Il quesito, pur attenendo a materia fiscale e dunque diversa dall’ordinamento e dalla deontologia forense, riguarda profili direttamente incidenti sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato e può essere dunque ritenuto ammissibile alla luce di quanto previsto alla lettera d) della comunicazione inviata ai COA il 22 maggio 2023.
La risposta è resa nei termini seguenti, fermo restando che si tratta di mere indicazioni interpretative relative a materia estranea agli ambiti sui quali il Consiglio Nazionale Forense può intervenire (e cioè ordinamento e deontologia forense).
L’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115/2002 include tra i procedimenti per i quali è dovuto il pagamento del contributo unificato – determinando lo stesso nella misura di euro 43 – anche le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis.
Tale ultima disposizione prevede che “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”.
Da tale disposizione discende quindi che:
a) nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), salvo che l’interessato si trovi nelle condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
b) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 3, il quale dispone che – per tali procedimenti – il contributo è ridotto della metà, sempre che non ricorrano le condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
c) per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1. Nel caso dei processi dinanzi alla Corte di cassazione quindi: c1) non si applica la deroga prevista dall’articolo 9, comma 1-bis (e si applicano cioè le regole ordinarie sulla capacità reddituale di cui all’articolo 76) e c2) il contributo è dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore di cui all’articolo 13, comma 1. Da ciò dovrebbe discendere tuttavia, a rigore, che per effetto dell’ultimo inciso dell’articolo 9, comma 1-bis ai processi dinanzi alla Corte di cassazione non si applichi la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1-bis che, come anticipato, prevede il raddoppio del contributo unificato.
Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 25 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 25 Maggio 2026– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)