Il COA di Padova chiede di sapere se sia possibile mantenere l’iscrizione all’Albo anche dopo la chiusura della partita IVA o se vi siano delle condizioni particolari che devono essere rispettate.

Come ritenuto da ultimo nel parere n. 13/2026, il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dall’articolo 17 della legge n. 247/12 ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell’esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all’articolo 16 del Codice deontologico forense.
Pertanto, fermo restando quanto precede, la chiusura della partita IVA non incide sulla permanenza dell’iscrizione nell’Albo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 22 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 22 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Padova, delibera (quesito)