Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste richiede se “è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati la posizione di colui che eserciti all’interno di una STP di cui è socio di minoranza attività di consulenza, essendo abilitato a svolgere attività di consulente in forza della prescritta comunicazione di cui all’art. 1 della legge 12 dell’11 gennaio 1979”. In particolare, il COA specifica che, nel caso concreto oggetto della propria analisi, l’avvocato riferisce di voler fornire all’interno della STP esclusivamente attività di consulente del lavoro.

Come è noto, l’art. 18, comma 1, lett. a) della Legge n. 247/2012, reputa compatibile l’iscrizione di un avvocato nell’albo dei consulenti del lavoro; nello stesso senso, d’altronde, milita anche l’art. 1 della legge n. 12/1979.
Ciò posto, se è vero che la professione forense in forma societaria va esercitata a mezzo di una STA, è altrettanto vero che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro e può, dunque, anche partecipare, specie in tale veste, come socio di una STP.
Ne deriva che è compatibile l’iscrizione all’albo degli avvocati da parte dell’avvocato che eserciti attività di consulenza del lavoro come socio di una STP.

Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 27 marzo 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 27 Marzo 2026
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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