Ai fini della risposta al quesito, si rinvia alle Linee guida inviate ai COA in data 4 giugno 2024.
Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 25 maggio 2026
Ai fini della risposta al quesito, si rinvia alle Linee guida inviate ai COA in data 4 giugno 2024.
Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 25 maggio 2026
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12 prescrive che la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.”.
Indipendentemente dall’interpretazione dei precedenti pareri di questo Consiglio, resi tutti su fattispecie con tratti di specificità, si rileva quanto segue.
Dal disposto dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, discende che:
a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’iscrizione nel registro del tirocinio;
b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l’iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto inutiliter.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 25 maggio 2026
Il quesito, pur attenendo a materia fiscale e dunque diversa dall’ordinamento e dalla deontologia forense, riguarda profili direttamente incidenti sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato e può essere dunque ritenuto ammissibile alla luce di quanto previsto alla lettera d) della comunicazione inviata ai COA il 22 maggio 2023.
La risposta è resa nei termini seguenti, fermo restando che si tratta di mere indicazioni interpretative relative a materia estranea agli ambiti sui quali il Consiglio Nazionale Forense può intervenire (e cioè ordinamento e deontologia forense).
L’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115/2002 include tra i procedimenti per i quali è dovuto il pagamento del contributo unificato – determinando lo stesso nella misura di euro 43 – anche le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis.
Tale ultima disposizione prevede che “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”.
Da tale disposizione discende quindi che:
a) nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), salvo che l’interessato si trovi nelle condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
b) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 3, il quale dispone che – per tali procedimenti – il contributo è ridotto della metà, sempre che non ricorrano le condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
c) per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1. Nel caso dei processi dinanzi alla Corte di cassazione quindi: c1) non si applica la deroga prevista dall’articolo 9, comma 1-bis (e si applicano cioè le regole ordinarie sulla capacità reddituale di cui all’articolo 76) e c2) il contributo è dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore di cui all’articolo 13, comma 1. Da ciò dovrebbe discendere tuttavia, a rigore, che per effetto dell’ultimo inciso dell’articolo 9, comma 1-bis ai processi dinanzi alla Corte di cassazione non si applichi la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1-bis che, come anticipato, prevede il raddoppio del contributo unificato.
Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 25 maggio 2026
La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023).
Nel caso di specie, l’attività di cui al quesito appare – almeno in parte – inscindibilmente legata all’esercizio di attività professionale. Infatti, almeno per quel che riguarda la quantificazione definitiva delle somme dovute alla controparte tale attività corrisponde a quella che svolge ordinariamente anche l’avvocato del libero foro. Lo stesso non è a dirsi, evidentemente, per le attività di mera esecuzione del pagamento che, come tali, hanno natura amministrativa e quindi non possono essere esercitate dall’avvocato dipendente dell’ente. Ne consegue che, fermo restando il quadro generale che precede e nei limiti enunciati, l’attività di cui al quesito possa ritenersi compatibile.
Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 25 maggio 2026
Come ritenuto da ultimo nel parere n. 13/2026, il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dall’articolo 17 della legge n. 247/12 ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell’esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all’articolo 16 del Codice deontologico forense.
Pertanto, fermo restando quanto precede, la chiusura della partita IVA non incide sulla permanenza dell’iscrizione nell’Albo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 22 maggio 2026
In particolare, chiede di sapere se “in riferimento alle prestazioni professionali rese dal difensore a beneficio di un cliente contro più soggetti e poste in essere dopo la data del 23 ottobre 2023, l’aumento del 30 % del compenso spettante all’avvocato sancito ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. M. 10 marzo 2014, n. 55 possa integrare i parametri di compenso minimo stabiliti dalla L. 21 aprile 2023, n. 49, arrivando dunque ad annoverare all’interno del perimetro del minimo tariffario previsto dalla legge anche l’ulteriore 30% del compenso nei casi di cui all’art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con conseguenziale nullità delle eventuali pattuizioni di segno contrario”.
