Il COA di Salerno formula quesito in materia di tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio.

In particolare, chiede di sapere se:
1. è obbligo assoluto – o mera facoltà – per il Coa di dotarsi di un elenco di “sostituti volontari” che sostituiscano il turnista impedito già nominato, anziché ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste liberi già elaborate dal gestionale;
2. nell’ipotesi di scelta di adozione della suddetta lista, quali adempimenti formali e materiali debbano essere adottati dal Coa;
3. nell’ipotesi in cui la lista non venga predisposta, quale criterio debba essere adottato in caso di turnista impedito già nominato;
4. il turnista impedito possa delegare il turno di udienza assegnatogli ex art. 102 c.p.p.

Al quesito n. 1, come pure ricordato dal COA richiedente, è stata già data risposta con parere n. 47 del 28.11.2023 cui si rinvia. Merita, tuttavia, sottolineare che le uniche liste delle quali il COA deve obbligatoriamente dotarsi sono quelle indicate nell’art. 15 del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.
Il quesito n. 2 ha ad oggetto adempimenti di competenza esclusiva degli Ordini territoriali in considerazione della circostanza che le liste sono dagli stessi direttamente gestite (come pure sottolineato nel 2° cpv del parere n. 47 del 28.11.2023).
La riposta ai quesiti n. 3 e 4 pure è già stata data nel parere anzi richiamato nella parte in cui si è affermato che (in caso di non istituzione della lista) non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.

Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 27 marzo 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 27 Marzo 2026
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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