albi tenuti da diversi Ordini circondariali. A conforto di tale tesi soccorre l’art. 7 L.cit. “Prescrizioni per il domicilio” che stabilisce che l’Avvocato si debba iscrivere nell’Albo del circondario del Tribunale del luogo ove ha il domicilio professionale, coincidente il più delle volte con quello in cui svolge in maniera principale la professione. Il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, prevede espressamente che il professionista possa istituire propri uffici al di fuori del circondario del Tribunale nel cui albo è iscritto. In tale ipotesi il professionista dovrà darne comunicazione ai due ordini: quello d’iscrizione e quello ove si trova l’ufficio “secondario”, che provvederà (ex art 7, comma 4, L.cit.) ad inserire il nominativo in un apposito elenco dedicato agli avvocati iscritti in albi tenuti presso fori diversi. Ne discende che se è prevista la semplice comunicazione ovvero l’istituzione di apposito elenco degli Avvocati iscritti in Albi tenuti presso ordini territoriali diversi, non sia in alcun modo prevista e possibile l’iscrizione del professionista in due Albi tenuti presso Consigli dell’Ordine diversi. Una volta accertata l’iscrizione in Albi territoriali diversi, l’iniziativa di cancellazione spetterà all’Ordine cui l’istanza di iscrizione sia stata presentata successivamente, dopo aver sentito il professionista al fine di conoscere quale sia il luogo nel quale questi intenda mantenere il proprio domicilio professionale, il medesimo COA valuterà se ricorrano i presupposti per ritenere integrata una violazione disciplinare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 28

    Quesito n. 374, COA di Monza

  • Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di conoscere se un Avvocato stabilito possa essere inserito nell’elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato e in quello dei difensori d’Ufficio e se possa essere autorizzato alle notifiche ex L. n. 53/94 e successive modifiche.

    Ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

    Da quanto detto consegue che l’avvocato stabilito possieda uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.
    La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
    L’avvocato stabilito esplicherebbe, dovendo agire d’intesa con altri avvocati, una difesa limitata che induce a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.
    Quanto al regime delle notifiche ex L. n. 53/94, la Commissione non ha motivo di discostarsi dai propri precedenti pareri nn. 33/12 e 97/11, con i quali ha ritenuto che “sia consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’avvertenza peraltro che, ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex art. 82 c.p.c. d’intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, l. 96/2001” (così, in particolare, il parere n. 97/2011).

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 27

    Quesito n. 373, COA di Barcellona Pozzo di Gotto

  • Quesito del COA di Trapani: è compatibile con l’esercizio della professione forense la qualifica di lavoratore socialmente utile presso le Pubbliche Amministrazioni?

    Si chiede se sia compatibile l’esercizio della professione forense con la qualifica di lavoratore socialmente utile presso le Pubbliche Amministrazioni.

    In riferimento al quesito posto dal COA remittente, può osservarsi che la qualità di Lavoratore Socialmente Utile presuppone la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cui abbia fatto seguito una collocazione in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e successivamente, con Decreto Ministeriale, l’inserimento del soggetto interessato nelle liste dei Lavoratori Socialmente Utili, che prestano la propria attività in favore di Amministrazioni Pubbliche.
    Tale presupposto rende quindi incompatibile l’esercizio della professione forense da parte di un soggetto che continui a mantenere l’iscrizione nelle predette liste, nonché a ricevere la relativa indennità.
    Né, per sostenere la tesi contraria può essere invocata la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso la possibilità che l’attività prestata dagli LSU presso le Amministrazioni possa trasformarsi in rapporto di pubblico impiego, giacché – a tacer d’altro – tanto è impedito dalla norma generale che prevede la necessità dell’esperimento di concorso per accedere ai ruoli del pubblico impiego (così come analogamente per i contratti a tempo determinato posti in essere da Amministrazioni Pubbliche è escluso che possano trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato pur in presenza dei requisiti che ne consentirebbero la cd. conversione nel settore privato).
    Non senza dire infine, che le eccezioni alle norme sull’incompatibilità con la professione di Avvocato sono tassative e vanno riguardate in un’ottica necessariamente restrittiva – così come sempre affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di questo Consiglio – e a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge Professionale (art. 19) riguardano l’insegnamento o la ricerca in materia giuridica nell’Università o nelle scuole secondarie pubbliche o presso Enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione pubblica, i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, nei limiti consentiti nell’ordinamento universitario, ed infine gli Avvocati che esercitano attività legale per conto di Enti Pubblici, con la limitata facoltà di curare esclusivamente gli affari propri dell’Ente, nonché quelle previste in via residuale dall’art. 18 L.P.

    Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 9 aprile 2014, n. 26

    Quesito n. 372, COA di Trapani

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia chiede un parere in ordine alla compatibilità o meno tra esercizio della professione forense e attività di docente della scuola primaria.

    Al quesito è stata data risposta in occasione di identica richiesta del Coa di Pescara (parere 11.12.13 n. 119, al quale si rinvia).

    L’art. 19, c. 1, della l. n. 247/12 non consente, peraltro, alcuna interpretazione estensiva trattandosi di norma che deroga alle disposizioni generali in materia di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel.Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 25

    Quesito n. 369, COA di Brescia

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 334, COA di Pescara, rel. Cons. Salazar
    Parere 11 dicembre 2013, n. 119

    Il COA di Pescara chiede parere sulla compatibilità della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria , alla luce della sentenza della Corte di Cassazione. n. 22623 dell’8.11.2010 e in considerazione della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 del RDL n. 1578/33 con riferimento all’art. 19 della L. n. 247/2012.
    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettua dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari della Repubblica.
    Fino alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22623 dell’8 nov. 2010 la suddetta disposizione è stata interpretata in senso rigorosamente restrittivo. L’eccezione alla regola della incompatibilità era pertanto limitata ai docenti degli istituti secondari della Repubblica, tra i quali non rientrano gli insegnanti elementari, appartenenti ad altro – e inferiore – grado di scuola.
    La citata sentenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato siffatto orientamento attraverso l’interpretazione estensiva della norma di riferimento alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento sul quale – secondo la Corte – poggia l’eccezione in esame, da estendere, senza limiti a tutto il personale insegnante.
    L’art. 19 della nuova legge professionale, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità, utilizza una formula totalmente diversa che non consente di mantenere ferma l’interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla norma precedente. Il nuovo testo dispone infatti che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ne deriva che il dato fondamentale, ai fini della compatibilità, è ora costituito dall’insegnamento (o dalla ricerca) in materie giuridiche.
    L’insegnante elementare non può pertanto essere iscritto nell’albo degli avvocati.

  • Il COA di Pescara chiede di sapere se l’esenzione dall’obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall’Albo ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.

    L’ art. 11, c. 2, della l. n. 247/12 limita l’esenzione dall’obbligo formativo agli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, c. 1, per il periodo del loro mandato. L’avvocato iscritto all’albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del c. 2 dell’art. 20 rimane invece assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 24

    Quesito n. 367, COA di Pescara