Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Sulmona) riguarda la legittimità o meno, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dell’utilizzo da parte di uno studio legale di un indirizzo internet del tipo “www.avvocati[città].it” o “www.avvocati[regione].it”.

    La questione posta dall’Ordine attiene alla necessità di applicare le regole sulle informazioni professionali, dettate dagli artt. 17 e 17-bis c.d.f., al settore delle comunicazioni elettroniche e della rete internet in particolare.

    Questa Commissione ha da tempo indicato come internet sia uno strumento senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri (v. già parere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forlì-Cesena). Peraltro, quando un avvocato cura e pubblica un sito internet, va precisato se si tratti di un sito di natura scientifica o culturale, o piuttosto lo stesso dia riferibile direttamente allo studio legale. Allo stesso modo, va evitata ogni informazione che risulti fuorviante, o decettiva, in merito alla natura o alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali offerte, o altrimenti descritte. In questo senso, giova richiamare il parere con cui si è stigmatizzato il contegno di colui che introduca elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale, ad esempio tramite l’inserimento nel sito di contenuti culturali od informativi pubblicati a titolo gratuito, senza enunciare chiaramente la propria qualità di legale (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 35). In altri termini, all’avvocato è evidentemente garantita sulla rete la più piena libertà di espressione e comunicazione, con l’eccezione di contegni che portino ad una commistione tra la qualità di avvocato ed altre attività, dando luogo, così, ad un’elusione del principio di correttezza dell’informazione, nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità.
    Sulla base di quanto precede, vi è motivo di ritenere che l’utilizzo di un dominio del tipo “www.avvocati[città].it” oppure “www.avvocati[regione].it”, ometta di identificare il titolare dello studio legale curatore del sito medesimo senza alcuna apprezzabile motivazione. L’indicazione del cognome, o di altro elemento identificativo della persona o dello studio, rappresenterebbe invece una corretta informazione dell’utente fin dal primo momento, ossia da quando il frequentatore della rete decide di fare ingresso in quel sito. Il riferimento alla comunità locale degli avvocati, che pure sussiste in ciascuno dei richiami alla città o alla Regione, è equivoco, perché l’espressione “avvocati” seguita dal nome della città non può che logicamente riferirsi all’intera collettività e non ad un singolo studio legale. Utilizzare, pertanto, diciture quali quelle di cui al presente quesito può ingenerare nel pubblico il falso affidamento circa il fatto che, a quel determinato indirizzo, possano essere reperiti tutti gli avvocati della Città o della Regione, o, addirittura, quelli migliori, oppure quelli che, diversamente da altri, avrebbero titolo per fregiarsi di una sorta di capacità rappresentativa dell’intera comunità locale degli avvocati. Appare, pertanto, non conforme a criteri di trasparenza e veridicità l’utilizzo di domini del tipo “www.avvocati[città].it” oppure “www.avvocati[regione].it”, quando gli stessi rimandino solo ad uno o più iscritti nell’albo”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 14 gennaio 2011, n. 10

  • Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha richiesto il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “se abbia titolo ad essere iscritto al registro dei praticanti avvocati un dottore che abbia conseguito la laurea specialistica presso l’Università Telematica TELMA”. Il Consiglio rimettente segnala, in specie, che dagli accertamenti espletati la su indicata Università ha conseguito “pieno riconoscimento”, con ciò apparendo dovuta l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, richiesta dall’interessato.

    L’Università Telematica TELMA risulta istituita con Decreto 7 maggio 2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 recante i “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509”. Con successivo decreto 1 dicembre 2005 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha accreditato, relativamente alla facoltà di giurisprudenza, corsi di laurea e di laurea specialistica finalizzati al rilascio di titoli accademici riconosciuti ai sensi dell’art. 3 del Decreto Interministeriale n. 509/1999.

