Il COA di Livorno formula quesito in merito al termine per la presentazione della domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio tramite il portale GDU, con particolare riguardo alla configurabilità di una deroga nei casi di dimostrato malfunzionamento della piattaforma o comunque di problemi tecnici che non abbiano consentito all’iscritto di rispettare detto termine. Chiede di sapere, in particolare “se al COA sia consentito, almeno entro il primo trimestre dell’anno successivo, di confermare la permanenza ora per allora in caso di dimostrazione di impedimenti tecnici o personali non imputabili che non abbiano permesso all’iscritto di rispettare il termine del 31 Dicembre, sulla base dell’indicazione da parte dell’iscritto di 10 udienze dell’anno precedente o comunque di uno degli altri titoli indicati dal Regolamento 12.07.2019.”.

L’art. 6 (Domanda per la permanenza nell’elenco) del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio al comma 2 stabilisce testualmente che “2. Il COA di appartenenza dell’istante, ricevuta la istanza di inserimento: a) verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; b) ove necessario, potrà richiedere l’integrazione di tale documentazione con riferimento all’anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all’oggetto dell’autocertificazione prodotta dal richiedente; c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’elenco.”.
Il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera la permanenza nell’elenco.
Al quesito, dunque, deve essere data risposta negativa non rientrando nelle competenze dei Consigli dell’Ordine quella di “confermare” o meno la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, residuando in capo ad essi la redazione del parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza.

Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 27 marzo 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 27 Marzo 2026
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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