L’art. 6 (Domanda per la permanenza nell’elenco) del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio al comma 2 stabilisce testualmente che “2. Il COA di appartenenza dell’istante, ricevuta la istanza di inserimento: a) verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; b) ove necessario, potrà richiedere l’integrazione di tale documentazione con riferimento all’anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all’oggetto dell’autocertificazione prodotta dal richiedente; c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’elenco.”.
Il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera la permanenza nell’elenco.
Al quesito, dunque, deve essere data risposta negativa non rientrando nelle competenze dei Consigli dell’Ordine quella di “confermare” o meno la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, residuando in capo ad essi la redazione del parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza.
Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 27 marzo 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 27 Marzo 2026- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera (quesito)
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