    L’intervenuto riconoscimento ministeriale assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine alla struttura del corso di laurea, agli ambiti disciplinari nei quali esso si articola ed alla complessiva preparazione dell’interessato, richiedendo, ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, l’art. 17, comma 1 n. 4 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e l’art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 il solo “possesso della laurea in giurisprudenza”, da comprovarsi mediante esibizione del relativo diploma originale.
    In tale prospettiva ricognitiva, pur dovendosi ribadire che in materia di iscrizioni nell’albo, o nel registro il Consiglio territoriale, ha competenza esclusiva ed opera con connotati di discrezionalità amministrativa, appare opportuno sottolineare che i requisiti condizionanti l’iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti hanno, nella formulazione legislativa, carattere di sostanziale tipicità e, conseguentemente, il titolo accademico validamente accreditato dalla competente autorità amministrativa non è suscettibile di ulteriore sindacato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 14 gennaio 2011, n. 9

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca ha sottoposto richiesta di parere in ordine alla idoneità del titolo di laurea triennale “Responsabile amministrativo, Classe 2 – Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici” e conseguente laurea specialistica in “Studi giuridici- comunitari – transnazionali – Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 22/S” ai fini dell’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati, senza ammissione al patrocinio. Il Consiglio rimettente, in particolare, esaminati gli ambiti disciplinari di articolazione del corso di laurea triennale e di quello specialistico, opina che il curriculum studiorum dell’interessato non presenterebbe coerenza con gli obiettivi di formazione tipica del praticante avvocato.

    Va preliminarmente segnalato che identica questione ha formato oggetto del parere 9 maggio 2007, n. 22 di questa Commissione, richiamato dallo stesso Consiglio territoriale a compendio del formulato quesito.

    Immutato il quadro normativo di riferimento, la Commissione ritiene che non sussistano ragioni logiche e sostanziali per mutare il proprio orientamento.
    Il Consiglio dell’Ordine deve limitare il proprio accertamento in merito alla sussistenza del requisito prescritto dall’art. 17, comma 1 n. 4 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 3 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sulla base dell’esibizione del diploma originale di laurea; di talché, il possesso della laurea specialistica assorbe ogni altro profilo di indagine.
    Ponendosi la questione nei termini della possibilità, o meno, di valutare, ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, la struttura del corso di laurea, gli ambiti disciplinari degli insegnamenti e la desumibile complessiva preparazione dell’aspirante, va ribadito che un tale potere non appare attribuito dalla legge al Consiglio territoriale, i cui margini di discrezionalità amministrativa sono vincolati alla verifica dei soli requisiti prescritti dalle su indicate disposizioni normative.
    D’altro canto, nel sistema legislativo e regolamentare dell’autonomia universitaria, rispetto al quale si pone in via assorbente il principio generale di omogeneità di tutte le lauree rientranti nella medesima classe (sancito dal M.I.U.R. con il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), non sussistono margini per operare discriminazioni in relazione allo svolgimento intrinseco di ciascun corso di studi.
    Va, altresì, ad ulteriore conforto considerato che – quanto meno al livello della voluntas legis – alla formazione dell’aspirante avvocato è primariamente finalizzata la disciplina strutturale della pratica forense, difettando l’attuale sistema universitario di corsi di laurea organicamente votati alla specifica preparazione di giuristi forensi.
    In conclusione, deve ritenersi che gli aspiranti descritti nell’ipotesi di cui al quesito abbiano diritto all’iscrizione richiesta.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 14 gennaio 2011, n. 7

  • L’Ordine di Forlì Cesena chiede se per quanto riguarda le modalità di liquidazione delle notule penali relativamente al punto 6.2 della Tabella C si stabilisca se tale voce debba essere conteggiata ogni volta per l’esame o riesame di ogni testimone ovvero per una sola volta per tutta l’attività prestata.

    “A norma della vigente tariffa penale la voce di cui al punto 6.2 va conteggiata con riferimento all’intera udienza in cui si è svolta l’attività e non per ogni singola attività compiuta nell’ambito dell’udienza medesima essendo il compenso previsto per la partecipazione all’udienza.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 gennaio 2011, n. 6

  • L’Ordine di Roma chiede di individuare all’interno della tariffa forense la voce da applicare all’informativa sulla mediazione facoltativa, ex D. Lgs 28/10 che predisposta dall’Avvocato si deve far sottoscrivere al cliente ed allegare all’atto introduttivo del giudizio per il quale è prevista quale condizione di procedibilità.