La risposta è resa nei termini che seguono.
In primo luogo, l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che, quando in una causa l’avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Tale previsione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il difensore assista un solo soggetto contro una pluralità di parti. La ratio della norma è chiaramente individuabile nell’esigenza di tenere conto dell’incremento della complessità dell’attività difensiva derivante dal maggiore numero di soggetti processuali coinvolti nel giudizio. La giurisprudenza ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, la maggiorazione ha natura obbligatoria, a seguito della soppressione dell’inciso «di regola» ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del citato decreto.
In secondo luogo, la disciplina dell’equo compenso dettata dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 presenta un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3).
Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all’articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, per le prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, l’aumento del 30% del compenso previsto dall’art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel caso di assistenza prestata a favore di un solo soggetto contro più parti, possa integrare una causa di nullità di eventuali pattuizioni difformi esclusivamente qualora la prestazione professionale rientri nell’ambito di applicazione soggettivo della L. 21 aprile 2023, n. 49. Diversamente, al di fuori di tale ambito, resta ferma la validità delle pattuizioni liberamente concordate tra le parti.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 22 maggio 2026
In particolare, chiede di sapere se:
1. è obbligo assoluto – o mera facoltà – per il Coa di dotarsi di un elenco di “sostituti volontari” che sostituiscano il turnista impedito già nominato, anziché ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste liberi già elaborate dal gestionale;
2. nell’ipotesi di scelta di adozione della suddetta lista, quali adempimenti formali e materiali debbano essere adottati dal Coa;
3. nell’ipotesi in cui la lista non venga predisposta, quale criterio debba essere adottato in caso di turnista impedito già nominato;
4. il turnista impedito possa delegare il turno di udienza assegnatogli ex art. 102 c.p.p.
Al quesito n. 1, come pure ricordato dal COA richiedente, è stata già data risposta con parere n. 47 del 28.11.2023 cui si rinvia. Merita, tuttavia, sottolineare che le uniche liste delle quali il COA deve obbligatoriamente dotarsi sono quelle indicate nell’art. 15 del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.
Il quesito n. 2 ha ad oggetto adempimenti di competenza esclusiva degli Ordini territoriali in considerazione della circostanza che le liste sono dagli stessi direttamente gestite (come pure sottolineato nel 2° cpv del parere n. 47 del 28.11.2023).
La riposta ai quesiti n. 3 e 4 pure è già stata data nel parere anzi richiamato nella parte in cui si è affermato che (in caso di non istituzione della lista) non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.
Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 27 marzo 2026
L’art. 6 (Domanda per la permanenza nell’elenco) del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio al comma 2 stabilisce testualmente che “2. Il COA di appartenenza dell’istante, ricevuta la istanza di inserimento: a) verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; b) ove necessario, potrà richiedere l’integrazione di tale documentazione con riferimento all’anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all’oggetto dell’autocertificazione prodotta dal richiedente; c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’elenco.”.
Il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera la permanenza nell’elenco.
Al quesito, dunque, deve essere data risposta negativa non rientrando nelle competenze dei Consigli dell’Ordine quella di “confermare” o meno la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, residuando in capo ad essi la redazione del parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza.
Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 27 marzo 2026
Come è noto, l’art. 18, comma 1, lett. a) della Legge n. 247/2012, reputa compatibile l’iscrizione di un avvocato nell’albo dei consulenti del lavoro; nello stesso senso, d’altronde, milita anche l’art. 1 della legge n. 12/1979.
Ciò posto, se è vero che la professione forense in forma societaria va esercitata a mezzo di una STA, è altrettanto vero che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro e può, dunque, anche partecipare, specie in tale veste, come socio di una STP.
Ne deriva che è compatibile l’iscrizione all’albo degli avvocati da parte dell’avvocato che eserciti attività di consulenza del lavoro come socio di una STP.
Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 27 marzo 2026
In particolare, chiede di conoscere se, successivamente alla sua cancellazione, l’Avvocato non più iscritto all’Albo: – possa aderire quale socio non professionista alla compagine societaria di una costituenda o costituita STA, purchè la predetta società rispetti i parametri di cui al comma 2 dell’art. 4- bis della L. 247/2012, lettere a), b) e c) ed inoltre – se il quesito di cui sopra abbia un diverso riscontro nella ipotesi in cui la cancellazione in precedenza eseguita sia volontaria. La richiesta formulata con il presente parere trova giustificazione nella considerazione secondo la quale ammettere – come appare che le norme consentano – che l’Avvocato cancellato possa assumere la qualità di socio di una STA, sia pure con le dovute prescrizioni di cui all’art. 4-bis comma 2 ed invece escludere che l’Avvocato già socio di una STA e successivamente cancellato (o anche sospeso), debba fuoriuscire dalla compagine societaria – come disposto dall’art. 4-bis comma 5 e come chiarito nel parere già reso da Codesto Autorevole CNF in data 16/6/2025 – potrebbe essere ritenuta quale disparità di trattamento”.
Onde fornire riscontro compiuto al parere richiesto, occorre premettere che il CNF, con parere n. 35 del 16 giugno 2025, pure richiamato dal COA di Palermo, ha avuto modo di evidenziare che fattispecie quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione dall’albo di un avvocato costituiscono sempre cause di esclusione automatica del socio dalla STA e non possono essere ridotti a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di rilievo sul piano societario.
Al riguardo, si ribadisce che, ammettendo posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche amministratore della medesima società.
Il modello STA, quindi, travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale perseguita dall’ente, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
La presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto ampiamente evidenziato nel parere CNF n. 35/2025, appare quanto meno incongruo.
Si è detto anche che la ratio a fondamento dell’esclusione ha pieno rilievo anche con riguardo agli avvocati sospesi o cancellati in ragione di ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici (come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo per mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 9, lett. c, e 21 L.P.); e tanto, in ragione della circostanza che tali ultime fattispecie impediscono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto di scioglimento del singolo rapporto sociale allorquando il socio (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
Ebbene, con il parere n. 35/2025 il CNF ha qualificato la fattispecie del socio di STA sospeso, cancellato o radiato dall’albo come causa esclusione di diritto del socio dalla società, circostanza che di per sé implica l’automatica fuoriuscita del socio dalla compagine sociale; ne deriva che il socio che si trovi in tale situazione non può partecipare alla STA e, dunque, automaticamente subisce l’esclusione. Se ciò è vero, dunque, è anche vero che quel medesimo socio neppure può essere riammesso nella STA o comunque neppure può in generale partecipare ad una STA, in quanto si trova in una situazione di assoluta e genetica incompatibilità.
In sostanza, la previsione dell’esclusione di diritto (e, dunque, automatica) di un socio nelle ipotesi innanzi dette si traduce anche in un limite all’ammissione di quel medesimo soggetto quale socio della STA; e ciò, anche qualora l’intento di questi sia finanziario e non professionale.
D’altronde, l’art. 4-bis, comma 5, Legge n. 247/2012 tipizza le cause di esclusione come riferibili a tutti i soci, a prescindere dalla circostanza che essi intendano essere qualificati come soci professionisti o soci finanziatori. Di conseguenza:
Ebbene, la tesi innanzi citata valorizza la funzione della STA quale strumento di esercizio della professione di avvocato; funzione che travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale e che giustifica l’interpretazione dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012 non solo in termini di estensione dell’esclusione di diritto del socio a tutte le ipotesi di sospensione, cancellazione e radiazione dall’albo cui è iscritto, ma anche quale sbarramento alla partecipazione sociale in capo a coloro che siano incorsi in tali provvedimenti. Altrimenti opinando, si darebbe la stura alla partecipazione ad una società che ha la funzione di esercitare la professione forense, anche quali soci finanziatori, a soggetti che quella professione non possono esercitarla.
Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 27 marzo 2026