    La stipula del contratto di patrocinio scritta od orale, non da’ titolo a pretendere remunerazione per particolari voci di diritti od onorario, per conseguenza l’inserimento obbligatorio in tale contratto di un elemento (informativa di cui trattasi) imposto dalla legge, non può a maggior ragione costituire titolo per pretendere remunerazioni aggiuntive.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 gennaio 2011, n. 5

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con nota del Consigliere Tesoriere in data 29 giugno 2010, prot. n. 539/2010, ha sottoposto il seguente quesito: “se sia corretto che un iscritto, sottoposto alla sanzione della cancellazione, possa essere reiscritto dopo solo due anni dall’esecutività della sanzione mantenendo la data di anzianità (quella della sua prima iscrizione) ovvero se la stessa debba decorrere dalla data della reiscrizione”.

    “La questione sollevata comporta – così come emergente dalla formulazione del quesito – l’analisi di due distinti profili:

    a) la sufficienza dello spatium di due anni dalla decorrenza dell’inflitta sanzione disciplinare ai fini della riammissione dell’interessato nell’albo;
    b) gli effetti di tale reiscrizione con specifico riguardo all’anzianità maturata precedentemente all’applicazione della cancellazione.
    La sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo è stata introdotta, nell’articolazione dell’art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, dalla Legge 17 febbraio 1971 n. 91, prevedendosi un’ulteriore graduazione tra le originarie sanzioni della sospensione e della radiazione. La ratio legis della novella risiede nell’esigenza di modulare la misura della pena in relazione a comportamenti deontologicamente illeciti e gravi, ma non tali da determinare la radiazione (CNF, 3 giugno 1988, n. 20).
    Il legislatore ha, tuttavia, omesso di disciplinare, relativamente a tale nuova sanzione, i presupposti e le modalità della reiscrizione, espressamente previsti, invece, dall’art. 47 del R.D.L. n. 1578/1933 per il caso della radiazione.
    A questo proposito, è ius receptum che il professionista cancellato, al pari di quello radiato, sia titolare di uno specifico interesse pretensivo alla riammissione nell’albo; rimane, peraltro, affidata all’interpretazione sistematica delle disposizioni in materia l’individuazione dei requisiti per la reiscrizione.
    La giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale è orientata nel ritenere non applicabile alla fattispecie della cancellazione (siccome non espressamente prevista dal legislatore) la condictio temporis prescritta dall’art. 47 del R.D.L. n. 1578/1933, che consente l’eventuale reiscrizione solo dopo il decorso di cinque anni dal provvedimento di radiazione (Consiglio Nazionale Forense 5 dicembre 2006 n. 135; 22 luglio 2004 n. 187); in particolare, con la decisione n. 135/2006 questo Consiglio ha avuto modo di statuire che, coerentemente con il principio generale di graduazione della sanzione disciplinare in relazione alla gravità della condotta addebitata, il periodo di cancellazione non dovrebbe in ogni caso avere durata inferiore all’anno (in quanto l’anno è la durata massima dell’irrogabile sanzione della sospensione).
    Analogamente si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12 maggio 2008, n. 11653) affermando, altresì, il principio di diritto che “indipendentemente dalla previsione di un termine minimo, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere peraltro valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata” indicato dall’art. 17, comma 1 n. 3 del R.D.L. n. 1578/1933.
    In tale prospettiva ermeneutica, il decorso del tempo, pur non rilevando quale condizione di ammissibilità dell’istanza di reiscrizione, assume, comunque, pregnante rilievo in quanto si connette naturaliter al riacquisto, da parte dell’interessato, degli ineludibili valori della dignità e della probità propri della professione forense; la prova al riguardo deve essere effettivamente fornita dal professionista (Consiglio Nazionale Forense, 11 luglio 1996, n. 96).
    Nel procedimento di reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare il Consiglio territoriale è, quindi, tenuto ad operare una valutazione complessivamente volta all’accertamento della sussistenza del requisito soggettivo di specchiatezza ed illibatezza della condotta, nei suoi presupposti sostanziali. Si tratta, in tutta evidenza, di attività amministrativa di natura discrezionale, svincolata da parametri tipicamente predefiniti e rimessa all’apprezzamento del caso concreto.
    In questi termini la risposta al primo quesito può sintetizzarsi nel senso che il Consiglio territoriale è tenuto, pregiudizialmente alla reiscrizione dell’interessato nell’albo, a verificare con adeguata concretezza il recupero pieno dei detti valori etici portanti in relazione ai quali il puro decorso del tempo assume rilievo indicativamente marginale.
    Quanto al secondo quesito, concernente gli effetti della reiscrizione ai fini dell’anzianità di permanenza dell’interessato nell’albo, la questione si pone esclusivamente con riferimento ai cosiddetti diritti quesiti maturati dal professionista nel periodo precedente la cancellazione.
    Nel sistema della Legge Professionale, infatti, il requisito dell’anzianità di iscrizione nell’albo rileva in relazione all’ammissione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori ed in tema di elettorato passivo, nel caso di parità di suffragi riportati dai candidati agli organi forensi (art. 5, comma 2 del Decreto Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).
    Ancorché la cancellazione disciplinare abbia natura diversa dall’analoga cancellazione prevista dall’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, può trovare applicazione analogica – considerato che di riammissione nell’albo pur sempre si tratta – la disposizione del comma 8 di tale norma che estende gli effetti della reiscrizione anche all’albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Ogni diversa soluzione comporterebbe, infatti, profili di ultrattività della sanzione disciplinare, ovvero conseguenze accessorie alla sanzione stessa non desumibili dall’impianto normativo della materia, la cui interpretazione non può che essere ancorata al canone della tipicità della sanzione e dei suoi effetti.
    In tale prospettiva va, altresì, considerato che la cancellazione – pur nei fatti generando una vicenda interruttiva dell’iscrizione e del conseguente esercizio professionale – deve, proprio in relazione alla possibilità di reiscrizione, essere più ragionevolmente inquadrata in un evento sospensivo afferente la vita professionale dell’interessato, con la conseguenza che, ottenuta la riammissione nell’albo, l’interessato recupera – ad eccezione del periodo temporale di durata della cancellazione – l’anzianità in precedenza maturata.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 14 gennaio 2011, n. 4

  • Il quesito (del COA di Pescara) riguarda la possibilità per un iscritto all’Albo degli Avvocati di inserire nella carta intestata l’emblema del proprio Ordine d’appartenenza e la scritta “Ordine Forense di …”.

    Si ritiene che l’inserire nella intestazione della propria carta da lettere professionale l’emblema dell’Ordine d’appartenenza e la dicitura “Ordine Forense di …” esorbiti dai limiti indicati dal Codice deontologico forense a proposito delle informazioni che l’avvocato può rendere in ordine alla propria attività professionale, informazioni che devono per contenuto e forma, “essere coerenti con la tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità” (c.d.f., art. 17).

    L’abbinamento tra l’emblema e le espressioni riferite integra un messaggio decettivo, per effetto dell’equivoco collegamento che si crea tra l’ente e l’iscritto, tanto più che quest’ultimo non ha la disponibilità dell’emblema stesso, il cui utilizzo è ovviamente riservato all’Ordine titolare.
    Il rischio è quello di indurre una possibile erronea convinzione nel destinatario circa l’imputabilità dell’atto allo stesso Ordine; ovvero l’altrettanto fuorviante indicazione che l’avvocato, in ragione della titolarità di cariche di particolare evidenza nell’ambito forense, si trovi in possesso di caratteristiche superiori a quelle dei colleghi che non ne siano investiti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 gennaio 2011, n. 3

  • Il quesito (del COA di Pescara) riguarda l’incompatibilità con l’iscrizione all’albo, ex art. 3 della legge professionale, della funzione di presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico e con fine di lucro, il cui statuto preveda in capo allo stesso i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza facoltà di delega.

    Deve essere anzitutto ricordata la stabile interpretazione della Commissione consultiva e della giurisprudenza del Consiglio nazionale sul tema in esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori. Di per sé la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n. 159): per cui certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass., SS.UU., 5 gennaio 2007, n. 37).

    Con riferimento al quesito specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è sempre di stretta competenza del Consiglio locale: senza sostituirvisi, la Commissione rileva che nel caso astratto sottoposto ad esame appare innegabile l’attribuzione al presidente del consiglio d’amministrazione dei più ampi poteri di gestione della società commerciale.
    La natura potenzialmente pubblica (con riferimento al capitale sociale) e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 gennaio 2011, n. 2

  • Il quesito (del COA di Crotone) riguarda la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

    Va confermato il costante orientamento, illustrato da ultimo nei pareri 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.

    Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.3 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.

    Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
    Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
    Per concludere, la condizione di piccolo imprenditore agricolo non è d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
    Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere n. 1 del 14 gennaio 2011